SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12869 2025 – N. R.G. 00051771 2018 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 21 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n.51771/2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nato a Giarre (CT) in data 6/2/1955 e residente in Riposto (CT), INDIRIZZO
cod. fisc.
nato a Vicenza in data 21/12/1953 e residente in Verona, INDIRIZZO
NOME COGNOME n.INDIRIZZO, cod. fisc.
nato a Roma in data 17.05.1954 e residente in Ferrazzano (CB), INDIRIZZO
Orchidea n.4, cod. fisc.
nato a Fragneto Monforte in data 08.05.1959 e residente in Pietralcina, INDIRIZZO
INDIRIZZO cod. fisc.
nato a Catanzaro in data 15.07.1950 ed ivi residente in INDIRIZZO
n.16/c, cod. fisc.
nata a Penne in data 27.03.1956 ed ivi residente in INDIRIZZO cod. fisc.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
r appresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO giuste procure depositate in via telematica unitamente all’atto di citazione.
ATTORI
contro
con sede in Roma, INDIRIZZO, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa P.
dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO in virtù di procura depositata telematicamente ed allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE : conclude come in atto di citazione: ‘ Voglia l’Ill.mo Giudice designato, considerate tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate,
Con riferimento al giudizio di merito
-in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare nulle, inesistenti ovvero annullare, revocare e dichiarare comunque illegittime e prive di efficacia le determinazioni dei probiviri in narrativa e analiticamente indicate
con riferimento alla fase cautelare
-previa fissazione di udienza di comparizione e concessione di termine per la notifica, disporre la sospensione cautelare delle delibere dei probiviri qui impugnate e della loro esecuzione; -con vittoria di competenze e spese, anche generali, del presente procedimento ‘
PARTE CONVENUTA : conclude come da comparsa di risposta: ‘Piaccia al l’Ill.mo Tribunale adito, in considerazione ed in accoglimento dei suesposti motivi, rigettare le domande formulate dagli odierni attori in quanto infondate in fatto e in diritto oltreché sfornite di prova. Con vittoria di spese, oltre compensi professionali C.P.A. ed IVA ‘
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 9/7/2018
e convenivano in giudizio avanti all’intestato Tribunale l’ in persona del legale rappresentante pro tempore , esponendo in fatto:
che nel mese di marzo 2018 era palese la conflittualità all’interno del sindacato e segnatamente tra le cariche di maggior rilievo;
che, in particolare, la Segreteria Nazionale del sindacato aveva presentato una mozione di sfiducia del segretario generale e in tale contesto si era tenuta la seduta della Segreteria Nazionale del 16/3/2018, nel corso della quale era stato deciso di convocare il Consiglio Nazionale del 21/22 aprile 2018, alla presenza, tra gli altri, di nonché del (presidente nazionale e del Contr
(segretario organizzativo e tesoriere
Contr
-che, all’esito della seduta, era stato deciso di presentare la mozione di sfiducia nei confronti del segretario generale, di convocare il Consiglio nazionale, con fissazione del relativo ordine del giorno e tutti i presenti avevano convenuto che il Consiglio nazionale si sarebbe dovuto tenere a Tivoli il 21 e il 22 aprile 2018;
che, anteriormente alla riunione della Segreteria nazionale del 16/3/2018, diversi consiglieri nazionali (n.. 164) avevano inviato al presidente nazionale dr. le loro richieste di convocazione del
Congresso nazionale straordinario, che presupponeva lo svolgimento di un Consiglio nazionale da tenersi con un certo anticipo;
che pertanto il presidente nazionale aveva convocato con atto prot. 270/2018 del 21/3/2018 il Consiglio nazionale per il 21 e il 22 aprile 2018 per discutere delle linee guida per la elezione dei futuri delegati preposti ai diversi organi;
che, con provvedimento prot. N. 243/2018 del 9/4/2018, successivamente, quindi, alla convocazione del Consiglio, il Collegio dei Probiviri aveva emesso un provvedimento disciplinare a carico del e disponendone la sospensione cautelare e temporanea dal Sindacato RAGIONE_SOCIALE con effetto
del immediato, con conseguente cessazione di ogni carica statutaria o elettiva;
che le bozze dei provvedimenti di sospensione di cui sopra era stata inviata in data 23 marzo dall’indirizzo di posta elettronica privato d ello membro del collegio dei probiviri, all’indirizzo di posta elettronica privata della affinché quest’ultima le sottoponesse ‘all’avvocato’, circostanza da cui si desumeva una chiara influenza da parte del segretario generale finalizzata ad impedire lo svolgimento del Consiglio Nazionale e del Congresso Nazionale straordinario;
-che la dinamica dei fatti rendeva palese che l’audizione del e del era stata puramente formale, essendo stata già presa la decisione di sospenderli dal sindacato;
che, rispetto a tali provvedimenti cautelari, vi era stata la dissenting opinion da parte di membro del collegio dei probiviri che aveva evidenziato che i procedimenti in atto non presentavano i necessari requisiti formali, erano stati originati da richieste non formali, difettava l’atto formale di convocazione del collegio e non era chiaro chi fosse il promotore della richiesta di riunione e l’atto accusatorio si basava su affermazione di stampa o su procedimenti della magistratura di cui non si conosceva l’esito o su notizie di reato senza riscontri, per cui era stata richiesta la sospensione del procedimento;
-che, subito dopo l’adozione dei provvedimenti di sospensione, che peraltro erano stati comunicati dal Collegio dei Probiviri al Segretario generale, non anche ai diretti interessati, il Segretario generale aveva adottato i provvedimenti volti ad assumere il controllo del sindacato, poiché, stante la sospensione o le dimissioni del presidente, del vicepresidente e del tesoriere del Consiglio nazionale, era stato comunicato l’accentramento dei poteri in capo al legale rappresentante del Sindacato nella persona del Segretario generale;
che in data 22/4/2018 si era riunito il Consiglio Nazionale del sindacato in seconda convocazione e, alla presenza di 158 membri del Consiglio nazionale, erano state assunte le seguenti deliberazioni:
erano stati nominati quale presidente, vicepresidente e quale segretario organizzativo e tesoriere del sindacato (fino alla data del Congresso straordinario che si sarebbe tenuto circa un mese dopo);
erano state approvate le richieste di cui alle varie mozioni, segnatamente la conferma e ratifica della sfiducia nei confronti della segretaria la sfiducia nei confronti dei probiviri e ; e la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti dagli stessi adottati nei confronti dei dottori e la dichiarazione di nullità ed inefficacia delle determinazioni assunte in difformità dallo Statuto nella riunione di segreteria svoltasi il 21/4/2018, la sfiducia nei confronti del responsabile del e la conferma del commissariamento della Regione Toscana;
era stato convocato all’unanimità il Congresso Nazionale straordinario per il 9 e il 10 giugno e d era stato approvato il regolamento per l’elezione dei delegati;
che, con comunicazione del 2/5/2018 il Segretario generale, sul presupposto che la riunione tenutasi a Tivoli il 21 e il 22 aprile non fosse stata una riunione istituzionale, aveva indetto un nuovo consiglio nazionale del 25/26 maggio 2018 e di un congresso ordinario anticipato per l’8 e il 9 giugno 2018 , tutti atti oggetto di impugnazione;
che il collegio dei Probiviri, proseguendo nella sua opera di ‘ epurazione ‘ , aveva espulso il ed il che erano stati nominati rispettivamente presidente e tesoriere del Sindacato nel corso del consiglio nazionale del 21 e 22 aprile, nonché aveva sospeso e rispettivamente presidente e vicesegretario, al precipuo fine di eliminare il dissenso;
-che il collegio dei probiviri era disciplinato dall’art. 20 dello Statuto del sindacato e dagli artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dal Consiglio nazionale el 20/22 novembre 2015; Contr
che i provvedimenti adottati dai probiviri, impugnati in questa sede, potevano essere suddivisi in due periodi: quello anteriore al consiglio nazionale del 21/22 aprile, segnatamente i provvedimenti di sospensione dei dott. e e quelli emessi successivamente al consiglio nazionale del 21/22 aprile (espulsione e sospensione e ), nel chiaro intento di impedire il percorso democratico di rinnovamento delle cariche già avviato;
che il collegio dei probiviri , ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, era composto da tre componenti e da un supplente che subentrava soltanto in caso di decadenza di un componente effettivo e, nel caso di specie,
i probiviri erano , e, quale supplente, ; il solo era stato nominato in sede congressuale, mentre gli altri erano stati nominati dal Congresso nazionale del 20/11/2015, sicché, con riferimento a questi ultimi,
l’attribuzione della carica poteva essere revocata dallo stesso consiglio, come in effetti era avvenuto ad opera del consiglio nazionale del 21/22 aprile;
che lo statuto ed il regolamento non prevedevano la nomina di un presidente del collegio dei probiviri, né tale nomina era mai avvenuta;
che lo si era distinto per la sua “parzialità” durante il consiglio nazionale del 23/2/2018, in cui, in qualità di invitato del segretario generale aveva attaccato duramente il e manifestando il proprio apprezzamento per la aveva, inoltre, redatto individualmente e prima della apposita riunione dell’organo competente i provvedimenti di sospensione di e
che la dott.ssa era in una situazione di conflitto di interessi, essendo la moglie o la compagna di responsabile del Centro Studi RAGIONE_SOCIALE, condannato dalla Corte dei Conti a risarcire un danno erariale di circa € 250.000 per una ipotesi di truffa ai danni del RAGIONE_SOCIALE, mentre in sede penale era intervenuta la prescrizione del reato e il procedimento disciplinare si era concluso con una archiviazione, con astensione della , che aveva partecipato alla seduta.
Tanto premesso, gli attori proponevano i seguenti motivi di impugnazione avverso le determinazioni dei probiviri per i seguenti motivi:
Mancato regolare avvio del procedimento, con conseguente violazione dell ‘ art. 20 dello statuto, secondo cui il Collegio dei probiviri si riunisce su proposta del Consiglio Nazionale o Regionale o di altro organismo statutario del sindacato e dell’art. 10 del regolamento adottato dal Consiglio nazionale el 20/22 novembre 2015, per cui il ricorso ai collegio dei probiviri viene proposto a maggioranza semplice dal Consiglio nazionale o regionale, dalla segreteria nazionale o dalla Direzione nazionale o da altro organo statutario collegiale, senza menzionare le segreterie regionali, né il vicesegretario o il responsabile del Centro Studi mentre nella specie il procedimento avviato nei confronti di e era conseguito ad un esposto della “segreteria” regionale del Piemonte e quello intrapreso contro e era stato intrapreso dal vice segretario, privo di potere al riguardo; Contr Contr Contr
Irregolare costituzione dell’organismo definito come collegio dei probiviri, convocato da autoproclamatosi presidente del collegio, con decisione adottata da due membri del collegio e dal supplente, subentrato al in violazione dell’art. 10 del regolamento, che prevede il subentro del supplente soltanto in caso di decadenza del componente titolare, circostanza non verificatasi nella fattispecie, con conseguente violazione del quorum costitutivo e deliberativo.
In ordine ai provvedimenti afferenti a e che formalmente aveva dichiarato di astenersi dal voto, aveva invece partecipato ai lavori e risulta aver “istruito” il procedimento, mentre
la dott.ssa subentrava a fare parte del collegio , avendo seguito ‘l’intero procedimento’, pur essendo solo supplente.
Anche il procedimento avviato nei confronti di e era stato intrapreso da un soggetto non abilitato statutariamente, in particolare su istanza di in qualità di vicesegretario, che non era un organo statutario né collegiale e senza la convocazione del
revoca ed esautorazione dei poteri dei probiviri: lo aveva proceduto alla convocazione dopo che il Consiglio nazionale del 22 aprile lo aveva sfiduciato ed esautorato dai propri poteri insiemi agli altri probiviri e e prima della impugnazione e del decreto di sospensione di quella decisione adottato dal Tribunale di Roma.
mancata contestazione analitica degli addebiti prima dell’adozione dei provvedimenti del 21/22 aprile e di quelli successivi, che avevano semplicemente recepito provvedimenti scritti da altri soggetti. 5) mancata istruttoria collegiale, in violazione dell’art. 11 del regolamento;
violazione del diritto di difesa, atteso che le convocazioni erano avvenuti in tempi strettissimi (per e e senza considerare i concomitanti impegni istituzionali (per e .
insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari impugnati in primo luogo in quanto l’espulsione poteva essere deliberata solo dall’assemblea e per gravi motivi ex art. 24 c.c.;
insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari in secondo luogo per mancanza di idonea motivazione ed in relazione alle contestazioni;
insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari in terzo luogo in quanto le decisioni erano state assunte con la partecipazione della e di in conflitto di interessi;
la illogicità e la mancanza di proporzionalità dei provvedimenti, essendo stata disposta la sospensione di ed invece l’espulsione di e senza l’individuazione di un effettivo discrimine tra le condotte contestate;
mancanza di tempestività: le contestazioni mosse a e oltre ad essere false, erano, secondo la prospettazione attorea, intempestive, riferendosi a fatti risalenti al 2014, rispetto alle quali erano già state fornite spiegazioni nel corso delle assemblee tenutesi nel 2015. P
Con riferimento ai provvedimenti di sospensione emessi anteriormente al consiglio del 21/22 aprile 2018 gli attori deducevano sulle singole posizioni:
QUANTO A NOME COGNOME ( provvedimento disciplinare prot. 1214/2018)
era stato segretario generale del RAGIONE_SOCIALE sino al novembre 2014, quando era stata nominata la dott.ssa durante il congresso dell’ottobre 2014, mentre il era stato nominato Presidente Il procedimento disciplinare, mai notificato, era stato avviato perché sarebbe stata “pendente” una “richiesta di rinvio a giudizio” con l’ipotesi di possibile appropriazione indebita, in quanto il predetto sarebbe stato coinvolto in un procedimento penale non definito concernente il CARA di , risultava aperto un procedimento presso la Procura di Napoli di cui però non si avevano informazioni sull’iter e risultava aperto un procedimento presso il Tribunale di Roma, in cui era contestato al di aver operato su un c/c di enza autorizzazione preventiva, con uso personalistico delle risorse del sindacato, accuse ritenute verosimili dal Sindacato. RAGIONE_SOCIALE
La motivazione del provvedimento dava atto che le accuse ‘appaiono verosimili’ ‘non disponendo di poteri di indagine’ e ‘ essendo tuttora pendenti i procedimenti giudiziari’ , per cui veniva disposta la sospensione cautelare e temporanea con effetto immediata, la cessazione da ogni carica statutaria e/o elettiva e, al tempo, la sospensione del procedimento disciplinare fino all’accertamento giurisdizionale di responsabilità.
Le indagini preliminari esperite dalla Procura della Repubblica di Catania, che aveva tratto origine dalla denuncia sporta dal già segretario regionale , a causa della grave inimicizia nei confronti del si erano concluse con una richiesta di archiviazione da parte del P.M. e se ne era già discusso sia in segreteria, in consiglio, in direzione, in consiglio nazionale a novembre 2017 e nel verbale della direzione del 23/25 febbraio 2018. Contr
Con riferimento alle indagini preliminari disposte dalla Procura di Napoli a carico del sempre su denuncia del era stata richiesta per due volte l’archiviazione e per i medesimi fatti il aveva promosso un procedimento di impugnazione di delibera assembleare conclusa con sent. 20711/2017 del Tribunale di Roma di rigetto.
Presso la Procura di Roma non era stato intrapreso alcun procedimento nei confronti del posto che la denuncia contro quest’ultimo sporta da , dirigente della regione Piemonte, era successiva al provvedimento disciplinare.
In particolare, i rimborsi relativi all’attività sindacale svolta dal in modo quasi esclusivo ed a tempo pieno, in tutta Italia, fino all’anno 2015, erano stati sempre documentati e giustificati in tutti i bilanci approvati e depositati in sede.
In ordine ai fatti relativi all’indagine sul CARA di era stata comunicata la posizione ed il coinvolgimento – soltanto nella qualità di presidente del RAGIONE_SOCIALE e non per essere stato direttamente coinvolto nei fatti, ed anche in questo caso senza avere ricevuto alcun avviso di garanzia
né essere stato sentito dal PM – immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza e in occasione della riunione di direzione nazionale del febbraio 2017.
Il procedimento era, dunque, infondato e il provvedimento redatto dallo il 23 marzo ed inviato alla ben prima della data di convocazione, senza fare neanche menzione delle note richieste di archiviazione delle indagini, per cui nessuna sanzione poteva essere irrogata in assenza di elementi concreti e probatori.
QUANTO A NOME COGNOME (prot. 1214/2018) Pa
Con riferimento ad segretario organizzativo e tesoriere di RAGIONE_SOCIALE, eletto in occasione del congresso tenutosi nell’ottobre 2014, la segreteria della Regione Piemonte, con unica nota rispetto a quella del aveva avanzato una irrituale richiesta di deferimento al collegio dei probiviri sulla base di motivazioni fallaci ed in particolare di una richiesta di rinvio a giudizio a carico di insussistente, né tanto meno del che non era coinvolto in alcun procedimento né a Napoli, né a Roma, salvo il successivo esposto del già menzionato per il Contr
Venivano contestati al anche movimenti contabili anomali, alla movimentazione di 18 conti correnti, il rifiuto alla visione dei conti da parte del segretario generale, la presentazione dei conti senza una reale verifica contabile, il trasferimento della sede legale in altra città e che il legale rappresentante sarebbe stata persona diversa dal titolare.
Il procedimento nei confronti del non chiaro nei suoi presupposti, non era supportato da idonea prova e la sua attività svolta era stata tutta improntata a correttezza, come risultava dalla documentazione allegata, secondo le procedure condivise quanto alla stipula dei contratti con i fornitori e i rapporti con le Banche.
Il problema tecnico del cassetto fiscale, utilizzato per definire una controversia regionale con la dipendente della stessa regione, non era ascrivibile a che nessun ruolo aveva avuto nella vicenda, come da chiarimenti forniti da
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto “Il Segretario Organizzativo detiene il potere di apertura e gestioni e chiusura dei conti correnti bancari, postali..”., sicché lo Statuto autorizzava il segretario organizzativo ad aprire i conti correnti per agevolare le operazioni di gestione del Sindacato. Contr
La riduzione dei conti correnti (in buona parte regionali) era stata effettuata in esito alla richiesta della Segretaria Nazionale e le rimesse dalla Tesoreria Nazionale alle Regioni era sempre stata evasa nei termini previsti, senza che fosse stata mai sollevata alcuna “grave ed annosa problematica di accredito”.
I bilanci erano sempre stati approvati dai Revisori dei conti (dopo verifica) presentati in consiglio ed approvati e le spese di maggiore impegno erano state regolarmente presentate in Segreteria, poi in Direzione e Consiglio per l’approvazione.
Nelle relazioni presentate erano sempre stati dichiarati i percorsi seguiti per i c.d. ricorsi specializzandi, con i pagamenti in favore degli avvocati incaricati e per le spese dell’ex Segretario Generale dott. Il dott. aveva sempre condiviso e presentato tutto nelle relazioni, che erano state visionate ed inviate in seguito a tutti i componenti degli organi collegiali e ai revisori dei Conti, erano stati presentati regolarmente tutti i dettagli di spese sostenute dal Sindacato e facenti parte del Bilancio da loro approvato.
Si aggiungeva che non era stato possibile stipulare il contratto con l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto la Segretaria Generale non aveva firmato il relativo contratto dallo stesso hotel predisposto.
Il dott. aveva correttamente riportato in ogni relazione: i bilanci del Sindacato con il dettaglio delle spese, dal 2015 il bilancio preventivo e i bilanci regionali con il dettaglio delle spese di ogni Regione, il dettaglio dei conti correnti del Sindacato, gli impegni di maggiore spesa, le analisi delle entrate e delle uscite nazionali e regionali, il conguaglio con le rimesse ed il riscontro con gli iscritti, il dettaglio dei fornitori, dei dipendenti dei collaborati del sindacato.
Risultava del tutto illogico il riferimento, nel provvedimento disciplinare a carico di alla verosimile fondatezza delle accuse mosse a suo carico , sebbene quest’ultimo non fosse stato sottoposto ad alcun procedimento penale.
Il provvedimento faceva anche in questo caso riferimento alla verosimiglianza delle accuse, senza alcuna specificazione o riferimento probatorio.
QUANTO A PASQUALE (PROT. 465/2018)
Con riferimento al provvedimento emesso nei confronti del parte attrice deduceva:
che il era associato storico del sindacato, già aderente a RAGIONE_SOCIALE una delle sigle fondatrici di d era stato nominato Presidente nella assemblea del 21-22 aprile 2018; Contr
che con il provvedimento impugnato, mai notificato, si sosteneva che il avrebbe assunto illegittimamente la carica di presidente e che avrebbe partecipato ad una riunione autoconvocata in data 9/5/2018;
-che il provvedimento indicava la necessità di un provvedimento d’urgenza individuato nel provvedimento di espulsione e faceva riferimento alle delibere illegittime del 21-22 aprile, tra le quali la sfiducia espressa nei confronti dei probiviri;
che il non aveva risposto alla convocazione per audizione da parte di in quanto non era stato deferito ai probiviri da un organo collegiale , come previsto dall’ art. 10 del regolamento
del 2015, ma l’azione del collegio era stata avviata all’ esito alla richiesta del vicesegretario, soggetto non legittimato , con riferimento ad un episodio che aveva visto l’intervento dei Carabinieri che avevano constatato l’assoluta assenza di conflittualità, tanto da non aver rilevato e verbalizzato alcunchè;
che non vi era stata alcuna preventiva attività istruttoria, né alcun puntuale addebito;
che lo aveva effettuato la convocazione dopo che il Consiglio nazionale del 22 aprile lo aveva sfiduciato ed esautorato dai propri poteri insieme agli altri probiviri e e prima della impugnazione e del decreto di sospensione di quella decisione da parte del Tribunale di Roma, sicché i probiviri erano privi di legittimazione al momento della irrogazione della sanzione;
che al collegio non era stato convocato il che era stato sostituito “d’ufficio” dalla ;
che le motivazioni addotte nel dispositivo di sospensione erano del tutto pretestuose e di natura sostanzialmente “politica” in relazione allo stato conflittuale attualmente presente nel sindacato.
QUANTO A NOME COGNOME ( prot. N. 465/2018)
Parte attrice esponeva:
che al medico associato già vice tesoriere della eletto, in occasione del consiglio nazionale del 21/22 aprile, segretario organizzativo e tesoriere era stato addebitato di avere assunto “illegittimamente” tale carica, di avere operato in questa veste interferendo con le attività del sindacato, di avere partecipato ad una riunione di segreteria del 9 maggio e di avere mentito in ordine alla descrizione dei fatti ad opera del Contr RAGIONE_SOCIALE
che anche per il il provvedimento, mai notificato, era nullo ed illegittimo sia nel merito che nella procedura, fermi tutti i motivi di impugnazione indicati;
che il era stato convocato il 15 maggio per il successivo 19 maggio con urgenza senza essere stato adeguatamente informato dei motivi della convocazione e di fatto gli era stato contestato di aver esercitato il ruolo di tesoriere nazionale frutto, secondo i probiviri, di una fantasiosa autoproclamazione, sebbene egli fosse stato eletto dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta e ciò in quanto, avendo i probiviri sospeso il precedente tesoriere, tale carica era indispensabile secondo lo statuto per l’attività organizzativa del sindacato ed era paradossale che i probiviri, sfiduciati ed interdetti nelle funzioni in tale frangente, si erano attribuiti titoli che non erano di loro competenza nel considerare la carica ed il consiglio nazionale del 21 e 22 aprile non valido;
che al veniva addebitato, senza preventiva contestazione, di aver provocato un blocco dei conti impedendo di fatto alla segreteria nazionale una verifica contabile degli stessi;
che al collegio non era stato convocato il sostituito “d’ufficio” dalla e che, in ordine all’episodio narrato dal come già ricordato, nulla era stato constatato dai Carabinieri intervenuti;
che nessuna condotta era stata tenuta di ostacolo alla segreteria e il tesoriere era stato eletto il 21 aprile con 160 voti e confermata in data 8 giugno con 189 voti da un congresso straordinario richiesto dalla maggioranza assoluta di 164 consiglieri.
QUANTO AD
(prot. n. 465/2018)
che, in occasione del consiglio nazionale del 21/22 aprile, era stato eletto vicepresidente nazionale: il provvedimento – mai era stato emesso per il fatto che egli aveva accettato la suddetta carica e che associato storico del formalmente notificato -ciò avrebbe potuto creare sconcerto e conflittualità.
Anche per valevano le contestazioni e le eccezioni già avanzate: in particolare, egli non era stato deferito ai probiviri da un organo collegiale , ai sensi dell’ art. 10 del regolamento del 2015, ma l’azione del collegio era stata avviata in esito alla richiesta del vice segretario e soggetto non legittimato, ed era quindi del tutto arbitraria, la convocazione non era avvenuta a cura del collegio dei probiviri, ma da parte di uno solo; non vi era stata alcuna preventiva attività istruttoria, né alcun puntuale addebito e aveva effettuato la convocazione dopo che il Consiglio nazionale del 22 aprile lo aveva sfiduciato ed esautorato dai propri poteri insiemi agli altri probiviri e e prima della impugnazione e del decreto di sospensione di quella decisione da parte del
Tribunale di Roma.
associata, quadro storico del Sindacato e vicesegretaria nazionale a cui erano state contestate la partecipazione ad una riunione di segreteria del 9 maggio 2018, la carica di vicesegretario in due diversi organismi, la pretesa falsità in ordine a talune affermazioni del Contr
Il 15 maggio 2018 aveva ricevuto la nota protocollo n. 465/2018 per una pretesa convocazione per il 19 maggio 2018 a soli 4 giorni di distanza, ma di aver inviato risposta tramite pec lo stesso 145 maggio, contestando le modalità di avvio del procedimento disciplinare, chiedendo lo spostamento della audizione stante un contestuale impegno istituzionale nonché l’esatta contestazione degli addebiti .
Evidenziava che tra i documenti allegati alle missive dei probiviri vi era l’esposto alla Procura di ma le affermazioni ivi contenute erano assolutamente false, in quanto la era arrivata alle ore 15.00, quando non erano più presenti i carabinieri, pertanto non aveva avuto alcun colloquio con le forze dell’ordine.
In merito alla convocazione della Segreteria, faceva presente che l ’11 aprile 2018 era stato inviato un messaggio a mezzo PEC con richiesta di convocazione di una Segreteria Nazionale urgentissima a firma del vice presidente nazionale del presidente Dott. NOME COGNOME Responsabile Area D.M. Dott. del Responsabile di Area Specialistica Ambulatoriale Interna Dott. alla quale non era stato dato riscontro ed il 4 maggio 2018 era stata quindi comunicata l’autoconvocazione della Segreteria. Solo a quel punto la aveva risposto con nota prot.425/1, del seguente tenore: ‘Le ricordo che la convocazione della Segreteria Nazionale compete in via esclusiva al Segretario generale che agisca per propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la segreteria. Da ciò si deduce che: I. Non esiste alcuna autoconvocazione. Nessun altro soggetto è legittimato a convocarla; pertanto qualsiasi convocazione che provenga da altri soggetti è nulla ed il Segretario Generale è tenuto a non rispettarla e quindi a non consentire alcuna adunanza, richiedendo se necessario I’ intervento delle forze dell’ordine’ . A tale missiva aveva replicato la evidenziando che lo stesso giorno della convocazione della segreteria era stata fissata la riunione del consiglio nazionale, per cui era noto al Segretario Nazionale e ad altri, compreso il che vi sarebbe stata una riunione della segreteria regolarmente convocata ed è altrettanto evidente che avrebbero chiesto l’intervento dei Carabinieri, che non erano, quindi intervenuti a causa dei toni improvvisamente degenerati, al contrario di quanto strumentalmente sostenuto dal fermo restando che alle ore 15.00, quando la dott.ssa è arrivata in sede ed era fissata la riunione, i Carabinieri non vi erano, con la conseguenza che cadeva del tutto l’impianto accusatorio. In particolare, dalle 13.00 alle 15.00 la presenza di altri associati non era dovuta alla riunione della segreteria, fissata per le 15.00.
Peraltro, la convocazione per essere ascoltata e, in pari data, del consiglio regionale Abruzzo cui era stata delegata, poteva essere strumentale al fine di impedire il confronto con il preteso “collegio”. Gli attori concludevano, quindi, nei termini indicati in epigrafe.
2.- Con comparsa del 24/12/2018 si costituiva in giudizio l’
in persona del legale rappresentante pro tempore , chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta, premesso che l’associazione sindacale denominata
era, per composizione e rappresentatività, un’organizzazione che ricomprendeva le diverse professionalità, sia del comparto dipendente, sia di quello convenzionato, occupandosi della valorizzazione, della rappresentanza e della tutela degl i iscritti, perseguendo l’obiettivo prioritario, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, della difesa e dell’estensione ai medici dei diritti fondamentali, con sezioni sindacali in ogni regione e con circa 8.000 iscritti, resisteva all’avversa domanda ed esponeva in fatto:
che le vicende oggetto della presente controversia avevano tratto origine da alcuni procedimenti penali a carico dell’ex presidente e dell’ex segretario organizzativo / tesoriere nazionale pendenti a Catania, sottoposti ad indagini per appropriazione indebita di risorse
economiche del Sindacato, attinte anche dai conti correnti;
che i l conflitto sorto all’interno del Sindacato era scaturito dalla posizione assunta dalla in qualità di Segretario Generale e legale rappresentante del rispetto ai gravi fatti appresi, che avevano coinvolto l’ex presidente e l’ex segretario organizzativo e Tesoriere Dott. NOME
che, a seguito della partecipazione del Sindacato quale parte offesa nel suddetto procedimento penale, il avev a posto in essere un’aspra campagna denigratoria nei confronti del Segretario Generale, ostacola ndone l’attività, al fine di difendere la propria posizione processuale e la propria carica elettiva all’interno del Sindacato ;
che la condotta degli attori era tesa ad impedire alla di accertare la verità in relazione del coinvolgimento d e in procedimenti penali a danno del Sindacato;
che e successivamente alla loro sospensione, avevano compiuto atti tesi ad impedire il corretto svolgimento delle attività sindacali da parte della dirigenza dello Contr
che le asserite richieste di convocazione formulate da diversi consiglieri nazionali, anteriormente alla Segreteria Nazionale di marzo, fatte pervenire all’allora Presidente Nazionale COGNOME erano destituite di fondamento;
che la convocazione richiamata dagli attori era illegittima, in quanto priva della sottoscrizione delle parti, di riferimenti alle qualifiche soggettive dei richiedenti (che avrebbero dovuto rivestire la qualifica di consiglieri nazionali) e non riconducibili neanche astrattamente alle loro persone;
che il documento di cui sopra si riferiva alla richiesta di convocazione del Congresso Nazionale e non del Consiglio Nazionale e, se è vero che il Consiglio fungeva quale presupposto indefettibile del Congresso, allora era necessario che la richiesta di convocazione del Consiglio precedesse quella del Congresso;
che, nonostante ciò, in data 21/3/2018 era stato indetto dall’allora Presidente il Consiglio Nazionale del per i giorni 21 e 22 aprile 2018 e, a seguito del provvedimento di sospensione del 9/4/ 2018, la presidenza dell’Ente era stata assunta dal vice presidente il quale, unitamente al presidente emerito con atto del 13/4/2018, prot. n. 391/2018, aveva annullato il Consiglio Nazionale originariamente indetto per il 21 e 22 aprile,
dandone comunicazione ufficiale;
che, nonostante il Consiglio fosse stato annullato dagli organi deputati, il aveva rinnovato illegittimamente l’invito a presenziare e in data 21 e 22 aprile si era tenuta la riunione a Tivoli, ma la relativa decisione era stata impugnata da alcuni iscritti dinanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 31678/2018 e, nel corso del giudizio, era stata sospes a l’efficacia di tale delibera ;
che la suddetta delibera conteneva la convocazione di un Congresso Straordinario tenutosi, nonostante tale provvedimento, a Tivoli in data 9 e 10 giungo 2018, in cui l era stato eletto quale Segretario Generale dello Contr
-che anche quest’ultima decisione, astrattamente riferibile al era stata impugnata da parte di alcuni associati del el giudizio iscritto al N.R.G. 50410/2018 del Tribunale di Roma; Contr
che, con provvedimento del 19/5/2018, il collegio dei probiviri aveva deliberato l’espulsione degli associati Dottori e dal e la sospensione di quest’ultima s uccessivamente espulsa dal con immediata ed automatica cessazione sia dalla qualità di associati che dalle rispettive cariche elettive; Contr
che i provvedimenti adottati nei confronti di tali soggetti erano derivati dai fatti avvenuti a Tivoli nei giorni 21 e 22 aprile 2018 e, nonostante i provvedimenti adottati, alcuni soggetti, tra cui gli odierni attori, qualificandosi come ‘gruppo dirigenziale , avevano posto in essere condotte ostruzionistiche in danno del Sindacato, da cui era scaturita una denuncia per il reato di cui all’ art. 388 c.p.. Contr
Tanto premesso, la parte convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la mancanza di interesse ad agire degli attori, in mancanza di prova delle cariche asseritamente ricoperte all’interno del deducendo: Contr
-che, con atto Notar Sindacato denominato
( , che si era posto in concorrenza con il pubblico comparivano, tra gli altri, il segretario organizzativo di detto Sindacato. Anche i Dottori e avevano assunto cariche elettive in seno a ;
del 23/10/2018, rep. 52195, racc. 25142, era stato costituito il ‘ dando atto che nel suddetto atto assumendo temporaneamente la carica di Contr
-che era segretario della Regione Veneto, il era segretario della il era il segretario della Regione Calabria e la era vicepresidente nazionale FVM;
-che il stava avviando una massiccia campagna tesa alla migrazione degli iscritti dello SMI, tanto che le deleghe sottoposte agli iscritti SMI riportavano la clausola prestampata di revoca specifica al e la contestuale delega al , pertanto
l ‘assunzione d ei tali ruoli e delle cariche elettive di cui sopra era incompatibile con la permanenza nello SMI di tali soggetti e con la volontà di impugnarne i provvedimenti di sospensione e di esclusione;
-che, i n occasione dell’ultimo Consiglio Nazionale del tenutosi a Tivoli Terme Roma in data 30 novembre 1 e 2 dicembre 2018 si era appreso che il aveva contattato tutti i medici iscritti llo scopo di acquisirne la delega in pregiudizio del tramite email, pertanto era stato presentato esposto alla polizia postale per illegittimo utilizzo di dati sensibili, dando atto che il sito era gestito dalla RAGIONE_SOCIALE società di consulenza informatica, originariamente legata a RAGIONE_SOCIALE
-che il collegio dei Probiviri era costituito da tre membri effettivi ed un supplente ed era eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità stabilite dal Congresso stesso, con il compito di dirimere ogni controversia tra gli associati al Sindacato e tra questi e il Sindacato stesso, oltre ad esaminare gli atti lesivi degli interessi e della dignità del Sindacato, deliberando sul rispetto del codice etico da parte di tutti gli iscritti. Esso poteva inoltre comminare le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida, censura, sospensione ed espulsione;
-che il collegio si riuniva su proposta del Consiglio Nazionale o Regionale o di altro organismo statutario del Sindacato.
-che tale organo era composto, al momento dell’assunzione delle deliberazioni impugnate , dal presidente da e da ma che, a causa di alcuni avvenimenti di seguito descritti, era subentrato, in sostituzione di quale membro supplente, la .
-che tali fatti traevano origine da una comunicazione inviata il 23/3/2018 a mezzo posta elettronica da al Segretario Generale contenente una bozza dei provvedimenti riguardanti e da sottoporre all’attenzione dell’avvocato di fiducia dello al fine di ottenere da quest’ultimo un parere legale sulla legittimità della sospensione cautelare, provvedimento non previsto dallo statuto, dando atto che si era poi astenuto dal voto;
-che il Collegio dei probiviri era stato regolarmente costituito con la presenza di , e mentre la mancata partecipazione del alle sedute era del tutto irrilevante, avendo egli preso parte al procedimento in modo indiretto, anche attraverso la dissenting opinion , sicché la sua mancata partecipazione non implicava una omessa convocazione, considerato che egli aveva, in più occasioni, dimostrato la sua contrarietà al procedimento in atto con un contegno che valeva quale dissenso;
-che la mancata partecipazione del predetto alle riunioni, seppur atto dovuto, non privava di legittimità il provvedimento;
-che il richiamo da parte degli attori al regolamento era improprio, in mancanza di prova che il documento prodotto dalla controparte corrispondesse al regolamento effettivamente vigente, evidenziando comunque che gli artt. 10 e 11 del regolamento così come citati dalla controparte sarebbero insanabilmente nulli per contrasto con lo statuto, fonte sovraordinata.
Orbene, la convenuta, sui provvedimenti adottati anteriormente al 21/22 aprile 2018, esponeva:
che il procedimento disciplinare a carico del aveva preso avvio su iniziativa della Regione Piemonte, che il 13/3/2017 aveva trasmesso al Collegio dei Probiviri la comunicazione prot. n. 234/2018, con cui aveva chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare a carico d i dolendosi di condotte contrarie alle norme statutarie da parte di imputato in diversi procedimenti penali;
che il era imputato nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Catania per i reati di cui agli artt. 61 nn.2, 981, 110, 353 c.p. nonché indagato in altro procedimento pendente dinnanzi al medesimo Tribunale R.G.N.R. 13768/2016;
che, in occasione del Consiglio Nazionale tenutosi a Tivoli (RM) in data 24/26 novembre 2017, la per conto del Sindacato, aveva effettuato la integrale verbalizzazione audiovisiva dei lavori Consiliari, provvedendo a trasmettere le suddette riprese audio video alla società RAGIONE_SOCIALE al fine di procedere con il caricamento delle stesse sul canale web dello n versione protetta; Contr
che, a seguito di formale richiesta del Sindacato di consegna di tale registrazione, la RAGIONE_SOCIALE ne aveva fornito una versione parziale, in quanto, a detta della Eos, l’allora Presidente Nazionale NOME COGNOME aveva chiesto di non inserire nella sintesi, di non comunicare o divulgare e se del caso oscurare, le riprese audio e video inerenti un suo specifico intervento, pertanto il Sindacato, tramite il proprio difensore, aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE lettera di diffida in data 12/1/2018, chiedendo nuovamente la immediata consegna della versione integrale della registrazione, contenente l’attività di verbalizzazione riferita al suddetto Consiglio Nazionale ;
che la RAGIONE_SOCIALE tramite il proprio difensore, aveva risposto con lettera del 23/1/2018, giustificando l’invio di una versione parziale della registrazione con la richiesta avanzata dall’allora presidente del Sindacato
che per tale ragione il aveva formulato atto di denuncia – querela nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. , con
l’aggravante prevista dall’art. 61, comma 11 c.p. e per il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici previsto dall’art. 635quater c.p.;
che l’allora presidente durante tale adunanza, aveva ammesso di aver utilizzato denaro proveniente dalle casse del er fini estranei all’attività del Sindacato e da successivi accertamenti era risultato che il aveva operato autonomamente sul c/c n. 101848139 del Sindacato, in cui erano stati versati bonifici mensili di € 5.000,00, per un ammontare complessivo di oltre € 200.000,00; Contr
che il aveva prelevato la quasi totalità di tali versamenti in cifre fisse in contanti, spendendoli senza autorizzazione preventiva e senza presentare rendiconti da portare in bilancio all’assemblea, per il totale di € 204.511,90, come risultava anche da rapporti della Guardia di Finanza;
che il era stato messo al corrente delle contestazioni mosse nei suoi confronti, avendo la Segreteria Organizzativa provveduto a notificare tale provvedimento ed il era stato invitato per audizione all’incontro del 17 /3/2017 , ma la data dell’audizione aveva subito due differime nti su richiesta dallo stesso dapprima al 24/3/2018 e poi al 26/3/2018;
che il 22/3/2018 il aveva contestato a mezzo email la procedura di convocazione, precisando la propria volontà di non accettarla ed il 26/3/2018 non si era presentato per l’audizione personale senza alcuna giustificazione e non aveva formulato difese e/o contestazioni in ordine agli addebiti a lui mossi dalla Regione Piemonte;
che, avendo il sollevato dubbi di legittimità sulla composizione del collegio, si era astenuto ed era stato sostituito dalla , quindi, tenuto conto dei procedimenti penali a suo carico, il era stato sospeso in via cautelare dalla qualità di associato del SMI;
che, tenuto conto dei vari procedimenti penali a carico del e delle condotte da lui poste in essere atte ad arrecare un danno grave all’onorabilità e all’immagine del Sindacato , oltre che alla sua integrità patrimoni ale, era stata disposta la sospensione cautelare del predetto dall’associazione;
che, in ordine al provvedimento di sospensione di emesso dal Collegio dei Probiviri prot. n. 1214/2018, la resistente deduceva che in data 13/3/2017 era stata trasmessa al Collegio dei Probiviri la comunicazione prot. n. 234/2018, con cui la Regione Piemonte aveva chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’allora Tesoriere Organizzativo ;
che, in particolare, il Sindacato aveva appreso di anomali movimenti finanziari e di accrediti su c/c nella disponibilità di emergeva, inoltre, l’esistenza di diciotto conti correnti o libretti postali o di risparmio in sedi diverse, mentre nei bilanci presentati alla Segreteria Nazionale ne risultavano soltanto quattro nel 2014 e sei nel 2016, nonché i rifiuti opposti dal Tesoriere a verifiche o alla presa visione dei conti correnti da parte del legale rappresentante del sindacato;
che era stato messo al corrente delle contestazioni mosse nei suoi confronti dalla Segreteria Organizzativa, essendogli stato notificato il relativo provvedimento: ed invero lo stesso era stato invitato per l’audizione il 17 /3/2017, data differita al 24/3/2017, quindi era stata ulteriormente rinviata al 26/3/2018, dando atto che 22/3/2018 il Segretario Amministrativo e Tesoriere a mezzo posta elettronica aveva contestato la procedura di convocazione, precisando la propria volontà di non accettarla e non presentandosi per l’audizione personale prevista per il giorno 26 /3/2018 senza alcuna giustificazione;
che si era astenuto, stante la contestazione sulla composizione del collegio;
che il 21/3/2018, con provvedimento prot. n. 270/2018, era stato indetto dall’allora Presidente in carica il Consiglio Nazionale del Sindacato da tenersi a Tivoli (RM) il 21 e il 22 aprile 2018, presso l’INDIRIZZO, con il seguente ordine del giorno: ‘Linee guida per l’elezione dei delegati al congresso straordinario’ ;
che, con provvedimento del Collegio dei Probiviri del SMI del 9/4/2018, n. prot. 1214/2018, reso nell’ambito di procedimento disciplinare avviato il 13 /3/2018 (su iniziativa della Segreteria SMI della Regione Piemonte prot. 243/2018) e successivamente a regolare audizione personale, era stata disposta la sospensione cautelare del Presidente del e del Segretario Organizzativo e Tesoriere del con immediata ed automatica cessazione sia dalla qualità di associati che dalle rispettive cariche elettive, in quanto gli stessi risultavano coinvolti in procedimenti penali per gravi reati contro il patrimonio loro ascritti anche ai danni del Sindacato stesso;
che tuttavia nonostante il Consiglio Nazionale fosse stato annullato dagli organi deputati (Vice Presidente succeduto al Presidente sospeso e Presidente Vicario) e nonostante fosse stato diffidato a non spendere il nome del Sindacato, aveva comunicato agli associati che la convocazione del Consiglio (denominato poi semplicemente ‘meeting Calì ‘) per i giorni 21 e 22 aprile 2018, era confermata;
che all’adunanza tenutasi a Tivoli il 21 e il 22 aprile 2018 era stata deliberata l’elezione di
e rispettivamente quali presidente, vice presidente e segretario organizzativo e tesoriere del ed era stato, altresì, annullato il provvedimento del Collegio dei Probiviri del 9/4/2018, n. prot. 1214/18, di sospensione del presidente e del tesoriere e segretario organizzativo ed era stata votata la sfiducia ai membri del Collegio dei Probiviri e , nonché la sfiducia nei confronti di quale presidente nazionale Centro Studi SMI;
che, in seguito a tale provvedimento di sospensione, la Presidenza del SMI, ai sensi dell’ art. 16 dello statuto del SMI, era stata assunta dal vicepresidente il quale, unitamente al
presidente emerito con provvedimento del 13/4/2018, prot. n. 391/2018, aveva annullato il Consiglio Nazionale originariamente indetto per il 21 e 22 aprile 2018, dandone comunicazione a tutti gli interessati;
che in tale adunanza si erano volte elezioni non previste nell’atto di convocazione del e che peraltro potevano essere compiute soltanto nell’ambito d el Congresso Nazionale, come anche la sfiducia votata nei confronti dei membri del Collegio dei Probiviri;
che la deliberazione di cui sopra era stata impugnata nel procedimento intrapreso avanti al l’intestato Tribunale (N.R.G. 31678/2018 e N.R.G. 31678-2/2018) e ne era stata peraltro sospesa l’efficacia esecutiva;
che e erano stati eletti nell’ambito di tale adunanza, organizzata su impulso dell’ex Presidente
che l’ espulsione di e e la sospensione di e n. prot. 465/2018, disposte con un unico provvedimento, erano scaturite dai fatti avvenuti a Tivoli il 21 e il 22 aprile 2018, adunanza non riconducibile in alcun modo all’attività del in cui era stata deliberata su iniziativa dell’ex Presidente l’elezione del quale Presidente, quale vicepresidente e quale segretario organizzativo e tesoriere;
che le condotte illegittime poste in essere da , e consistenti anche nella diramazione di notizie false e diffamatorie anche nei confronti degli organi sociali del Sindacato stanno, stavano arrecand o gravi danni anche all’immagine e al prestigio del Sindacato, che sta subendo le conseguenze negative di tali condotte attraverso una lesione dell’onore sociale, in quanto rappresentativo di interessi collettivi;
che, in merito al provvedimento di espulsione del emesso dal Collegio dei Probiviri, prot. n. 465/2018, la convenuta esponeva in data 9/5/2018, vantando di essere i rappresentanti del Sindacato e sbandierando alcune cariche auto attribuite, i suddetti attori erano acceduti alla sede retendendo di effettuare una riunione di Segreteria Nazionale; Contr
che tale riunione non era stata convocata dalla Segreteria Nazionale, che era stata respinta perché tale metodica violava le norme statutarie e la riunione richiesta era stata invece già convocata in altra data;
-che, ai sensi dell’ art. 17, la convocazione della Segreteria Nazionale era prerogativa specifica del Segretario Nazionale: il vicesegretario nazionale presente sul posto, aveva chiamato la forza pubblica, che aveva verbalizzato le dichiarazioni dei presenti e, secondo quanto riferito da testimoni presenti, il aveva qualificato la riunione come semplice riunione RAGIONE_SOCIALEassociazione culturale) o semplice riunione tra iscritti, per cui aveva reclamato il diritto di riunione;
che, in una comunicazione successivamente inviata, il aveva mantenuto la consueta artificiosa ambiguità qualificandola invece illegittimamente come ‘Segreteria Nazionale’ ; in seguito alle successive proteste del vicesegretario nazionale vicario, che aveva eccepito la nullità della riunione, evidenziando la discrepanza delle dichiarazioni rese dai contestatori alla forza pubblica rispetto a quanto detto dopo, aveva risposto la affermando, con la email del 11/5/2018, che ‘Se ai Carabinieri abbiamo raccontato balle e ci hanno creduto evidentemente siamo stati più bravi di te’ ;
che, a seguito di tale riunione, erano stati mandati agli iscritti documenti sottoscritti dal qualificatosi come ‘Presidente Nazionale e la riunione era stata definita ‘Segreteria Nazionale’ ; Contr Contr
che le ragioni poste alla base del provvedimento di cui sopra si riferivano principalmente all’illegittima attribuzione della qualifica di Presidente Nazionale da parte del
che anche il provvedimento di sospensione di emesso dal Collegio dei Probiviri n. prot. 465/2018 traeva origine dall’adunanza tenutasi a Tivoli nei giorni 21 e 22 aprile 2018 , in cui gli era stata attribuita una carica non riconosciuta dal Sindacato in persona del suo legittimo legale rappresentante;
che, in ordine al provvedimento di espulsione del emesso dal Collegio dei Probiviri n. prot. 465/2018, il aveva assunto illegittimamente la carica di Tesoriere Nazionale e Segretario Organizzativo ed in tale veste aveva cercato anche di operare sui conti bancari del Sindacato, causando gravi problemi di carattere amministrativo e contabile, avallando iniziative antistatutarie e diffondendo notizie diffamatorie nei confronti del sindacato;
che anche il provvedimento di sospensione/espulsione di emesso dal Collegio dei Probiviri, prot. n. 465/2018, era scaturito dall’adunanza tenutasi a Tivoli i giorni 21 e 22 aprile 2018 : in particolare, con provvedimento prot. n.465/2018 emesso dal Collegio dei Probiviri, la era stata sospesa dal a seguito di denuncia presentata dal Vicesegretario Nazionale per una riunione convocata illegittimamente in data 9/5/2018 e per dichiarazioni non veritiere esposte dalla alla forza pubblica chiamata in loco ;
che nella suddetta occasione la con email diretta al aveva dichiarato : ‘Se ai carabinieri abbiamo raccontato balle e ci hanno creduto, evidentemente siamo stati più bravi di te’. In particolare, la aveva partecipato con altri alla illegittima creazione di un organismo che millantava di essere il Sindacato pur non essendolo e facendosi eleggere quale Vicesegretario Nazionale, mantenendo la medesima carica anche all’interno dello e la operava alternativamente come vicesegretario nazionale dei due contrapposti organismi; Contr
che in data 9/5/2018 si erano recati presso la sede del alcuni iscritti, tra cui la pretendendo di effettuare una riunione di segreteria nazionale, ma tale riunione non era stata convocata dalla Segreteria Nazionale, che l ‘avev a respinta, in quanto posta in essere in violazione di norme statutarie. Contr
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda.
Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa era assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.- La presente causa non è sottoposta a riserva di collegialità , non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 50 bis , I comma, n. 1 c.p.c., secondo cui: ‘Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; …’, venendo in rilievo la disciplina di cui all’art. 24 c.c. , trattandosi di impugnazione avverso deliberazioni con cui sono stati irrogati provvedimenti di natura disciplinare.
Giova premettere che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 24 c.c., nel condizionare l’esclusione dell’associato all’esistenza di gravi motivi e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell’autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l’impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l’esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che, ove l’atto costitutivo dell’associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l’esclusione dell’associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente “post factum”, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest’ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell’art. 24 cod. civ.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le
conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l’interesse del singolo a permanere nell’associazione, dall’altro (cfr. Cass. civ. n. 17907 del 04/09/2004).
E’ opinione costante in dottrina e in giurisprudenza che la norma dettata dall’art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l’esclusione dell’associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l’impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall’atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall’opportunità intrinseca della deliberazione stessa (cfr. Cass. civ. n. 22986 del 16/09/2019).
Nella specie, gli attori impugnano i provvedimenti con cui è stata disposta, in data 9/4/2018, la sospensione cautelare e temporanea dal con conseguente automatica cessazione di ogni carica rivestita, di ed e quelli successivi di espulsione di e e la sospensione di e
Il ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori a causa della mancanza di interesse ad agire connesso alla delibera impugnata, deducendo che la controparte non avrebbe fornito la prova alcuna dei ruoli/cariche asseritamente ricoperte all’interno dello Contr
L’eccezione non coglie nel segno.
Gli odierni attori, in quanto destinatari delle deliberazioni impugnate quali soggetti passivi dei provvedimenti di sospensione cautelare ( e
e di espulsione ( e , sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante a proporre la presente causa e a dolersi dei suddetti provvedimenti assunti dal
non rilevando in contrario la loro successiva adesione alla nuova sigla sindacale FISMU da parte dei soggetti espulsi dal sindacato convenuto. Trattasi, infatti, di condotta successiva ai provvedimenti succitati, che non interferisce con la loro legittimazione ad agire e che non esclude il loro interesse ad agire.
I provvedimenti impugnati costituiscono l’esito di due distinti procedimenti:
Con il primo motivo di impugnazione gli attori deducono la invalidità delle citate deliberazioni per mancato regolare avvio del procedimento, in violazione dell’art. 20 dello Statuto, secondo cui il Collegio dei probiviri si riunisce su proposta del Consiglio Nazionale o Regionale o di altro organismo statutario del sindacato e dell’art. 10 del regolamento approvato dal Consiglio nazionale del SMI del
20/22 novembre 2015, secondo cui il ricorso al collegio dei probiviri è proposto a maggioranza semplice dal Consiglio nazionale o regionale, dalla segreteria nazionale o dalla Direzione nazionale o da altro organo statutario collegiale.
Deducono gli attori che tra gli organi statutari non sono menzionate le segreterie regionali, da cui ha tratto impulso il procedimento che ha portato al provvedimento di sospensione adottato contro ed né il vice segretario del nella specie che ha avviato il procedimento volto all’emissione del provvedimento avverso e e la sospensione di e Contr
I provvedimenti impugnati si innestano in una situazione di forte conflittualità all’interno del
conseguente ad alcuni procedimenti penali intrapresi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti dell’ex presidente e dell’ex segretario organizzativo/tesoriere nazionale per ipotesi di appropriazione indebita da parte di questi ultimi di risorse economiche del Sindacato, cui è seguita la sospensione cautelare degli stessi disposta il 9/4/2018 dal Collegio dei Probiviri, con automatica cessazione sia dalla qualità di associati che dalle rispettive cariche elettive.
Il conflitto sorto all’interno del Sindacato è scaturito dalla posizione assunta dalla in veste di segretario generale e legale rappresentante del rispetto ai fatti sopra menzionati che hanno visto coinvolto ed in particolare dalla sua decisione di partecipare, quale rappresentante del Sindacato, quale parte offesa nel suddetto procedimento penale. Contr
Relativamente al provvedimento di sospensione del Calì emesso dal Collegio dei Probiviri n. prot. 1214/2018, si rileva che il relativo procedimento disciplinare è stato intrapreso su impulso della Regione Piemonte: in particolare, il 13/3/2017 veniva trasmessa al Collegio dei Probiviri la comunicazione prot. n. 234/2018 con la quale la Regione Piemonte chiedeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’allora Presidente dolendosi del fatto che sarebbero state poste in essere da parte del condotte contrarie allo statuto del segnatamente quelle che gli venivano contestate nei procedimenti penali a suo carico e l’aver gestito rilevanti risorse economiche del Sindacato senza la preventiva autorizzazion e dell’ente , né successiva rendicontazione nelle assemblee di approvazione dei bilanci. Contr
Il 22/3/2018 il contestava tramite messaggio inviato via posta elettronica la procedura di convocazione, precisando la propria volontà di non accettarla ed il 26/3/2018 non si presentava per l’audizione personale e non formulava difese e/o contestazioni in ordine agli addebiti a lui mossi dalla Regione Piemonte. Tenuto conto delle contestazioni sollevate dal sulla composizione del collegio
per la presenza del dott. quest’ultimo si asteneva dal partecipare alla decisione e veniva sostituito dal membro supplente .
Dunque, tenuto conto dei vari procedimenti penali in cui il Dott. era coinvolto, delle condotte poste in essere dallo stesso atte ad arrecare un danno grave all’onorabilità e all’immagine del Sindacato nonché all’integrità del patrimonio di quest’ultimo e considerato che tali circostanze non erano state in alcun modo contestate dall’interessato non avendo quest’ultimo spiegato alcuna difesa né fornito giustificazioni o chiarimenti, il Collegio disponeva la sospensione cautelare temporanea dal SMI dell’associato, con la conseguente automatica cessazione, ipso iure, di ogni carica statutaria e/o elettiva .
Il provvedimento di sospensione del emesso dal Collegio dei Probiviri, n. prot. 1214/2018, è stato emesso su iniziativa della Regione Piemonte, la quale, in data 13/3/2017, trasmetteva al Collegio dei Probiviri la comunicazione prot. n. 234/2018, con cui chiedeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’allora tesoriere organizzativo I motivi sottesi al citato provvedimento riguardano circostanze attinenti alla gestione economica del che aveva appreso di anomali movimenti finanziari, nonché di accrediti su c/c nella piena di Il Sindacato aveva avuto contezza, inoltre, dell’esistenza di n. 18 tra conti correnti e libretti postali o di risparmio, in sedi diverse, mentre nei bilanci presentati alla Segreteria Nazionale ne risultavano soltanto n. 4 nel 2014 e n. 6 nel 2016. Contr
è stato messo al corrente delle contestazioni mosse nei suoi confronti, avendo la Segreteria Organizzativa provveduto a notificare tale provvedimento, con invito per l’audizione il 17/3/2017, data differita su richiesta dell’interessato dapprima al 24/3/2017 e poi, a seguito di comunicazione telefonica, al 26/3/2018. In data 22/3/2018 il Segretario Amministrativo e Tesoriere contestava con messaggio inviato a mezzo posta elettronica la procedura di convocazione, dichiarando di non accettarla e non presentandosi per l’audizione personale prevista il 26/3/2018 senza dare spiegazione alcuna. Pa
Inoltre, con riferimento alle contestazioni mosse in ordine alla presenza del Dott. nel collegio dei probiviri , quest’ultimo si asteneva ed era sostituito dal membro supplente dott.ssa .
Tanto premesso, non si ravvisa nel procedimento di convocazione del Collegio dei Probiviri una causa di invalidità della successiva decisione.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del SMI vigente ratione temporis , il collegio dei probiviri, organo statutario, si riunisce su proposta del Consiglio Nazionale o Regionale o di altro organismo statutario del sindacato.
Nella specie i suddetti provvedimenti quanto alla posizione del e del sono stati adottati dal Collegio dei probiviri su segnalazione del Consiglio Regionale Piemonte (doc. 1 memoria istruttoria della parte convenuta), al quale risulta attribuita l’iniziativa di proporre la riunione del suddetto organo statutario: ha segnalato presunte violazioni dello statuto da parte di e da cui ha tratto origine il procedimento sfociato poi nella riunione del Collegio dei Probiviri, organo deputato all’adozione dei sanzioni disciplinari, tra cui la sospensione cautelare, avverso gli associati al giusta il combinato disposto dell’art. 10 dello Statuto vigente ratione temporis . Contr
Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dello Statuto tale da inficiare la validità del provvedimento.
Per il procedimento avviato nei confronti di e su iniziativa del non appare sussistere un vizio nella iniziativa, atteso che il risultava vice segretario nazionale, organismo statutario, in quanto tale legittimato ai sensi dell’art. 20 dello statuto a proporre la convocazione del Collegio dei probiviri. Non appare, invero, superabile la previsione dello statuto con la specificazione, in sede solo regolamentare, che l’organo statutario deve essere altresì collegiale (art.10).
Non va, in ogni caso, sovrapposta la segnalazione di illeciti rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari con la convocazione (o proposta di convocazione) del Collegio dei probiviri per l’esame della segnalazione .
Con il secondo motivo di impugnazione delle delibere de quibus gli attori deducono la irregolare costituzione del collegio dei probiviri, posto che le procedure sono state avviate a mezzo di una convocazione da parte di qualificatosi come presidente del collegio dei probiviri, pur in assenza di tale carica, non prevista dallo statuto del Contr
La doglianza è priva di pregio.
A prescindere dalla configurabilità della carica di presidente del collegio dei probiviri in capo a l’importante è l’avvenuta riunione del Collegio dei Probiviri e la convocazione dei soggetti nei cui confronti era stato avviato il procedimento volto all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Quanto alla costituzione del collegio dei probiviri in occasione dell’adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare di e gli attori si dolgono dei vizi di costituzione dell’organo deliberante, a causa della sostituzione di astenutosi, con la , in asserita violazione dell’art. 10 del regolamento del SMI, che prevede il subentro del supplente al membro effettivo del collegio dei probiviri in caso di decadenza di quest’ultimo ed in considerazione della mancata partecipazione del componente effettivo
La deduzione è priva di pregio nel primo profilo prospettati.
Il collegio dei probiviri dell’ente convenuto risulta essere stato ritualmente costituito con la sostituzione della a a seguito dell’astensione di quest’ultimo, atteso che, a prescindere dalla ipotesi di decadenza di un membro effettivo dell’organismo contemplata dal regolamento del SMI, deve ritenersi che risponda ad un principio generale, posto a tutela della funzionalità dell’organo collegiale, la sostituzione di un componente effettivo che si astenga da un procedimento con il membro supplente, all’uopo previsto e nominato.
E’ invece fondato l’ulteriore profilo della doglianza attorea.
Risulta dagli atti che i provvedimenti di sospensione e sono stati deliberati con la partecipazione effettiva di ed , quest’ultima, membro supplente, subentrata a seguito della astensione di mentre non presente, ha manifestato il suo dissenso ai procedimenti alle modalità con cui sono stati intrapresi e sono proseguiti i procedimenti volti all’applicazione delle sanzioni a e con atto separato datato 9/4/2018, stessa data in cui sono stati emessi i citati provvedimenti disciplinari.
Ebbene, ai sensi dell’art. 20 dello statuto dell’ente convenuto, il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, mentre l’art. 10 del regolamento dispone che, in caso di decadenza di un membro effettivo del collegio dei probiviri, subentra il supplente e che, in caso di ulteriore decadenza, il Consiglio nazionale provvede alla surroga alla prima riunione utile. Nelle more il Collegio dei Probiviri è provvisoriamente costituito su designazione della Direzione nazionale su proposta del Presidente nazionale.
E’ pertanto evidente che, in base allo statuto ed al regolamento del SMI, il collegio dei probiviri deve deliberare a maggioranza dei tre componenti effettivi o dei tre componenti composti da due effettivi e dal supplente, in caso di decadenza di un componente effettivo: ne deriva che le deliberazioni approvate con la partecipazione di due soli componenti sono invalide in quanto contrarie allo statuto ed al regolamento dell’ente.
Sono dunque invalide le deliberazioni del Collegio dei probiviri con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione cautelare a ed per vizio di costituzione dell’organo giudicante, stante la mancata partecipazione alla riunione del terzo componente non potendosi ritenere la sua dissenting opinion , fatta rilevare con atto separato, equivalente alla sua partecipazione al consesso deliberativo. Ed invero, caratteristica essenziale ed imprescindibile del funzionamento degli organi collegiali è la formazione della decisione/deliberazione attraverso la discussione e la contestuale manifestazione delle opinioni dei relativi membri, non sostituibile da una missiva inviata separatamente e senza la previa partecipazione alla riunione.
E’ del pari invalido, per violazione dei citati artt. 20 dello statuto del SMI e 10 del regolamento, il provvedimento emesso il 19/5/2018, prot. n. 465/2018, con cui il Collegio dei Probiviri ha deliberato l’espulsione degli associati e nonché la sospensione del e della ed invero, risulta dagli atti e non è contestato dal convenuto che il collegio dei probiviri, nella circostanza, ha deliberato con la presenza di e , quest’ultima membro supplente, senza alcuna giustificazione in ordine alla sostituzione del membro effettivo pertanto la costituzione dell’organo deliberante risulta viziata, essendo previsti dall’art. 10 del regolamento i casi di sostituzione di un membro effettivo con il supplente e non ricorrendo alcuna causa di legittima sostituzione del che, secondo la prospettazione attorea, non specificamente contestata sul punto dalla convenuta, non è stato neanche convocato. Ne consegue, in accoglimento della domanda attorea, la declaratoria di invalidità dei provvedimenti del 9/4/2018 e del
adottati dal Collegio dei Probiviri del SMI di sospensione di e provvedimento del 19/5/2018 con cui sono state disposte l’ espulsione degli associati
e e la sospensione del e della
La domanda può, dunque, essere accolta sulla base della ragione più liquida e dalle statuizioni che precedono deriva l’assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione dei suddetti provvedimenti fatti valere dagli odierni attori, pur dovendosi rilevare la contraddittorietà di provvedimenti di sospensione cautelare in procedimenti disciplinari sospesi sine die in attesa dell’esito di accertamenti giudiziali, in difetto di una previa istruttoria e, dunque, di elementi di certezza in ordine alle condotte contestate; la non chiara distinzione tra le valutazione operata nei provvedimenti di espulsione e di sospensione; la mancata valutazione in ordine alle condotte tenute, in particolare, dai dott.
e della efficacia delle delibere del 22/4/2018 sino alla sospensione del 1/6/2018 poi confermata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato di causa (indeterminabile, da ritenere di media complessità), tra medio e massimo, tenuto conto della difesa di più posizioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento n.
rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la invalidità dei provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri del SMI di sospensione di e in data 9/4/2018 e del provvedimento del 19/5/2018,
prot. n. 465/2018 , con cui sono state disposte l’ espulsione degli associati
e
e la sospensione del e della
CONDANNA il convenuto a rifondere agli attori le spese processuali , che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale ed € 545,00 per spese vice, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2025
Il Giudice
NOME COGNOME