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Impugnazione lodo arbitrale e ordine pubblico: i limiti

Una sentenza della Corte d’Appello di Roma stabilisce i limiti dell’impugnazione lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico. Il caso riguardava un appello contro un lodo che aveva dichiarato un credito prescritto. La Corte ha ritenuto l’appello inammissibile, specificando che le norme sulla prescrizione attengono all’ordine pubblico ‘interno’ e la loro violazione non giustifica l’annullamento del lodo, riservato a violazioni di principi fondamentali (‘ordine pubblico internazionale’).

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Impugnazione Lodo Arbitrale: Quando la Violazione della Legge Non Basta

L’impugnazione lodo arbitrale è uno strumento delicato, i cui confini sono stati chiariti da una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma. La decisione sottolinea come non ogni errore di diritto commesso dagli arbitri possa portare all’annullamento del lodo, specialmente quando si invoca la contrarietà all’ordine pubblico. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere la distinzione tra ordine pubblico ‘interno’ e ‘internazionale’, un concetto chiave per la stabilità delle decisioni arbitrali.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da una controversia tra una società fallita (la creditrice) e un’altra società (la debitrice) in merito al mancato pagamento di alcune fatture per un contratto di erogazione di servizi. La creditrice, rappresentata dal suo curatore fallimentare, aveva avviato un procedimento arbitrale per ottenere il pagamento di circa 60.000 euro.

La società debitrice si era difesa eccependo, tra le altre cose, l’avvenuta prescrizione del credito, sostenendo di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento valida a interrompere i termini. Il collegio arbitrale, con un lodo, accoglieva l’eccezione di prescrizione e rigettava la domanda della società creditrice.

Sentendosi lesa, la curatela fallimentare proponeva impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d’Appello, sostenendo che la decisione degli arbitri fosse contraria all’ordine pubblico per due motivi principali:
1. Violazione dell’art. 2944 c.c. sull’interruzione della prescrizione, in quanto non sarebbe stato correttamente valutato un atto di riconoscimento del debito.
2. Violazione dei principi di causalità e relatività dei contratti, per aver erroneamente gestito la questione di una cessione del credito.

La Decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi sollevati dalla società appellante, pur attenendo a presunte violazioni di norme di diritto, non integravano una violazione dell’ordine pubblico nel senso richiesto dall’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

La Corte ha condannato la parte appellante al pagamento delle spese processuali, respingendo invece la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla società appellata.

Le Motivazioni: la Nozione di Ordine Pubblico

Il cuore della sentenza risiede nella meticolosa analisi del concetto di ‘ordine pubblico’ come motivo di impugnazione lodo arbitrale. La Corte chiarisce che, a seguito della riforma del 2006, l’impugnazione per violazione di regole di diritto è possibile solo se espressamente previsto dalle parti o dalla legge. Tuttavia, l’appello per contrarietà all’ordine pubblico è sempre ammesso.

Ma di quale ‘ordine pubblico’ si parla? La giurisprudenza, richiamata dalla Corte, distingue nettamente tra:
* Ordine pubblico internazionale (o in senso stretto): Comprende l’insieme dei principi fondamentali e irrinunciabili che formano la struttura etica, sociale ed economica della nazione. Si tratta di valori desumibili dalla Costituzione e che definiscono l’identità dell’ordinamento (es. tutela della dignità umana, diritto di difesa).
* Ordine pubblico interno: Riguarda le norme imperative, ovvero quelle norme che, pur essendo inderogabili dalla volontà privata, non assurgono al rango di principi fondanti dell’ordinamento.

La Corte ha stabilito che l’art. 829 c.p.c. si riferisce esclusivamente alla violazione dell’ordine pubblico internazionale.

L’impugnazione lodo arbitrale e la Prescrizione

Applicando questo principio al caso di specie, la Corte ha concluso che le norme sulla prescrizione, pur avendo una finalità pubblicistica legata alla certezza dei rapporti giuridici, appartengono all’ordine pubblico ‘interno’. La loro disciplina non è considerata un cardine fondamentale e irrinunciabile dell’ordinamento giuridico italiano. Prova ne è il fatto che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice e può essere rinunciata.

Di conseguenza, un’eventuale errata applicazione delle norme sull’interruzione della prescrizione da parte del collegio arbitrale costituisce un mero ‘error in iudicando’ (errore di giudizio), non una violazione dell’ordine pubblico. Pertanto, questo motivo di doglianza non può fondare un’impugnazione ammissibile del lodo.

Le Conclusioni

Questa sentenza riafferma un principio cruciale per il mondo dell’arbitrato: la stabilità dei lodi. Limitare l’impugnazione lodo arbitrale per contrarietà all’ordine pubblico solo alle violazioni dei principi più fondamentali dell’ordinamento serve a evitare che l’appello si trasformi in un terzo grado di giudizio sul merito della controversia. Le parti che scelgono l’arbitrato accettano implicitamente una possibile ‘rinuncia’ a un controllo capillare sull’applicazione di ogni singola norma di legge, in favore di una decisione più rapida e definitiva. Per poter annullare un lodo, non basta lamentare un errore di diritto, ma è necessario dimostrare che tale errore ha compromesso i valori cardine e la coscienza etica e giuridica della comunità nazionale.

È possibile impugnare un lodo arbitrale per un’errata applicazione delle norme sulla prescrizione?
No, secondo la sentenza in esame. La Corte ha stabilito che le norme sulla prescrizione appartengono all’ordine pubblico ‘interno’ e non a quello ‘internazionale’. Pertanto, un loro errato utilizzo da parte degli arbitri costituisce un errore di giudizio non sufficiente a integrare la violazione dell’ordine pubblico richiesta per un’impugnazione ammissibile ai sensi dell’art. 829 c.p.c.

Qual è la differenza tra ‘ordine pubblico interno’ e ‘ordine pubblico internazionale’ ai fini dell’impugnazione di un lodo?
L’ordine pubblico ‘internazionale’ (o in senso stretto) comprende i principi fondamentali e irrinunciabili di un ordinamento (es. dignità umana, diritto di difesa), la cui violazione giustifica l’impugnazione del lodo. L’ordine pubblico ‘interno’ si riferisce a tutte le altre norme imperative che, sebbene inderogabili, non rappresentano i cardini del sistema giuridico. La loro violazione non è un motivo valido per impugnare un lodo per contrarietà all’ordine pubblico.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione?
La Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile perché i motivi addotti (errata applicazione delle norme su prescrizione e causalità dei contratti) non costituivano una violazione dell’ordine pubblico ‘internazionale’, ma, al massimo, errori di diritto. Poiché l’impugnazione per violazione delle regole di diritto non era stata pattuita dalle parti, e la violazione dell’ordine pubblico non sussisteva, l’appello non superava il vaglio di ammissibilità.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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