SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12869 2025 – N. R.G. 00051771 2018 DEPOSITO MINUTA 21 09 2025 PUBBLICAZIONE 21 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE, promosso da:
nato a Giarre (CT) in data DATA_NASCITA e residente in Riposto INDIRIZZO), INDIRIZZO,
cod. fisc. Parte_1
nato a Vicenza in data DATA_NASCITA e residente in Verona, INDIRIZZO
INDIRIZZO, cod. fisc.
nato a Roma in data DATA_NASCITA e residente in Ferrazzano (INDIRIZZO, INDIRIZZO
INDIRIZZO, cod. fisc.
nato a Fragneto Monforte in data DATA_NASCITA e residente in Pietralcina, INDIRIZZO
INDIRIZZO, cod. fisc.
nato a Catanzaro in data DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO
n.16/c, cod. fisc.
nata a Penne in data DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO, cod. fisc.
C.F._1
Parte_2
C.F._2
Parte_3
C.F._3
Parte_4
C.F._4
Parte_5
C.F._5
Parte_6
C.F._6
r appresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO giuste procure depositate in via telematica unitamente all’atto di citazione.
ATTORI
contro
RAGIONE_SOCIALE_1
con sede in Roma, INDIRIZZO, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall’AVV_NOTAIO , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in RomaINDIRIZZO, in virtù di procura depositata telematicamente ed allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE : conclude come in atto di citazione: ‘ Voglia l’Ill.mo Giudice designato, considerate tutte le deduzioni ed eccezioni sollevate,
Con riferimento al giudizio di merito
-in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare nulle, inesistenti ovvero annullare, revocare e dichiarare comunque illegittime e prive di efficacia le determinazioni dei RAGIONE_SOCIALE in narrativa e analiticamente indicate
con riferimento alla fase cautelare
-previa fissazione di udienza di comparizione e concessione di termine per la notifica, disporre la sospensione cautelare delle delibere dei RAGIONE_SOCIALE qui impugnate e RAGIONE_SOCIALE loro esecuzione; -con vittoria di competenze e spese, anche generali, del presente procedimento ‘
PARTE CONVENUTA : conclude come da comparsa di risposta: ‘Piaccia al l’Ill.mo Tribunale adito, in considerazione ed in accoglimento dei suesposti motivi, rigettare le domande formulate dagli odierni attori in quanto infondate in fatto e in diritto oltreché sfornite di prova. Con vittoria di spese, oltre compensi professionali C.P.A. ed IVA ‘
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 9/7/2018 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio avanti all’intestato Tribunale l’ in persona del legale rappresentante pro tempore , esponendo in fatto: […] Parte_4 Parte_5 Parte_6 RAGIONE_SOCIALE_1
che nel mese di marzo 2018 era palese la conflittualità all’interno del RAGIONE_SOCIALE e segnatamente tra le cariche di maggior rilievo;
che, in particolare, la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato una mozione di sfiducia del segretario generale e in tale contesto si era tenuta la seduta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16/3/2018, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale era stato deciso di convocare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 21/22 aprile 2018, alla presenza, tra gli altri, di nonché del (presidente RAGIONE_SOCIALE e del Persona_1 Persona_1 Pt_1 RAGIONE_SOCIALE […]
Pt_3
(segretario organizzativo e tesoriere
RAGIONE_SOCIALE
-che, all’esito RAGIONE_SOCIALE seduta, era stato deciso di presentare la mozione di sfiducia nei confronti del segretario generale, di convocare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con fissazione del relativo ordine del giorno e tutti i presenti avevano convenuto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuto tenere a Tivoli il 21 e il 22 aprile 2018;
che, anteriormente alla riunione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16/3/2018, diversi consiglieri nazionali (n.. 164) avevano inviato al presidente RAGIONE_SOCIALE dr. le loro richieste di convocazione del Pt_1
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE straordinario, che presupponeva lo svolgimento di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da tenersi con un certo anticipo;
che pertanto il presidente RAGIONE_SOCIALE aveva convocato con atto prot. 270/2018 del 21/3/2018 il RAGIONE_SOCIALE per il 21 e il 22 aprile 2018 per discutere delle linee guida per la elezione dei futuri delegati preposti ai diversi organi;
che, con provvedimento prot. N. 243/2018 del 9/4/2018, successivamente, quindi, alla convocazione del RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un provvedimento disciplinare a carico del e disponendone la sospensione cautelare e temporanea dal RAGIONE_SOCIALE con effetto Pt_1
del immediato, con conseguente cessazione di ogni carica statutaria o elettiva; Parte_3
che le bozze dei provvedimenti di sospensione di cui sopra era stata inviata in data 23 marzo dall’indirizzo di posta elettronica privato d ello membro del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, all’indirizzo di posta elettronica privata RAGIONE_SOCIALE affinché quest’ultima le sottoponesse ‘all’avvocato’, circostanza da cui si desumeva una chiara influenza da parte del segretario generale finalizzata ad impedire lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE straordinario; CP_2 Per_1
-che la dinamica dei fatti rendeva palese che l’audizione del e del era stata puramente formale, essendo stata già presa la decisione di sospenderli dal RAGIONE_SOCIALE; Pt_1 Parte_3
che, rispetto a tali provvedimenti cautelari, vi era stata la dissenting opinion da parte di membro del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE che aveva evidenziato che i procedimenti in atto non presentavano i necessari requisiti formali, erano stati originati da richieste non formali, difettava l’atto formale di convocazione del RAGIONE_SOCIALE e non era chiaro chi fosse il promotore RAGIONE_SOCIALE richiesta di riunione e l’atto accusatorio si basava su affermazione di stampa o su procedimenti RAGIONE_SOCIALE magistratura di cui non si conosceva l’esito o su notizie di reato senza riscontri, per cui era stata richiesta la sospensione del procedimento; Parte_7
-che, subito dopo l’adozione dei provvedimenti di sospensione, che peraltro erano stati comunicati dal RAGIONE_SOCIALE al Segretario generale, non anche ai diretti interessati, il Segretario generale aveva adottato i provvedimenti volti ad assumere il controllo del RAGIONE_SOCIALE, poiché, stante la sospensione o le dimissioni del presidente, del vicepresidente e del tesoriere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato comunicato l’accentramento dei poteri in capo al legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE nella persona del Segretario generale;
che in data 22/4/2018 si era riunito il RAGIONE_SOCIALE in seconda convocazione e, alla presenza di 158 membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, erano state assunte le seguenti deliberazioni:
erano stati nominati quale presidente, vicepresidente e quale segretario organizzativo e tesoriere del RAGIONE_SOCIALE (fino alla data del RAGIONE_SOCIALE straordinario che si sarebbe tenuto circa un mese dopo); Parte_5 Parte_2 Parte_4
erano state approvate le richieste di cui alle varie mozioni, segnatamente la conferma e ratifica RAGIONE_SOCIALE sfiducia nei confronti RAGIONE_SOCIALE segretaria la sfiducia nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE e ; e la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti dagli stessi adottati nei confronti dei dottori e la dichiarazione di nullità ed inefficacia delle determinazioni assunte in difformità dallo Statuto nella riunione di RAGIONE_SOCIALE svoltasi il 21/4/2018, la sfiducia nei confronti del responsabile del e la conferma del commissariamento RAGIONE_SOCIALE Regione Toscana; Persona_2 CP_2 Per_3 Per_4 Pt_1 Parte_3 Parte_8
era stato convocato all’unanimità il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE straordinario per il 9 e il 10 giugno e d era stato approvato il regolamento per l’elezione dei delegati;
che, con comunicazione del 2/5/2018 il Segretario generale, sul presupposto che la riunione tenutasi a Tivoli il 21 e il 22 aprile non fosse stata una riunione istituzionale, aveva indetto un nuovo consiglio RAGIONE_SOCIALE del 25/26 maggio 2018 e di un congresso ordinario anticipato per l’8 e il 9 giugno 2018 , tutti atti oggetto di impugnazione;
che il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, proseguendo nella sua opera di ‘ epurazione ‘ , aveva espulso il ed il che erano stati nominati rispettivamente presidente e tesoriere del RAGIONE_SOCIALE nel corso del consiglio RAGIONE_SOCIALE del 21 e 22 aprile, nonché aveva sospeso e rispettivamente presidente e vicesegretario, al precipuo fine di eliminare il dissenso; Pt_5 Pt_4 Per_5 Pt_6
-che il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE era disciplinato dall’art. 20 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE e dagli artt. 10 e 11 del Regolamento adottato dal RAGIONE_SOCIALE el 20/22 novembre 2015; RAGIONE_SOCIALE
che i provvedimenti adottati dai RAGIONE_SOCIALE, impugnati in questa sede, potevano essere suddivisi in due periodi: quello anteriore al consiglio RAGIONE_SOCIALE del 21/22 aprile, segnatamente i provvedimenti di sospensione dei AVV_NOTAIO e e quelli emessi successivamente al consiglio RAGIONE_SOCIALE del 21/22 aprile (espulsione e sospensione e ), nel chiaro intento di impedire il percorso democratico di rinnovamento delle cariche già avviato; Per_ Parte_3 Pt_5 Pt_4 Pt_6 Per_7
che il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE , ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, era composto da tre componenti e da un supplente che subentrava soltanto in caso di decadenza di un componente effettivo e, nel caso di specie,
i RAGIONE_SOCIALE erano , e, quale supplente, ; il solo era stato nominato in sede congressuale, mentre gli altri erano stati nominati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 20/11/2015, sicché, con riferimento a questi ultimi, Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 Parte_7
l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE carica poteva essere revocata dallo stesso consiglio, come in effetti era avvenuto ad opera del consiglio RAGIONE_SOCIALE del 21/22 aprile;
che lo statuto ed il regolamento non prevedevano la nomina di un presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, né tale nomina era mai avvenuta;
che lo si era distinto per la sua “parzialità” durante il consiglio RAGIONE_SOCIALE del 23/2/2018, in cui, in qualità di invitato del segretario generale aveva attaccato duramente il e manifestando il proprio apprezzamento per la aveva, inoltre, redatto individualmente e prima RAGIONE_SOCIALE apposita riunione dell’organo competente i provvedimenti di sospensione di e CP_2 Per_1 Pt_1 […] Pt_3 Per_1 Pt_1 […] Pt_3
che la AVV_NOTAIOssa era in una situazione di conflitto di interessi, essendo la moglie o la compagna di responsabile del RAGIONE_SOCIALE, condannato dalla Corte dei Conti a risarcire un danno erariale di circa € 250.000 per una ipotesi di truffa ai danni del RAGIONE_SOCIALE., mentre in sede penale era intervenuta la prescrizione del reato e il procedimento disciplinare si era concluso con una archiviazione, con astensione RAGIONE_SOCIALE , che aveva partecipato alla seduta. Per_4 Parte_9 Per_4
Tanto premesso, gli attori proponevano i seguenti motivi di impugnazione avverso le determinazioni dei RAGIONE_SOCIALE per i seguenti motivi:
Mancato regolare avvio del procedimento, con conseguente violazione dell ‘ art. 20 dello statuto, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE si riunisce su proposta del RAGIONE_SOCIALE o di altro organismo statutario del RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 10 del regolamento adottato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE el 20/22 novembre 2015, per cui il ricorso ai RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE viene proposto a maggioranza semplice dal RAGIONE_SOCIALE o regionale, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o da altro organo statutario collegiale, senza menzionare le segreterie regionali, né il vicesegretario o il responsabile del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mentre nella specie il procedimento avviato nei confronti di e era conseguito ad un esposto RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” regionale del RAGIONE_SOCIALE e quello intrapreso contro e era stato intrapreso dal vice segretario, privo di potere al riguardo; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Pt_1 Parte_3 Pt_5 Pt_4 Parte_2 Pt_6 Per_12
Irregolare costituzione dell’organismo definito come RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, convocato da autoproclamatosi presidente del RAGIONE_SOCIALE, con decisione adottata da due membri del RAGIONE_SOCIALE e dal supplente, subentrato al in violazione dell’art. 10 del regolamento, che prevede il subentro del supplente soltanto in caso di decadenza del componente titolare, circostanza non verificatasi nella fattispecie, con conseguente violazione del quorum costitutivo e deliberativo. CP_2 Parte_7
In ordine ai provvedimenti afferenti a e che formalmente aveva dichiarato di astenersi dal voto, aveva invece partecipato ai lavori e risulta aver “istruito” il procedimento, mentre Pt_1 Parte_3 CP_2
la AVV_NOTAIOssa subentrava a fare parte del RAGIONE_SOCIALE , avendo seguito ‘l’intero procedimento’, pur essendo solo supplente. Per_4
Anche il procedimento avviato nei confronti di e era stato intrapreso da un soggetto non abilitato statutariamente, in particolare su istanza di in qualità di vicesegretario, che non era un organo statutario né collegiale e senza la convocazione del Pt_5 Pt_4 Parte_2 Pt_6 Per_12 Parte_7
revoca ed esautorazione dei poteri dei RAGIONE_SOCIALE: lo aveva proceduto alla convocazione dopo che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22 aprile lo aveva sfiduciato ed esautorato dai propri poteri insiemi agli altri RAGIONE_SOCIALE e e prima RAGIONE_SOCIALE impugnazione e del decreto di sospensione di quella decisione adottato dal Tribunale di Roma. CP_2 Per_3 Per_4
mancata contestazione analitica RAGIONE_SOCIALE addebiti prima dell’adozione dei provvedimenti del 21/22 aprile e di quelli successivi, che avevano semplicemente recepito provvedimenti scritti da altri soggetti. 5) mancata istruttoria collegiale, in violazione dell’art. 11 del regolamento;
violazione del diritto di difesa, atteso che le convocazioni erano avvenuti in tempi strettissimi (per e e senza considerare i concomitanti impegni istituzionali (per e . Pt_4 Pt_6 Parte_2 Pt_5 Pt_4 Pt_6
insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari impugnati in primo luogo in quanto l’espulsione poteva essere deliberata solo dall’assemblea e per gravi motivi ex art. 24 c.c.;
insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari in secondo luogo per mancanza di idonea motivazione ed in relazione alle contestazioni;
insussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti disciplinari in terzo luogo in quanto le decisioni erano state assunte con la partecipazione RAGIONE_SOCIALE e di in conflitto di interessi; Per_4 CP_2
la illogicità e la mancanza di proporzionalità dei provvedimenti, essendo stata disposta la sospensione di ed invece l’espulsione di e senza l’individuazione di un effettivo discrimine tra le condotte contestate; Pt_1 Parte_3 RAGIONE_SOCIALE_3 Pt_5 Pt_4
mancanza di tempestività: le contestazioni mosse a e oltre ad essere false, erano, secondo la prospettazione attorea, intempestive, riferendosi a fatti risalenti al 2014, rispetto alle quali erano già state fornite spiegazioni nel corso delle assemblee tenutesi nel 2015. Pt_1 P Pt_3
Con riferimento ai provvedimenti di sospensione emessi anteriormente al consiglio del 21/22 aprile 2018 gli attori deducevano sulle singole posizioni:
QUANTO A NOME COGNOME ( provvedimento disciplinare prot. 1214/2018)
era stato segretario generale del RAGIONE_SOCIALE sino al novembre 2014, quando era stata nominata la AVV_NOTAIOssa durante il congresso dell’ottobre 2014, mentre il era stato nominato Presidente Il procedimento disciplinare, mai notificato, era stato avviato perché sarebbe stata “pendente” una “richiesta di rinvio a giudizio” con l’ipotesi di possibile appropriazione indebita, in quanto il predetto sarebbe stato coinvolto in un procedimento penale non definito concernente il CARA di , risultava aperto un procedimento presso la Procura di Napoli di cui però non si avevano informazioni sull’iter e risultava aperto un procedimento presso il Tribunale di Roma, in cui era contestato al di aver operato su un c/c di enza autorizzazione preventiva, con uso personalistico delle risorse del RAGIONE_SOCIALE, accuse ritenute verosimili dal RAGIONE_SOCIALE. Parte_1 Per_1 Pt_1 RAGIONE_SOCIALE Per_13 Pt_1 RAGIONE_SOCIALE
La motivazione del provvedimento dava atto che le accuse ‘appaiono verosimili’ ‘non disponendo di poteri di indagine’ e ‘ essendo tuttora pendenti i procedimenti giudiziari’ , per cui veniva disposta la sospensione cautelare e temporanea con effetto immediata, la cessazione da ogni carica statutaria e/o elettiva e, al tempo, la sospensione del procedimento disciplinare fino all’accertamento giurisdizionale di responsabilità.
Le indagini preliminari esperite dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Catania, che aveva tratto origine dalla denuncia sporta dal già segretario regionale , a causa RAGIONE_SOCIALE grave inimicizia nei confronti del si erano concluse con una richiesta di archiviazione da parte del P.M. e se ne era già discusso sia in RAGIONE_SOCIALE, in consiglio, in direzione, in consiglio RAGIONE_SOCIALE a novembre 2017 e nel verbale RAGIONE_SOCIALE direzione del 23/25 febbraio 2018. Per_14 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE_4 Pt_1
Con riferimento alle indagini preliminari disposte dalla Procura di Napoli a carico del sempre su denuncia del era stata richiesta per due volte l’archiviazione e per i medesimi fatti il aveva promosso un procedimento di impugnazione di delibera assembleare conclusa con sent. 20711/2017 del Tribunale di Roma di rigetto. Pt_1 Per_14 Per_14
Presso la Procura di Roma non era stato intrapreso alcun procedimento nei confronti del posto che la denuncia contro quest’ultimo sporta da , dirigente RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE, era successiva al provvedimento disciplinare. Pt_1 Pt_10
In particolare, i rimborsi relativi all’attività sindacale svolta dal in modo quasi esclusivo ed a tempo pieno, in tutta Italia, fino all’anno 2015, erano stati sempre documentati e giustificati in tutti i bilanci approvati e depositati in sede. Pt_1
In ordine ai fatti relativi all’indagine sul CARA di era stata comunicata la posizione ed il coinvolgimento – soltanto nella qualità di presidente del RAGIONE_SOCIALE e non per essere stato direttamente coinvolto nei fatti, ed anche in questo caso senza avere ricevuto alcun avviso di garanzia Per_13
né essere stato sentito dal PM – immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza e in occasione RAGIONE_SOCIALE riunione di direzione RAGIONE_SOCIALE del febbraio 2017.
Il procedimento era, dunque, infondato e il provvedimento redatto dallo il 23 marzo ed inviato alla ben prima RAGIONE_SOCIALE data di convocazione, senza fare neanche menzione delle note richieste di archiviazione delle indagini, per cui nessuna sanzione poteva essere irrogata in assenza di elementi concreti e probatori. CP_2 Per_1
QUANTO A ERNESTO VECCHIA (prot. 1214/2018) Pa
Con riferimento ad segretario organizzativo e tesoriere di RAGIONE_SOCIALE, eletto in occasione del congresso tenutosi nell’ottobre 2014, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, con unica nota rispetto a quella del aveva avanzato una irrituale richiesta di deferimento al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sulla base di motivazioni fallaci ed in particolare di una richiesta di rinvio a giudizio a carico di insussistente, né tanto meno del che non era coinvolto in alcun procedimento né a Napoli, né a Roma, salvo il successivo esposto del già menzionato per il Parte_3 RAGIONE_SOCIALE Pt_1 Parte_1 Parte_3 Pt_10
Pt_1
Venivano contestati al anche movimenti contabili anomali, alla movimentazione di 18 conti correnti, il rifiuto alla visione dei conti da parte del segretario generale, la presentazione dei conti senza una reale verifica contabile, il trasferimento RAGIONE_SOCIALE sede legale in altra città e che il legale rappresentante sarebbe stata persona diversa dal titolare. Parte_3
Il procedimento nei confronti del non chiaro nei suoi presupposti, non era supportato da idonea prova e la sua attività svolta era stata tutta improntata a correttezza, come risultava dalla documentazione allegata, secondo le procedure condivise quanto alla stipula dei contratti con i fornitori e i rapporti con le Banche. Parte_3
Il problema tecnico del cassetto fiscale, utilizzato per definire una controversia regionale con la dipendente RAGIONE_SOCIALE stessa regione, non era ascrivibile a che nessun ruolo aveva avuto nella vicenda, come da chiarimenti forniti da Parte_3 Parte_4
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto “Il Segretario Organizzativo detiene il potere di apertura e gestioni e chiusura dei conti correnti bancari, postali..”., sicché lo Statuto autorizzava il segretario organizzativo ad aprire i conti correnti per agevolare le operazioni di gestione del RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
La riduzione dei conti correnti (in buona parte regionali) era stata effettuata in esito alla richiesta RAGIONE_SOCIALE Segretaria RAGIONE_SOCIALE e le rimesse dalla Tesoreria RAGIONE_SOCIALE alle Regioni era sempre stata evasa nei termini previsti, senza che fosse stata mai sollevata alcuna “grave ed annosa problematica di accredito”.
I bilanci erano sempre stati approvati dai Revisori dei conti (dopo verifica) presentati in consiglio ed approvati e le spese di maggiore impegno erano state regolarmente presentate in RAGIONE_SOCIALE, poi in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per l’approvazione.
Nelle relazioni presentate erano sempre stati dichiarati i percorsi seguiti per i c.d. ricorsi specializzandi, con i pagamenti in favore RAGIONE_SOCIALE avvocati incaricati e per le spese dell’ex Segretario RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO Il AVV_NOTAIO aveva sempre condiviso e presentato tutto nelle relazioni, che erano state visionate ed inviate in seguito a tutti i componenti RAGIONE_SOCIALE organi collegiali e ai revisori dei Conti, erano stati presentati regolarmente tutti i dettagli di spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE e facenti parte del Bilancio da loro approvato. Pt_1 Pt_3
Si aggiungeva che non era stato possibile stipulare il contratto con l’Ergife, in quanto la Segretaria RAGIONE_SOCIALE non aveva firmato il relativo contratto dallo stesso hotel predisposto.
Il AVV_NOTAIO aveva correttamente riportato in ogni relazione: i bilanci del RAGIONE_SOCIALE con il dettaglio delle spese, dal 2015 il bilancio preventivo e i bilanci regionali con il dettaglio delle spese di ogni Regione, il dettaglio dei conti correnti del RAGIONE_SOCIALE, gli impegni di maggiore spesa, le analisi delle entrate e delle uscite nazionali e regionali, il conguaglio con le rimesse ed il riscontro con gli iscritti, il dettaglio dei fornitori, dei dipendenti dei collaborati del RAGIONE_SOCIALE. Parte_3
Risultava del tutto illogico il riferimento, nel provvedimento disciplinare a carico di alla verosimile fondatezza delle accuse mosse a suo carico , sebbene quest’ultimo non fosse stato sottoposto ad alcun procedimento penale. Parte_3
Il provvedimento faceva anche in questo caso riferimento alla verosimiglianza delle accuse, senza alcuna specificazione o riferimento probatorio.
QUANTO A PASQUALE (PROT. 465/2018) Pt_5
Con riferimento al provvedimento emesso nei confronti del parte attrice deduceva: Pt_5
che il era associato storico del RAGIONE_SOCIALE, già aderente a RAGIONE_SOCIALE, una delle sigle fondatrici di d era stato nominato Presidente nella assemblea del 21-22 aprile 2018; Pt_5 RAGIONE_SOCIALE
che con il provvedimento impugnato, mai notificato, si sosteneva che il avrebbe assunto illegittimamente la carica di presidente e che avrebbe partecipato ad una riunione autoconvocata in data 9/5/2018; Pt_5
-che il provvedimento indicava la necessità di un provvedimento d’urgenza individuato nel provvedimento di espulsione e faceva riferimento alle delibere illegittime del 21-22 aprile, tra le quali la sfiducia espressa nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE;
che il non aveva risposto alla convocazione per audizione da parte di in quanto non era stato deferito ai RAGIONE_SOCIALE da un organo collegiale , come previsto dall’ art. 10 del regolamento Pt_5 CP_2
del 2015, ma l’azione del RAGIONE_SOCIALE era stata avviata all’ esito alla richiesta del vicesegretario, soggetto non legittimato , con riferimento ad un episodio che aveva visto l’intervento dei Carabinieri che avevano constatato l’assoluta assenza di conflittualità, tanto da non aver rilevato e verbalizzato alcunchè; Per_12
che non vi era stata alcuna preventiva attività istruttoria, né alcun puntuale addebito;
che lo aveva effettuato la convocazione dopo che il RAGIONE_SOCIALE del 22 aprile lo aveva sfiduciato ed esautorato dai propri poteri insieme agli altri RAGIONE_SOCIALE e e prima RAGIONE_SOCIALE impugnazione e del decreto di sospensione di quella decisione da parte del Tribunale di Roma, sicché i RAGIONE_SOCIALE erano privi di legittimazione al momento RAGIONE_SOCIALE irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione; CP_2 Per_3 Per_4
che al RAGIONE_SOCIALE non era stato convocato il che era stato sostituito “d’ufficio” dalla ; Parte_7 […] Per_4
che le motivazioni addotte nel dispositivo di sospensione erano del tutto pretestuose e di natura sostanzialmente “politica” in relazione allo stato conflittuale attualmente presente nel RAGIONE_SOCIALE.
QUANTO A NOME COGNOME ( prot. N. NUMERO_DOCUMENTO)
Parte attrice esponeva:
che al medico associato già vice tesoriere RAGIONE_SOCIALE eletto, in occasione del consiglio RAGIONE_SOCIALE del 21/22 aprile, segretario organizzativo e tesoriere era stato addebitato di avere assunto “illegittimamente” tale carica, di avere operato in questa veste interferendo con le attività del RAGIONE_SOCIALE, di avere partecipato ad una riunione di RAGIONE_SOCIALE del 9 maggio e di avere mentito in ordine alla descrizione dei fatti ad opera del Pt_4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE_4 RAGIONE_SOCIALE Per_12
che anche per il il provvedimento, mai notificato, era nullo ed illegittimo sia nel merito che nella procedura, fermi tutti i motivi di impugnazione indicati; Pt_4
che il era stato convocato il 15 maggio per il successivo 19 maggio con urgenza senza essere stato adeguatamente informato dei motivi RAGIONE_SOCIALE convocazione e di fatto gli era stato contestato di aver esercitato il ruolo di tesoriere RAGIONE_SOCIALE frutto, secondo i RAGIONE_SOCIALE, di una fantasiosa autoproclamazione, sebbene egli fosse stato eletto dal consiglio RAGIONE_SOCIALE a maggioranza assoluta e ciò in quanto, avendo i RAGIONE_SOCIALE sospeso il precedente tesoriere, tale carica era indispensabile secondo lo statuto per l’attività organizzativa del RAGIONE_SOCIALE ed era paradossale che i RAGIONE_SOCIALE, sfiduciati ed interdetti nelle funzioni in tale frangente, si erano attribuiti titoli che non erano di loro competenza nel considerare la carica ed il consiglio RAGIONE_SOCIALE del 21 e 22 aprile non valido; Pt_4
che al veniva addebitato, senza preventiva contestazione, di aver provocato un blocco dei conti impedendo di fatto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una verifica contabile RAGIONE_SOCIALE stessi; Pt_4
che al RAGIONE_SOCIALE non era stato convocato il sostituito “d’ufficio” dalla e che, in ordine all’episodio narrato dal come già ricordato, nulla era stato constatato dai Carabinieri intervenuti; Parte_7 Per_4 Per_12
che nessuna condotta era stata tenuta di ostacolo alla RAGIONE_SOCIALE e il tesoriere era stato eletto il 21 aprile con 160 voti e confermata in data 8 giugno con 189 voti da un congresso straordinario richiesto dalla maggioranza assoluta di 164 consiglieri.
QUANTO AD
(prot. n. 465/2018)
Parte_2
che, in occasione del consiglio RAGIONE_SOCIALE del 21/22 aprile, era stato eletto vicepresidente RAGIONE_SOCIALE: il provvedimento – mai era stato emesso per il fatto che egli aveva accettato la suddetta carica e che associato storico del formalmente notificato -ciò avrebbe potuto creare sconcerto e conflittualità. Parte_2 RAGIONE_SOCIALE_1
Anche per valevano le contestazioni e le eccezioni già avanzate: in particolare, egli non era stato deferito ai RAGIONE_SOCIALE da un organo collegiale , ai sensi dell’ art. 10 del regolamento del 2015, ma l’azione del RAGIONE_SOCIALE era stata avviata in esito alla richiesta del vice segretario e soggetto non legittimato, ed era quindi del tutto arbitraria, la convocazione non era avvenuta a cura del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, ma da parte di uno solo; non vi era stata alcuna preventiva attività istruttoria, né alcun puntuale addebito e aveva effettuato la convocazione dopo che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22 aprile lo aveva sfiduciato ed esautorato dai propri poteri insiemi agli altri RAGIONE_SOCIALE e e prima RAGIONE_SOCIALE impugnazione e del decreto di sospensione di quella decisione da parte del Parte_2 Per_12 CP_2 Per_3 […] Per_4
Tribunale di Roma.
associata, quadro storico del RAGIONE_SOCIALE e vicesegretaria RAGIONE_SOCIALE a cui erano state contestate la partecipazione ad una riunione di RAGIONE_SOCIALE del 9 maggio 2018, la carica di vicesegretario in due diversi organismi, la pretesa falsità in ordine a talune affermazioni del Parte_11 RAGIONE_SOCIALE Per_12
Il 15 maggio 2018 aveva ricevuto la nota protocollo n. 465/2018 per una pretesa convocazione per il 19 maggio 2018 a soli 4 giorni di distanza, ma di aver inviato risposta tramite pec lo stesso 145 maggio, contestando le modalità di avvio del procedimento disciplinare, chiedendo lo spostamento RAGIONE_SOCIALE audizione stante un contestuale impegno istituzionale nonché l’esatta contestazione RAGIONE_SOCIALE addebiti .
Evidenziava che tra i documenti allegati alle missive dei RAGIONE_SOCIALE vi era l’esposto alla Procura di ma le affermazioni ivi contenute erano assolutamente false, in quanto la era arrivata alle ore 15.00, quando non erano più presenti i carabinieri, pertanto non aveva avuto alcun colloquio con le forze dell’ordine. […] Per_1 Pt_6
In merito alla convocazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, faceva presente che l ’11 aprile 2018 era stato inviato un messaggio a mezzo PEC con richiesta di convocazione di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE urgentissima a firma del vice presidente RAGIONE_SOCIALE del presidente Dott. NOME COGNOME del Responsabile Area D.M. Dott. del Responsabile di Area Specialistica Ambulatoriale Interna Dott. alla quale non era stato dato riscontro ed il 4 maggio 2018 era stata quindi comunicata l’autoconvocazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Solo a quel punto la aveva risposto con nota prot.425/1, del seguente tenore: ‘Le ricordo che la convocazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE compete in via esclusiva al Segretario generale che agisca per propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la RAGIONE_SOCIALE. Da ciò si deduce che: I. Non esiste alcuna autoconvocazione. Nessun altro soggetto è legittimato a convocarla; pertanto qualsiasi convocazione che provenga da altri soggetti è nulla ed il Segretario RAGIONE_SOCIALE è tenuto a non rispettarla e quindi a non consentire alcuna adunanza, richiedendo se necessario I’ intervento delle forze dell’ordine’ . A tale missiva aveva replicato la evidenziando che lo stesso giorno RAGIONE_SOCIALE convocazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata fissata la riunione del consiglio RAGIONE_SOCIALE, per cui era noto al Segretario RAGIONE_SOCIALE e ad altri, compreso il che vi sarebbe stata una riunione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regolarmente convocata ed è altrettanto evidente che avrebbero chiesto l’intervento dei Carabinieri, che non erano, quindi intervenuti a causa dei toni improvvisamente degenerati, al contrario di quanto strumentalmente sostenuto dal fermo restando che alle ore 15.00, quando la AVV_NOTAIOssa è arrivata in sede ed era fissata la riunione, i Carabinieri non vi erano, con la conseguenza che cadeva del tutto l’impianto accusatorio. In particolare, dalle 13.00 alle 15.00 la presenza di altri associati non era dovuta alla riunione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fissata per le 15.00. Parte_6 Pt_12 Persona_15 Persona_16 Per_1 Pt_6 Per_12 Per_12 Pt_6
Peraltro, la convocazione per essere ascoltata e, in pari data, del consiglio regionale Abruzzo cui era stata delegata, poteva essere strumentale al fine di impedire il confronto con il preteso “RAGIONE_SOCIALE“. Gli attori concludevano, quindi, nei termini indicati in epigrafe.
2.- Con comparsa del 24/12/2018 si costituiva in giudizio l’
RAGIONE_SOCIALE_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , chiedendo il rigetto delle avverse domande. […]
La convenuta, premesso che l’RAGIONE_SOCIALE sindacale denominata RAGIONE_SOCIALE
era, per composizione e rappresentatività, un’organizzazione che ricomprendeva le diverse professionalità, sia del comparto dipendente, sia di quello convenzionato, occupandosi RAGIONE_SOCIALE valorizzazione, RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e RAGIONE_SOCIALE tutela degl i iscritti, perseguendo l’obiettivo prioritario, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, RAGIONE_SOCIALE difesa e dell’estensione ai medici dei diritti fondamentali, con sezioni sindacali in ogni regione e con circa 8.000 iscritti, resisteva all’avversa domanda ed esponeva in fatto: TARGA_VEICOLO_1
che le vicende oggetto RAGIONE_SOCIALE presente controversia avevano tratto origine da alcuni procedimenti penali a carico dell’ex presidente e dell’ex segretario organizzativo / tesoriere RAGIONE_SOCIALE pendenti a Catania, sottoposti ad indagini per appropriazione indebita di risorse Parte_1
economiche del RAGIONE_SOCIALE, attinte anche dai conti correnti; Parte_3
che i l conflitto sorto all’interno del RAGIONE_SOCIALE era scaturito dalla posizione assunta dalla in qualità di Segretario RAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante del rispetto ai gravi fatti appresi, che avevano coinvolto l’ex presidente e l’ex segretario organizzativo e Tesoriere Dott. Per_1 RAGIONE_SOCIALE Parte_1 […]
Parte_3
che, a seguito RAGIONE_SOCIALE partecipazione del RAGIONE_SOCIALE quale parte offesa nel suddetto procedimento penale, il avev a posto in essere un’aspra campagna denigratoria nei confronti del Segretario RAGIONE_SOCIALE, ostacola ndone l’attività, al fine di difendere la propria posizione processuale e la propria carica elettiva all’interno del RAGIONE_SOCIALE ; Pt_1
che la condotta RAGIONE_SOCIALE attori era tesa ad impedire alla di accertare la verità in relazione del coinvolgimento d e in procedimenti penali a danno del RAGIONE_SOCIALE; Per_1 Pt_1 Parte_3
che e successivamente alla loro sospensione, avevano compiuto atti tesi ad impedire il corretto svolgimento delle attività sindacali da parte RAGIONE_SOCIALE dirigenza dello Pt_1 Parte_3 RAGIONE_SOCIALE
che le asserite richieste di convocazione formulate da diversi consiglieri nazionali, anteriormente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di marzo, fatte pervenire all’allora Presidente RAGIONE_SOCIALE COGNOME, erano destituite di fondamento;
che la convocazione richiamata dagli attori era illegittima, in quanto priva RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione delle parti, di riferimenti alle qualifiche soggettive dei richiedenti (che avrebbero dovuto rivestire la qualifica di consiglieri nazionali) e non riconducibili neanche astrattamente alle loro persone;
che il documento di cui sopra si riferiva alla richiesta di convocazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non del RAGIONE_SOCIALE e, se è vero che il RAGIONE_SOCIALE fungeva quale presupposto indefettibile del RAGIONE_SOCIALE, allora era necessario che la richiesta di convocazione del RAGIONE_SOCIALE precedesse quella del RAGIONE_SOCIALE;
che, nonostante ciò, in data 21/3/2018 era stato indetto dall’allora Presidente il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del per i giorni 21 e 22 aprile 2018 e, a seguito del provvedimento di sospensione del 9/4/ 2018, la presidenza dell’Ente era stata assunta dal vice presidente il quale, unitamente al presidente emerito con atto del 13/4/2018, prot. n. 391/2018, aveva annullato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE originariamente indetto per il 21 e 22 aprile, Pt_1 RAGIONE_SOCIALE_1 CP_5 […] RAGIONE_SOCIALE_6
dandone comunicazione ufficiale;
che, nonostante il RAGIONE_SOCIALE fosse stato annullato dagli organi deputati, il aveva rinnovato illegittimamente l’invito a presenziare e in data 21 e 22 aprile si era tenuta la riunione a Tivoli, ma la relativa decisione era stata impugnata da alcuni iscritti dinanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 31678/2018 e, nel corso del giudizio, era stata sospes a l’efficacia di tale delibera ; Pt_1
che la suddetta delibera conteneva la convocazione di un RAGIONE_SOCIALE Straordinario tenutosi, nonostante tale provvedimento, a Tivoli in data 9 e 10 giungo 2018, in cui l era stato eletto quale Segretario RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE
-che anche quest’ultima decisione, astrattamente riferibile al era stata impugnata da parte di alcuni associati del el giudizio iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Roma; RAGIONE_SOCIALE_7 RAGIONE_SOCIALE
che, con provvedimento del 19/5/2018, il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato l’espulsione RAGIONE_SOCIALE associati Dottori e dal e la sospensione di quest’ultima s uccessivamente espulsa dal con immediata ed automatica cessazione sia dalla qualità di associati che dalle rispettive cariche elettive; Parte_5 Parte_4 RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE_8 RAGIONE_SOCIALE
che i provvedimenti adottati nei confronti di tali soggetti erano derivati dai fatti avvenuti a Tivoli nei giorni 21 e 22 aprile 2018 e, nonostante i provvedimenti adottati, alcuni soggetti, tra cui gli odierni attori, qualificandosi come ‘gruppo dirigenziale , avevano posto in essere condotte ostruzionistiche in danno del RAGIONE_SOCIALE, da cui era scaturita una denuncia per il reato di cui all’ art. 388 c.p.. RAGIONE_SOCIALE
Tanto premesso, la parte convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e la mancanza di interesse ad agire RAGIONE_SOCIALE attori, in mancanza di prova delle cariche asseritamente ricoperte all’interno del deducendo: RAGIONE_SOCIALE
-che, con atto Notar RAGIONE_SOCIALE denominato Per_17 RAGIONE_SOCIALE_9
( , che si era posto in concorrenza con il pubblico comparivano, tra gli altri, il segretario organizzativo di detto RAGIONE_SOCIALE. Anche i Dottori e avevano assunto cariche elettive in seno a ; CP_10 Pt_4 Parte_2 Pt_5 Pt_6
del 23/10/2018, rep. 52195, racc. 25142, era stato costituito il ‘ dando atto che nel suddetto atto assumendo temporaneamente la carica di RAGIONE_SOCIALE CP_10
-che era segretario RAGIONE_SOCIALE Regione Veneto, il era segretario RAGIONE_SOCIALE il era il segretario RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria e la era vicepresidente RAGIONE_SOCIALE FVM; Parte_2 Pt_4 CP_4 […] Pt_5 Pt_6
-che il stava avviando una massiccia campagna tesa alla migrazione RAGIONE_SOCIALE iscritti dello SMI, tanto che le deleghe sottoposte agli iscritti SMI riportavano la clausola prestampata di revoca specifica al e la contestuale delega al , pertanto CP_10 RAGIONE_SOCIALE_1 CP_10
l ‘assunzione d ei tali ruoli e delle cariche elettive di cui sopra era incompatibile con la permanenza nello SMI di tali soggetti e con la volontà di impugnarne i provvedimenti di sospensione e di esclusione;
-che, i n occasione dell’ultimo RAGIONE_SOCIALE del tenutosi a Tivoli Terme Roma in data 30 novembre 1 e 2 dicembre 2018 si era appreso che il aveva contattato tutti i medici iscritti llo scopo di acquisirne la delega in pregiudizio del tramite email, pertanto era stato presentato esposto alla polizia postale per illegittimo utilizzo di dati sensibili, dando atto che il sito era gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, società di consulenza informatica, originariamente legata a RAGIONE_SOCIALE_1 CP_10 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE_1 CP_10 RAGIONE_SOCIALE
-che il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE era costituito da tre membri effettivi ed un supplente ed era eletto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo le modalità stabilite dal RAGIONE_SOCIALE stesso, con il compito di dirimere ogni controversia tra gli associati al RAGIONE_SOCIALE e tra questi e il RAGIONE_SOCIALE stesso, oltre ad esaminare gli atti lesivi RAGIONE_SOCIALE interessi e RAGIONE_SOCIALE dignità del RAGIONE_SOCIALE, deliberando sul rispetto del codice etico da parte di tutti gli iscritti. Esso poteva inoltre comminare le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida, censura, sospensione ed espulsione;
-che il RAGIONE_SOCIALE si riuniva su proposta del RAGIONE_SOCIALE o di altro organismo statutario del RAGIONE_SOCIALE.
-che tale organo era composto, al momento dell’assunzione delle deliberazioni impugnate , dal presidente da e da ma che, a causa di alcuni avvenimenti di seguito descritti, era subentrato, in sostituzione di quale membro supplente, la . Persona_10 Persona_9 Persona_8 CP_2 Per_4
-che tali fatti traevano origine da una comunicazione inviata il 23/3/2018 a mezzo posta elettronica da al Segretario RAGIONE_SOCIALE contenente una bozza dei provvedimenti riguardanti e da sottoporre all’attenzione dell’avvocato di fiducia dello al fine di ottenere da quest’ultimo un parere legale sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE sospensione cautelare, provvedimento non previsto dallo statuto, dando atto che si era poi astenuto dal voto; CP_2 Per_1 Pt_1 Parte_3 […] CP_11 CP_2
-che il RAGIONE_SOCIALE era stato regolarmente costituito con la presenza di , e mentre la mancata partecipazione del alle sedute era del tutto irrilevante, avendo egli preso parte al procedimento in modo indiretto, anche attraverso la dissenting opinion , sicché la sua mancata partecipazione non implicava una omessa convocazione, considerato che egli aveva, in più occasioni, dimostrato la sua contrarietà al procedimento in atto con un contegno che valeva quale dissenso; Per_3 […] Per_4 Parte_7 Parte_7
-che la mancata partecipazione del predetto alle riunioni, seppur atto dovuto, non privava di legittimità il provvedimento;
-che il richiamo da parte RAGIONE_SOCIALE attori al regolamento era improprio, in mancanza di prova che il documento prodotto dalla controparte corrispondesse al regolamento effettivamente vigente, evidenziando comunque che gli artt. 10 e 11 del regolamento così come citati dalla controparte sarebbero insanabilmente nulli per contrasto con lo statuto, fonte sovraordinata.
Orbene, la convenuta, sui provvedimenti adottati anteriormente al 21/22 aprile 2018, esponeva:
che il procedimento disciplinare a carico del aveva preso avvio su iniziativa RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, che il 13/3/2017 aveva trasmesso al RAGIONE_SOCIALE la comunicazione prot. n. 234/2018, con cui aveva chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare a carico d i dolendosi di condotte contrarie alle norme statutarie da parte di imputato in diversi procedimenti penali; Pt_1 Parte_1 Parte_1
che il era imputato nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Catania per i reati di cui agli artt. 61 nn.2, 981, 110, 353 c.p. nonché indagato in altro procedimento pendente dinnanzi al medesimo Tribunale R.G.N.R. 13768/2016; Pt_1
che, in occasione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tenutosi a Tivoli (RM) in data 24/26 novembre 2017, la per conto del RAGIONE_SOCIALE, aveva effettuato la integrale verbalizzazione audiovisiva dei lavori Consiliari, provvedendo a trasmettere le suddette riprese audio video alla società RAGIONE_SOCIALE al fine di procedere con il caricamento delle stesse sul canale web dello n versione protetta; RAGIONE_SOCIALE_12 RAGIONE_SOCIALE
che, a seguito di formale richiesta del RAGIONE_SOCIALE di consegna di tale registrazione, la RAGIONE_SOCIALE ne aveva fornito una versione parziale, in quanto, a detta RAGIONE_SOCIALE Eos, l’allora Presidente RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME aveva chiesto di non inserire nella sintesi, di non comunicare o divulgare e se del caso oscurare, le riprese audio e video inerenti un suo specifico intervento, pertanto il RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore, aveva inviato alla RAGIONE_SOCIALE lettera di diffida in data 12/1/2018, chiedendo nuovamente la immediata consegna RAGIONE_SOCIALE versione integrale RAGIONE_SOCIALE registrazione, contenente l’attività di verbalizzazione riferita al suddetto RAGIONE_SOCIALE ;
che la RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore, aveva risposto con lettera del 23/1/2018, giustificando l’invio di una versione parziale RAGIONE_SOCIALE registrazione con la richiesta avanzata dall’allora presidente del RAGIONE_SOCIALE Parte_1
che per tale ragione il aveva formulato atto di denuncia – querela nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. , con RAGIONE_SOCIALE_1
l’aggravante prevista dall’art. 61, comma 11 c.p. e per il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici previsto dall’art. 635quater c.p.;
che l’allora presidente durante tale adunanza, aveva ammesso di aver utilizzato denaro proveniente dalle casse del er fini estranei all’attività del RAGIONE_SOCIALE e da successivi accertamenti era risultato che il aveva operato autonomamente sul c/c n. 101848139 del RAGIONE_SOCIALE, in cui erano stati versati bonifici mensili di € 5.000,00, per un ammontare complessivo di oltre € 200.000,00; Pt_1 RAGIONE_SOCIALE Pt_1
che il aveva prelevato la quasi totalità di tali versamenti in cifre fisse in contanti, spendendoli senza autorizzazione preventiva e senza presentare rendiconti da portare in bilancio all’assemblea, per il totale di € 204.511,90, come risultava anche da rapporti RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza; Pt_1
che il era stato messo al corrente delle contestazioni mosse nei suoi confronti, avendo la RAGIONE_SOCIALE provveduto a notificare tale provvedimento ed il era stato invitato per audizione all’incontro del 17 /3/2017 , ma la data dell’audizione aveva subito due differime nti su richiesta dallo stesso dapprima al 24/3/2018 e poi al 26/3/2018; Pt_1 Pt_1 Pt_1
che il 22/3/2018 il aveva contestato a mezzo email la procedura di convocazione, precisando la propria volontà di non accettarla ed il 26/3/2018 non si era presentato per l’audizione personale senza alcuna giustificazione e non aveva formulato difese e/o contestazioni in ordine agli addebiti a lui mossi dalla Regione RAGIONE_SOCIALE; Pt_1
che, avendo il sollevato dubbi di legittimità sulla composizione del RAGIONE_SOCIALE, si era astenuto ed era stato sostituito dalla , quindi, tenuto conto dei procedimenti penali a suo carico, il era stato sospeso in via cautelare dalla qualità di associato del SMI; Pt_1 CP_2 Per_18 Pt_1
che, tenuto conto dei vari procedimenti penali a carico del e delle condotte da lui poste in essere atte ad arrecare un danno grave all’onorabilità e all’immagine del RAGIONE_SOCIALE , oltre che alla sua integrità patrimoni ale, era stata disposta la sospensione cautelare del predetto dall’RAGIONE_SOCIALE; Pt_1
che, in ordine al provvedimento di sospensione di emesso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 1214/2018, la resistente deduceva che in data 13/3/2017 era stata trasmessa al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la comunicazione prot. n. 234/2018, con cui la Regione RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’allora Tesoriere Organizzativo ; Parte_3 Parte_3
che, in particolare, il RAGIONE_SOCIALE aveva appreso di anomali movimenti finanziari e di accrediti su c/c nella disponibilità di emergeva, inoltre, l’esistenza di diciotto conti correnti o libretti postali o di risparmio in sedi diverse, mentre nei bilanci presentati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ne risultavano soltanto quattro nel 2014 e sei nel 2016, nonché i rifiuti opposti dal Tesoriere a verifiche o alla presa visione dei conti correnti da parte del legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE; Parte_1
che era stato messo al corrente delle contestazioni mosse nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendogli stato notificato il relativo provvedimento: ed invero lo stesso era stato invitato per l’audizione il 17 /3/2017, data differita al 24/3/2017, quindi era stata ulteriormente rinviata al 26/3/2018, dando atto che 22/3/2018 il Segretario Amministrativo e Tesoriere a mezzo posta elettronica aveva contestato la procedura di convocazione, precisando la propria volontà di non accettarla e non presentandosi per l’audizione personale prevista per il giorno 26 /3/2018 senza alcuna giustificazione; Parte_3
che si era astenuto, stante la contestazione sulla composizione del RAGIONE_SOCIALE; CP_2
che il 21/3/2018, con provvedimento prot. n. 270/2018, era stato indetto dall’allora Presidente in carica il RAGIONE_SOCIALE da tenersi a Tivoli (RM) il 21 e il 22 aprile 2018, presso l’Hotel Duca D’Este, con il seguente ordine del giorno: ‘Linee guida per l’elezione dei delegati al congresso straordinario’ ; Parte_1 RAGIONE_SOCIALE_1
che, con provvedimento del RAGIONE_SOCIALE del 9/4/2018, n. prot. 1214/NUMERO_DOCUMENTO, reso nell’ambito di procedimento disciplinare avviato il 13 /3/2018 (su iniziativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE prot. 243/2018) e successivamente a regolare audizione personale, era stata disposta la sospensione cautelare del Presidente del e del Segretario Organizzativo e Tesoriere del con immediata ed automatica cessazione sia dalla qualità di associati che dalle rispettive cariche elettive, in quanto gli stessi risultavano coinvolti in procedimenti penali per gravi reati contro il patrimonio loro ascritti anche ai danni del RAGIONE_SOCIALE stesso; CP_13 RAGIONE_SOCIALE_14
che tuttavia nonostante il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse stato annullato dagli organi deputati (Vice Presidente succeduto al Presidente sospeso e Presidente Vicario) e nonostante fosse stato diffidato a non spendere il nome del RAGIONE_SOCIALE, aveva comunicato agli associati che la convocazione del RAGIONE_SOCIALE (denominato poi semplicemente ‘meeting COGNOME ‘) per i giorni 21 e 22 aprile 2018, era confermata; Parte_1
che all’adunanza tenutasi a Tivoli il 21 e il 22 aprile 2018 era stata deliberata l’elezione di
e rispettivamente quali presidente, vice presidente e segretario organizzativo e tesoriere del ed era stato, altresì, annullato il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 9/4/2018, n. prot. 1214/18, di sospensione del presidente e del tesoriere e segretario organizzativo ed era stata votata la sfiducia ai membri del RAGIONE_SOCIALE e , nonché la sfiducia nei confronti di quale presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; Pt_5 Parte_2 Pt_4 RAGIONE_SOCIALE_1 Pt_1 Parte_3 CP_2 Per_3 Per_4 Parte_9
che, in seguito a tale provvedimento di sospensione, la Presidenza del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’ art. 16 dello statuto del SMI, era stata assunta dal vicepresidente il quale, unitamente al Parte_14
presidente emerito con provvedimento del 13/4/2018, prot. n. 391NUMERO_DOCUMENTO, aveva annullato il RAGIONE_SOCIALE originariamente indetto per il 21 e 22 aprile 2018, dandone comunicazione a tutti gli interessati; RAGIONE_SOCIALE_6
che in tale adunanza si erano volte elezioni non previste nell’atto di convocazione del e che peraltro potevano essere compiute soltanto nell’ambito d el RAGIONE_SOCIALE, come anche la sfiducia votata nei confronti dei membri del RAGIONE_SOCIALE; Pt_1
che la deliberazione di cui sopra era stata impugnata nel procedimento intrapreso avanti al l’intestato Tribunale (N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO e N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) e ne era stata peraltro sospesa l’efficacia esecutiva;
che e erano stati eletti nell’ambito di tale adunanza, organizzata su impulso dell’ex Presidente Pt_5 Pt_4 Parte_2 Pt_1
che l’ espulsione di e e la sospensione di e n. prot. 465/2018, disposte con un unico provvedimento, erano scaturite dai fatti avvenuti a Tivoli il 21 e il 22 aprile 2018, adunanza non riconducibile in alcun modo all’attività del in cui era stata deliberata su iniziativa dell’ex Presidente l’elezione del quale Presidente, quale vicepresidente e quale segretario organizzativo e tesoriere; Pt_5 Pt_4 Parte_2 Pt_6 RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1 Pt_5 Parte_2 Pt_4
che le condotte illegittime poste in essere da , e consistenti anche nella diramazione di notizie false e diffamatorie anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE organi sociali del RAGIONE_SOCIALE stanno, stavano arrecand o gravi danni anche all’immagine e al prestigio del RAGIONE_SOCIALE, che sta subendo le conseguenze negative di tali condotte attraverso una lesione dell’onore sociale, in quanto rappresentativo di interessi collettivi; Pt_5 Parte_2 Pt_4 Pt_6
che, in merito al provvedimento di espulsione del emesso dal RAGIONE_SOCIALE, prot. n. 465/2018, la convenuta esponeva in data 9/5/2018, vantando di essere i rappresentanti del RAGIONE_SOCIALE e sbandierando alcune cariche auto attribuite, i suddetti attori erano acceduti alla sede retendendo di effettuare una riunione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; Pt_5 RAGIONE_SOCIALE
che tale riunione non era stata convocata dalla RAGIONE_SOCIALE, che era stata respinta perché tale metodica violava le norme statutarie e la riunione richiesta era stata invece già convocata in altra data;
-che, ai sensi dell’ art. 17, la convocazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era prerogativa specifica del Segretario RAGIONE_SOCIALE: il vicesegretario RAGIONE_SOCIALE presente sul posto, aveva chiamato la forza pubblica, che aveva verbalizzato le dichiarazioni dei presenti e, secondo quanto riferito da testimoni presenti, il aveva qualificato la riunione come semplice riunione RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) o semplice riunione tra iscritti, per cui aveva reclamato il diritto di riunione; Per_12 Pt_5
che, in una comunicazione successivamente inviata, il aveva mantenuto la consueta artificiosa ambiguità qualificandola invece illegittimamente come ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; in seguito alle successive proteste del vicesegretario RAGIONE_SOCIALE vicario, che aveva eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALE riunione, evidenziando la discrepanza delle dichiarazioni rese dai contestatori alla forza pubblica rispetto a quanto detto dopo, aveva risposto la affermando, con la email del 11/5/2018, che ‘Se ai Carabinieri abbiamo raccontato balle e ci hanno creduto evidentemente siamo stati più bravi di te’ ; Pt_5 Pt_6
che, a seguito di tale riunione, erano stati mandati agli iscritti documenti sottoscritti dal qualificatosi come ‘Presidente RAGIONE_SOCIALE e la riunione era stata definita ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; RAGIONE_SOCIALE Pt_5 RAGIONE_SOCIALE
che le ragioni poste alla base del provvedimento di cui sopra si riferivano principalmente all’illegittima attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di Presidente RAGIONE_SOCIALE da parte del Pt_5
che anche il provvedimento di sospensione di emesso dal RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n. prot. 465/2018 traeva origine dall’adunanza tenutasi a Tivoli nei giorni 21 e 22 aprile 2018 , in cui gli era stata attribuita una carica non riconosciuta dal RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legittimo legale rappresentante; Parte_2
che, in ordine al provvedimento di espulsione del emesso dal RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE n. prot. 465/2018, il aveva assunto illegittimamente la carica di Tesoriere RAGIONE_SOCIALE e Segretario Organizzativo ed in tale veste aveva cercato anche di operare sui conti bancari del RAGIONE_SOCIALE, causando gravi problemi di carattere amministrativo e contabile, avallando iniziative antistatutarie e diffondendo notizie diffamatorie nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; Pt_4 Pt_4
che anche il provvedimento di sospensione/espulsione di emesso dal RAGIONE_SOCIALE, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, era scaturito dall’adunanza tenutasi a Tivoli i giorni 21 e 22 aprile 2018 : in particolare, con provvedimento prot. n.NUMERO_DOCUMENTO emesso dal RAGIONE_SOCIALE, la era stata sospesa dal a seguito di denuncia presentata dal Vicesegretario RAGIONE_SOCIALE per una riunione convocata illegittimamente in data 9/5/2018 e per dichiarazioni non veritiere esposte dalla alla forza pubblica chiamata in loco ; Parte_6 Pt_6 RAGIONE_SOCIALE_1 Per_12 Pt_6
che nella suddetta occasione la con email diretta al aveva dichiarato : ‘Se ai carabinieri abbiamo raccontato balle e ci hanno creduto, evidentemente siamo stati più bravi di te’. In particolare, la aveva partecipato con altri alla illegittima creazione di un organismo che millantava di essere il RAGIONE_SOCIALE pur non essendolo e facendosi eleggere quale Vicesegretario RAGIONE_SOCIALE, mantenendo la medesima carica anche all’interno dello e la operava alternativamente come vicesegretario RAGIONE_SOCIALE dei due contrapposti organismi; Pt_6 Per_12 Pt_6 RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE Pt_6
che in data 9/5/2018 si erano recati presso la sede del alcuni iscritti, tra cui la pretendendo di effettuare una riunione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma tale riunione non era stata convocata dalla RAGIONE_SOCIALE, che l ‘avev a respinta, in quanto posta in essere in violazione di norme statutarie. RAGIONE_SOCIALE Pt_6
Concludeva, dunque, per il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa era assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.- La presente causa non è sottoposta a riserva di collegialità , non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 50 bis , I comma, n. 1 c.p.c., secondo cui: ‘Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; …’, venendo in rilievo la disciplina di cui all’art. 24 c.c. , trattandosi di impugnazione avverso deliberazioni con cui sono stati irrogati provvedimenti di natura disciplinare.
Giova premettere che, conformemente alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, l’art. 24 c.c., nel condizionare l’esclusione dell’associato all’esistenza di gravi motivi e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell’autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l’esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che, ove l’atto costitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l’esclusione dell’associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento RAGIONE_SOCIALE puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente “post factum”, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest’ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell’art. 24 cod. civ.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le
conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entità RAGIONE_SOCIALE lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l’interesse del singolo a permanere nell’RAGIONE_SOCIALE, dall’altro (cfr. Cass. civ. n. 17907 del 04/09/2004).
E’ opinione costante in dottrina e in giurisprudenza che la norma dettata dall’art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l’esclusione dell’associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall’atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall’opportunità intrinseca RAGIONE_SOCIALE deliberazione stessa (cfr. Cass. civ. n. 22986 del 16/09/2019).
Nella specie, gli attori impugnano i provvedimenti con cui è stata disposta, in data 9/4/2018, la sospensione cautelare e temporanea dal con conseguente automatica cessazione di ogni carica rivestita, di ed e quelli successivi di espulsione di e e la sospensione di e RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_4 Persona_19 Pt_6
[…]
Il ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE attori a causa RAGIONE_SOCIALE mancanza di interesse ad agire connesso alla delibera impugnata, deducendo che la controparte non avrebbe fornito la prova alcuna dei ruoli/cariche asseritamente ricoperte all’interno dello RAGIONE_SOCIALE_1 RAGIONE_SOCIALE
L’eccezione non coglie nel segno.
Gli odierni attori, in quanto destinatari delle deliberazioni impugnate quali soggetti passivi dei provvedimenti di sospensione cautelare ( e Parte_1 Parte_3 Persona_19
e di espulsione ( e , sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante a proporre la presente causa e a dolersi dei suddetti provvedimenti assunti dal Parte_6 Parte_5 Parte_4
non rilevando in contrario la loro successiva adesione alla nuova sigla sindacale RAGIONE_SOCIALE da parte dei soggetti espulsi dal RAGIONE_SOCIALE convenuto. Trattasi, infatti, di condotta successiva ai provvedimenti succitati, che non interferisce con la loro legittimazione ad agire e che non esclude il loro interesse ad agire. RAGIONE_SOCIALE_1
I provvedimenti impugnati costituiscono l’esito di due distinti procedimenti:
Con il primo motivo di impugnazione gli attori deducono la invalidità delle citate deliberazioni per mancato regolare avvio del procedimento, in violazione dell’art. 20 dello Statuto, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE si riunisce su proposta del RAGIONE_SOCIALE o di altro organismo statutario del RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 10 del regolamento approvato dal RAGIONE_SOCIALE del
20/22 novembre 2015, secondo cui il ricorso al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE è proposto a maggioranza semplice dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o regionale, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o dalla RAGIONE_SOCIALE o da altro organo statutario collegiale.
Deducono gli attori che tra gli organi statutari non sono menzionate le segreterie regionali, da cui ha tratto impulso il procedimento che ha portato al provvedimento di sospensione adottato contro ed né il vice segretario del nella specie che ha avviato il procedimento volto all’emissione del provvedimento avverso e e la sospensione di e Pt_1 […] Parte_3 RAGIONE_SOCIALE Per_12 Parte_5 Parte_4 Persona_19 Parte_6
I provvedimenti impugnati si innestano in una situazione di forte conflittualità all’interno del […]
conseguente ad alcuni procedimenti penali intrapresi dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti dell’ex presidente e dell’ex segretario organizzativo/tesoriere RAGIONE_SOCIALE per ipotesi di appropriazione indebita da parte di questi ultimi di risorse economiche del RAGIONE_SOCIALE, cui è seguita la sospensione cautelare RAGIONE_SOCIALE stessi disposta il 9/4/2018 dal RAGIONE_SOCIALE, con automatica cessazione sia dalla qualità di associati che dalle rispettive cariche elettive. RAGIONE_SOCIALE_1 Parte_1 Parte_3
Il conflitto sorto all’interno del RAGIONE_SOCIALE è scaturito dalla posizione assunta dalla in veste di segretario generale e legale rappresentante del rispetto ai fatti sopra menzionati che hanno visto coinvolto ed in particolare dalla sua decisione di partecipare, quale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, quale parte offesa nel suddetto procedimento penale. Per_1 RAGIONE_SOCIALE Parte_1
Relativamente al provvedimento di sospensione del COGNOME emesso dal RAGIONE_SOCIALE n. prot. NUMERO_DOCUMENTO, si rileva che il relativo procedimento disciplinare è stato intrapreso su impulso RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE: in particolare, il 13/3/2017 veniva trasmessa al RAGIONE_SOCIALE la comunicazione prot. n. NUMERO_DOCUMENTO/2018 con la quale la Regione RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’allora Presidente dolendosi del fatto che sarebbero state poste in essere da parte del condotte contrarie allo statuto del segnatamente quelle che gli venivano contestate nei procedimenti penali a suo carico e l’aver gestito rilevanti risorse economiche del RAGIONE_SOCIALE senza la preventiva autorizzazion e dell’ente , né successiva rendicontazione nelle assemblee di approvazione dei bilanci. Parte_1 Pt_1 RAGIONE_SOCIALE
Il 22/3/2018 il contestava tramite messaggio inviato via posta elettronica la procedura di convocazione, precisando la propria volontà di non accettarla ed il 26/3/2018 non si presentava per l’audizione personale e non formulava difese e/o contestazioni in ordine agli addebiti a lui mossi dalla Regione RAGIONE_SOCIALE. Tenuto conto delle contestazioni sollevate dal sulla composizione del RAGIONE_SOCIALE Pt_1 Pt_1
per la presenza del AVV_NOTAIO quest’ultimo si asteneva dal partecipare alla decisione e veniva sostituito dal membro supplente . CP_2 Per_4
Dunque, tenuto conto dei vari procedimenti penali in cui il Dott. era coinvolto, delle condotte poste in essere dallo stesso atte ad arrecare un danno grave all’onorabilità e all’immagine del RAGIONE_SOCIALE nonché all’integrità del patrimonio di quest’ultimo e considerato che tali circostanze non erano state in alcun modo contestate dall’interessato non avendo quest’ultimo spiegato alcuna difesa né fornito giustificazioni o chiarimenti, il RAGIONE_SOCIALE disponeva la sospensione cautelare temporanea dal SMI dell’associato, con la conseguente automatica cessazione, ipso iure, di ogni carica statutaria e/o elettiva . Pt_1
Il provvedimento di sospensione del emesso dal RAGIONE_SOCIALE, n. prot. NUMERO_DOCUMENTO, è stato emesso su iniziativa RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, la quale, in data 13/3/2017, trasmetteva al RAGIONE_SOCIALE la comunicazione prot. n. 234/2018, con cui chiedeva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’allora tesoriere organizzativo I motivi sottesi al citato provvedimento riguardano circostanze attinenti alla gestione economica del che aveva appreso di anomali movimenti finanziari, nonché di accrediti su c/c nella piena di Il RAGIONE_SOCIALE aveva avuto contezza, inoltre, dell’esistenza di n. 18 tra conti correnti e libretti postali o di risparmio, in sedi diverse, mentre nei bilanci presentati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ne risultavano soltanto n. 4 nel 2014 e n. 6 nel 2016. Parte_3 Parte_3 RAGIONE_SOCIALE Parte_1
è stato messo al corrente delle contestazioni mosse nei suoi confronti, avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provveduto a notificare tale provvedimento, con invito per l’audizione il 17/3/2017, data differita su richiesta dell’interessato dapprima al 24/3/2017 e poi, a seguito di comunicazione telefonica, al 26/3/2018. In data 22/3/2018 il Segretario Amministrativo e Tesoriere contestava con messaggio inviato a mezzo posta elettronica la procedura di convocazione, dichiarando di non accettarla e non presentandosi per l’audizione personale prevista il 26/3/2018 senza dare spiegazione alcuna. Pa Pt_3
Inoltre, con riferimento alle contestazioni mosse in ordine alla presenza del Dott. nel RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE , quest’ultimo si asteneva ed era sostituito dal membro supplente AVV_NOTAIOssa . CP_2 […] Per_4
Tanto premesso, non si ravvisa nel procedimento di convocazione del RAGIONE_SOCIALE una causa di invalidità RAGIONE_SOCIALE successiva decisione.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del SMI vigente ratione temporis , il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, organo statutario, si riunisce su proposta del RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE o di altro organismo statutario del RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie i suddetti provvedimenti quanto alla posizione del e del sono stati adottati dal RAGIONE_SOCIALE su segnalazione del RAGIONE_SOCIALE (doc. 1 memoria istruttoria RAGIONE_SOCIALE parte convenuta), al quale risulta attribuita l’iniziativa di proporre la riunione del suddetto organo statutario: ha segnalato presunte violazioni dello statuto da parte di e da cui ha tratto origine il procedimento sfociato poi nella riunione del RAGIONE_SOCIALE, organo deputato all’adozione dei sanzioni disciplinari, tra cui la sospensione cautelare, avverso gli associati al giusta il combinato disposto dell’art. 10 dello Statuto vigente ratione temporis . Pt_1 Persona_20 Pt_1 Parte_3 RAGIONE_SOCIALE
Non si ravvisa, quindi, alcuna violazione dello Statuto tale da inficiare la validità del provvedimento.
Per il procedimento avviato nei confronti di e su iniziativa del non appare sussistere un vizio nella iniziativa, atteso che il risultava vice segretario RAGIONE_SOCIALE, organismo statutario, in quanto tale legittimato ai sensi dell’art. 20 dello statuto a proporre la convocazione del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. Non appare, invero, superabile la previsione dello statuto con la specificazione, in sede solo regolamentare, che l’organo statutario deve essere altresì collegiale (art.10). Pt_5 Pt_4 Parte_2 Pt_6 Per_12 Per_12
Non va, in ogni caso, sovrapposta la segnalazione di illeciti rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari con la convocazione (o proposta di convocazione) del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’esame RAGIONE_SOCIALE segnalazione .
Con il secondo motivo di impugnazione delle delibere de quibus gli attori deducono la irregolare costituzione del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, posto che le procedure sono state avviate a mezzo di una convocazione da parte di qualificatosi come presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, pur in assenza di tale carica, non prevista dallo statuto del RAGIONE_SOCIALE
La doglianza è priva di pregio.
A prescindere dalla configurabilità RAGIONE_SOCIALE carica di presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in capo a l’importante è l’avvenuta riunione del RAGIONE_SOCIALE e la convocazione dei soggetti nei cui confronti era stato avviato il procedimento volto all’applicazione di sanzioni disciplinari. CP_2
Quanto alla costituzione del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in occasione dell’adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare di e gli attori si dolgono dei vizi di costituzione dell’organo deliberante, a causa RAGIONE_SOCIALE sostituzione di astenutosi, con la , in asserita violazione dell’art. 10 del regolamento del SMI, che prevede il subentro del supplente al membro effettivo del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in caso di decadenza di quest’ultimo ed in considerazione RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione del componente effettivo Pt_1 Parte_3 CP_2 Per_4 Parte_7
La deduzione è priva di pregio nel primo profilo prospettati.
Il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE dell’ente convenuto risulta essere stato ritualmente costituito con la sostituzione RAGIONE_SOCIALE a a seguito dell’astensione di quest’ultimo, atteso che, a prescindere dalla ipotesi di decadenza di un membro effettivo dell’organismo contemplata dal regolamento del SMI, deve ritenersi che risponda ad un principio generale, posto a tutela RAGIONE_SOCIALE funzionalità dell’organo collegiale, la sostituzione di un componente effettivo che si astenga da un procedimento con il membro supplente, all’uopo previsto e nominato. Per_4 CP_2
E’ invece fondato l’ulteriore profilo RAGIONE_SOCIALE doglianza attorea.
Risulta dagli atti che i provvedimenti di sospensione e sono stati deliberati con la partecipazione effettiva di ed , quest’ultima, membro supplente, subentrata a seguito RAGIONE_SOCIALE astensione di mentre non presente, ha manifestato il suo dissenso ai procedimenti alle modalità con cui sono stati intrapresi e sono proseguiti i procedimenti volti all’applicazione delle sanzioni a e con atto separato datato 9/4/2018, stessa data in cui sono stati emessi i citati provvedimenti disciplinari. Pt_1 Parte_3 Persona_9 Persona_11 Persona_10 Persona_8 Pt_1 Parte_3
Ebbene, ai sensi dell’art. 20 dello statuto dell’ente convenuto, il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE è composto da tre membri effettivi ed un supplente, mentre l’art. 10 del regolamento dispone che, in caso di decadenza di un membro effettivo del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, subentra il supplente e che, in caso di ulteriore decadenza, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede alla surroga alla prima riunione utile. Nelle more il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE è provvisoriamente costituito su designazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE su proposta del Presidente RAGIONE_SOCIALE.
E’ pertanto evidente che, in base allo statuto ed al regolamento del SMI, il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE deve deliberare a maggioranza dei tre componenti effettivi o dei tre componenti composti da due effettivi e dal supplente, in caso di decadenza di un componente effettivo: ne deriva che le deliberazioni approvate con la partecipazione di due soli componenti sono invalide in quanto contrarie allo statuto ed al regolamento dell’ente.
Sono dunque invalide le deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE con cui è stata irrogata la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione cautelare a ed per vizio di costituzione dell’organo giudicante, stante la mancata partecipazione alla riunione del terzo componente non potendosi ritenere la sua dissenting opinion , fatta rilevare con atto separato, equivalente alla sua partecipazione al consesso deliberativo. Ed invero, caratteristica essenziale ed imprescindibile del funzionamento RAGIONE_SOCIALE organi collegiali è la formazione RAGIONE_SOCIALE decisione/deliberazione attraverso la discussione e la contestuale manifestazione delle opinioni dei relativi membri, non sostituibile da una missiva inviata separatamente e senza la previa partecipazione alla riunione. Parte_1 Parte_3 Parte_7
E’ del pari invalido, per violazione dei citati artt. 20 dello statuto del SMI e 10 del regolamento, il provvedimento emesso il 19/5/2018, prot. n. 465/NUMERO_DOCUMENTO, con cui il RAGIONE_SOCIALE ha deliberato l’espulsione RAGIONE_SOCIALE associati e nonché la sospensione del e RAGIONE_SOCIALE ed invero, risulta dagli atti e non è contestato dal convenuto che il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, nella circostanza, ha deliberato con la presenza di e , quest’ultima membro supplente, senza alcuna giustificazione in ordine alla sostituzione del membro effettivo pertanto la costituzione dell’organo deliberante risulta viziata, essendo previsti dall’art. 10 del regolamento i casi di sostituzione di un membro effettivo con il supplente e non ricorrendo alcuna causa di legittima sostituzione del che, secondo la prospettazione attorea, non specificamente contestata sul punto dalla convenuta, non è stato neanche convocato. Ne consegue, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda attorea, la declaratoria di invalidità dei provvedimenti del 9/4/2018 e del Parte_5 Parte_4 Pt_2 […] Pt_6 CP_2 Per_3 Per_4 Parte_7 Parte_7
adottati dal RAGIONE_SOCIALE di sospensione di e provvedimento del 19/5/2018 con cui sono state disposte l’ espulsione RAGIONE_SOCIALE associati Parte_1 Parte_3 Parte_5
e e la sospensione del e RAGIONE_SOCIALE Parte_4 Parte_2 Pt_6
La domanda può, dunque, essere accolta sulla base RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida e dalle statuizioni che precedono deriva l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori motivi di impugnazione dei suddetti provvedimenti fatti valere dagli odierni attori, pur dovendosi rilevare la contraddittorietà di provvedimenti di sospensione cautelare in procedimenti disciplinari sospesi sine die in attesa dell’esito di accertamenti giudiziali, in difetto di una previa istruttoria e, dunque, di elementi di certezza in ordine alle condotte contestate; la non chiara distinzione tra le valutazione operata nei provvedimenti di espulsione e di sospensione; la mancata valutazione in ordine alle condotte tenute, in particolare, dai AVV_NOTAIO Pt_5 Pt_4 Pt_2
e RAGIONE_SOCIALE efficacia delle delibere del 22/4/2018 sino alla sospensione del 1/6/2018 poi confermata. […] Pt_6
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato di causa (indeterminabile, da ritenere di media complessità), tra medio e massimo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE difesa di più posizioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento n.
rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la invalidità dei provvedimenti adottati dal RAGIONE_SOCIALE di sospensione di e in data 9/4/2018 e del provvedimento del 19/5/2018, Parte_1 Parte_3
prot. n. 465/2018 , con cui sono state disposte l’ espulsione RAGIONE_SOCIALE associati
e
Parte_5
e la sospensione del e RAGIONE_SOCIALE Parte_4 Parte_2 Pt_6
CONDANNA il convenuto a rifondere agli attori le spese processuali , che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale ed € 545,00 per spese vice, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2025
Il Giudice
NOME COGNOME