Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30243 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30243 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19236/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE MEDIOCREDITO DEL RAGIONE_SOCIALE VENEZIA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in proprio nonché in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rapp.ti p.t., elettivamente domiciliate in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrenti-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ALESSANDRIA n. 98/2015 depositato il 07/06/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propose reclamo ex artt. 110 e 36 legge fall. avverso il progetto di riparto parziale del RAGIONE_SOCIALE, aperto nel 2015 presso il Tribunale di Alessandria, lamentando la non corretta distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell’azienda della fallita, comprensiva di diverse centrali idroelettriche; la reclamante, il cui credito era garantito da ipoteca fondiaria e privilegio speciale sulle centrali San Floreano e Molino II, dedusse (per quanto ancora rileva in questa sede) che il valore di dette centrali era stato sottostimato dai periti incaricati dal curatore, con la conseguenza che il prezzo globalmente ricavato dalla vendita degli impianti idroelettrici era stato imputato alle stesse in misura irrisoria rispetto a quella imputata alle centrali Montescheno, Boschetto, Ponte Cresti e Gaggiolo, oggetto di prelazione ipotecaria e privilegio speciale in favore di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
1.1. -Il giudice delegato dichiarò inammissibile il reclamo, rilevando che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto impugnare, in quanto ritenuti lesivi dei propri diritti, gli atti relativi alla procedura di vendita dell’azienda ed esplicativi dei criteri di imputazione dei valori delle sue singole componenti (ordinanza di vendita, comunicata alla RAGIONE_SOCIALE il 26/02/2016, e parere di congruità dei periti del fallimento, comunicato il 21/04/2016).
1.2 Il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del G.D. è stato respinto dal Tribunale di Alessandria con decreto del 7.6.2017.
1.3. -Il tribunale ha osservato che la questione sottoposta al collegio concerneva la ripartizione del prezzo di vendita tra i diversi
beni costituenti l’azienda ceduta e, poiché nel l’ordinanza di vendita erano stati indicati espressamente i criteri di imputazione del prezzo, sia per la componente mobiliare che per quella immobiliare, non era rilevante il momento in cui RAGIONE_SOCIALE era venuto a conoscenza del parere di congruità dei periti, in quanto il bando di vendita gli era stato già comunicato il 26/02/2016 ed in esso era chiaramente indicata, in percentuale, quale sarebbe stata la parte del ricavato attribuita alle singole centrali, di guisa che la doglianza circa la non corretta ripartizione di detto ricavato -incentrata sul rilievo dell ‘errata imputazione del prezzo alle varie centrali -avrebbe ben potuto essere dedotta prima di conoscere il prezzo di aggiudicazione; la reclamante avrebbe dovuto perciò contestare l’incongruità del prezzo del bene sul quale aveva prelazione mediante tempestivo reclamo ex art. 36 l. fall. contro l’ordinanza di vendita – atteso che la fissazione del prezzo di vendita non si risolve in un mero parere, ma in un atto destinato a incidere sul grado di soddisfacimento del creditore – e non attraverso la surrettizia deduzione della ‘non corretta ripartizione del ricavato’ e l’errato richiamo all’art. 108 l.fall. ;
1.4. -Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in un motivo, cui MPS resiste con controricorso, corredato da memoria; il RAGIONE_SOCIALE intimato non svolge difese.
CONSIDERATO CHE
-Va preliminarmente disatteso il rilievo di parte controricorrente relativo alla inammissibilità del ricorso, anche se interpretato come ricorso straordinario ex art. 111, comma 7 Cost., avendo le sezioni unite di questa Corte chiarito che «è ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell’art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti nei casi previsti dall’art. 113
l.fall., trattandosi di provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività» (Cass. sez. U, 24068/2019).
–RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione degli artt. 110 e 36 l.fall., «per avere il tribunale ritenuto inammissibile il reclamo ex articolo 110 L. Fall. avverso il progetto di riparto, in mancanza di precedente impugnazione degli atti endoprocedimentali delle operazioni di vendita».
Il ricorrente sostiene che i periti incaricati avevano stimato il valore delle varie centrali esclusivamente in termini patrimoniali, secondo il cd. criterio statico e non secondo il cd. criterio dinamico, di valutazione reddituale (o quantomeno patrimoniale-reddituale), e da ciò era derivata la sottostima delle centrali oggetto di privilegio in suo favore e la sovrastima di quelle oggetto di privilegio a favore di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente alterazione dell’ordine delle cause di prelazione. Ciò risultava dalla sua perizia di parte, nella quale si evidenziava come il criterio di ripartizione dell’attivo applicato dalla curatela nel progetto di distribuzione fosse inficiato da gravi errori metodologici, che avevano condotto ad una sopravvalutazione dell’avviamento a scapito dell’attivo mobiliare, nonché a una grave sottovalutazione delle centrali idroelettriche Molino 2 e San Floreano. Di qui la richiesta, disattesa dal tribunale, di disporre una CTU.
Il ricorrente precisa di non aver mai contestato il prezzo di vendita dell’azienda, ma solo l’errata ripartizione del ricavato tra i creditori privilegiati, posto che nel bando di vendita erano indicate solo le percentuali di riparto, ma non la stima delle singole centrali, fatta solo medio tempore ; d’altro canto, il parere di congruità dei periti, in quanto atto endoprocedimentale, non era suscettibile di autonoma impugnazione; in ogni caso, esso aveva potuto prendere visione delle stime solo dopo averne fatto espressa richiesta via EMAIL al curatore, poiché le perizie non erano state allegate alle varie comunicazioni fatte ai creditori, né al bando di vendita.
Aggiunge che il tribunale avrebbe completamente travisato l’oggetto della propria doglianza, diretta a contestare non già il valore complessivo del l’azienda né i criteri di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita, bensì il valore di stima assegnato agli
impianti di suo interesse; asserisce che le perizie di stima sono state depositate nel fascicolo del fallimento il 4 maggio 2016, ben più tardi del parere di congruità del prezzo di vendita, notificato il 21 aprile 2016, mentre i dati necessari ad una compiuta valutazione dell’importo destinatogli sono stati riportati per la prima volta proprio nel progetto di ripartizione parziale.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
3.2. L’articolata censura difetta in primo luogo di specificità, in quanto si fonda su atti (lo stesso reclamo, l’ordinanza di vendita, la ctu, la comunicazione del parere di congruità) che non risultano trascritti in ricorso, quantomeno per le parti di interesse, né ad esso allegati o precisamente richiamati mediante l’ indicazione della loro esatta collocazione processuale all’interno del fascicolo di parte e/o di quello d’ufficio .
Peraltro l’affermazione del ricorrente secondo cui le perizie di stima dei singoli beni non erano state allegate alle varie comunicazioni fatte ai creditori, né al bando di vendita, non solo non è riscontrabile, ma contrasta con quanto attestato dal giudice delegato nel provvedimento oggetto di reclamo, trascritto nel controricorso, dal quale risulta che tutti i dati relativi alle stime furono notificati a RAGIONE_SOCIALE, così come a tutti gli altri creditori, il 2 maggio 2016.
3.3. -Già sotto questo profilo emergerebbe la sicura tardività della contestazione avente ad oggetto la stima dei singoli beni che componevano l’azienda della fallita, effettuata solo in sede di riparto parziale anziché mediante impugnazione dell’ordinanza di vendita, là dove -in tesi- sottostimava il valore dei beni sui cui RAGIONE_SOCIALE vantava il diritto di prelazione.
3.4 Sotto altro profilo, la censura si rivela inammissibile per difetto di interesse.
Come ben spiegato dal tribunale, era del tutto irrilevante stabilire se RAGIONE_SOCIALE avesse o meno ricevuto la comunicazione specifica di stima delle centrali su cui aveva iscritto ipoteca, perché, quale che fosse l’effettivo valore di tali beni , l’ordinanza di vendita indicava la percentuale cui esso corrispondeva rispetto al
valore dell’intera azienda: ciò di cui la banca avrebbe dunque potuto, e dovuto, dolersi -sul rilievo che le due centrali contribuivano in misura maggiore alla determinazione del prezzo base d’asta dell’azienda globalmente stimato -era l’erronea indicazione di detta percentuale.
Sennonché il ricorrente non solo riconosce che l’ordinanza di vendita stabiliva, mediante percentuale, il criterio di imputazione del valore di ciascuna componente dell’azienda (ivi comprese le singole centrali idroelettriche) al valore globale della stessa, ma afferma di non aver mai posto in discussione tale criterio.
Non è dato allora comprendere quale vantaggio RAGIONE_SOCIALE potesse trarre da una tardiva contestazione del valore di stima delle centrali, ove non volta, come ritenuto dal tribunale, ad ottenere surrettiziamente, per la prima volta in sede di riparto, l ‘attribuzione di una percentuale sul prezzo ricavato dalla vendita d ell’ azienda maggiore di quella fissata nell’ordinanza , .
.4. -Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2023