Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 308 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 308 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 122/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 410/2021 depositata il 16/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della intimazione di pagamento notificata alla COGNOME il 16/09/2009 e l’impugnazione dell’estratto di ruolo ricevuto il 30/10/2019 afferente a otto avvisi di addebito.
Il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibili le domande della COGNOME (quanto alla intimazione di pagamento perché proposte oltre ai termini perentori previsti dall’art.617 cod. proc. civ.; quanto all’estratto di ruolo, perché risultava provata notifica degli avvisi di addebito).
La corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato la COGNOME al pagamento a beneficio degli appellati di una somma equitativamente determinata ex art.96 comma terzo cod. proc. civ.
Per la cassazione della sentenza ricorre la COGNOME con ricorso affidato a cinque motivi ai quali resistono RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «nullità della sentenza per vizio processuale in relazione al negato ingresso da parte del Tribunale, del tempestivo disconoscimento effettuato dalla ricorrente ex art. 214, 215 e 216 cod. proc. civ . e dell’ art. 2719 cod. civ. Denuncia inoltre la violazione dell’ art. 24 e dell’ art. 111 della Costituzione».
Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ, in relazione al tempestivo disconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica».
Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dei medesimi Enti».
Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che i pagamenti parziali dei carichi iscritti a ruolo non risultano atti idonei né a riconoscere il debito, né
di aver regolarmente ricevuto gli avvisi di addebito, né a interrompere la prescrizione».
Con il quinto motivo (art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ.».
Giova rilevare che i primi tre motivi, che affrontano da diverse prospettive il tema del «disconoscimento della autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica» afferiscono sia alla intimazione di pagamento notificata il 16/09/2019 (e all’avviso di addebito alla stessa sotteso), sia all’estratto di ruolo richiesto il 30/10/2019 (e ai sette avvisi di addebito allo stesso sottesi).
Con riferimento alla intimazione di pagamento, non risulta che la odierna parte ricorrente abbia impugnato la statuizione di inammissibilità del ricorso in parte qua, ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ., come ritenuta dal giudice di prime cure.
Deve pertanto ritenersi che la statuizione di inammissibilità del ricorso in opposizione, con riferimento alla intimazione di pagamento, sia passata in giudicato. Per l’effetto sono inammissibili i primi tre motivi di ricorso, nella parte afferente alla impugnazione di pagamento.
Con riferimento all’estratto di ruolo la corte territoriale ha confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse ad agire, già pronunciata dal giudice di prime cure.
La corte territoriale, dopo aver premesso che «l’impugnazione dell’avviso di addebito attraverso l’estratto di ruolo, in funzione recuperatoria, è ammissibile solo ove l’avviso di addebito non sia stato validamente notificato» (pag.14), ha ritenuto che dalla documentazione prodotta in giudizio dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta va provata la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all’estratto di ruolo (pagg. 14 e segg.).
11. Sulla questione si intende dare continuità ai principi di diritto richiamati da Cass. 05/10/2025 n.26758, secondo i quali «le argomentazioni sul merito che il giudice impropriamente abbia inserito in sentenza, subordinatamente ad una statuizione d’inammissibilità della domanda o di difetto di giurisdizione o competenza, restano meramente ipotetiche e virtuali, al punto che la parte soccombente non ha l’onere né ovviamente l’interesse ad impugnarle (così Cass. Sez.Un. n. 3840 del 2007), non è meno vero che deve considerarsi inammissibile l’impugnazione che pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata, senza invece censurare la statuizione d’inammissibilità, atteso che sull’unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata deve ormai ritenersi caduto il giudicato (v., fra le altre, Cass. n. 29529 del 2022). 16.Al riguardo, non possono non ribadirsi le ragioni enunciate da Cass. Sez.Un. n. 3840 del 2007, cit., circa l’impossibilità di valutare allo stesso modo, in termini di efficacia e conseguente suscettibilità di passare in giudicato, ogni subordinata ratio decidendi che sia stata svolta nella motivazione della sentenza, dovendosi invece distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere, con più argomenti (anche su piani gradati), la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di una eccezione), dalla ipotesi in cui la motivazione ad abundantiam attiene a domande o eccezioni il cui esame è precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principaliter. 17.A non diverse conclusioni può indurre la circostanza che il dispositivo sia formulato in termini di rigetto e non d’inammissibilità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l’interpretazione del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (così da ult. Cass. n. 19252 del 2018). 18. Deve pertanto riaffermarsi che la declaratoria
d’inammissibilità (della domanda o del gravame) definisce e chiude il giudizio, per modo che le ulteriori considerazioni di merito che siano state svolte nella sentenza, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma (o addirittura esclusiva) ratio decidendi della decisione».
Alla luce di questi principi di diritto deve ritenersi che ─ con riferimento all’estratto di ruolo ─ a fronte della conferma della statuizione di inammissibilità del ricorso da parte della corte territoriale, la odierna parte ricorrente non ha attaccato in modo puntuale ed univoco la ratio decidendi , ma si è limitata a riproporre le censure relative al disconoscimento delle sottoscrizioni,
Per l’effetto deve ritenersi la inammissibilità dei primi tre motivi di impugnazione, anche con riferimento all’estratto di ruolo.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al quarto motivo di ricorso, afferente ai soli avvisi di addebito sottesi all’estratto di ruolo, perché anche in questo caso la censura non attacca la ratio decidendi . A fronte della ritenuta carenza di interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, a nulla vale eccepire l’erronea qualificazione dei pagamenti parziali quali atti interruttivi della prescrizione.
Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, la responsabilità ex art. 96 comma terzo cod. proc. civ. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla
sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art.24 Cost. (Cass. 12/07/2023 n.19948).
16. La corte territoriale ha ritenuto che la condanna ex art.96 comma terzo cod. proc. civ. fosse giustificata dalla proposizione di un appello «palesemente infondato e temerario», fondato su argomentazioni «infondate e incongruenti rispetto alla documentazione in atti e alla motivazione della sentenza», oltre che sulla base di «contestazioni irrimediabilmente tardive».
Nel quinto motivo la ricorrente non attacca la ratio decidendi della corte territoriale, ed in particolare gli indici sintomatici della malafede o colpa grave processuale, ma si limita a reiterare le deduzioni sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle relate di notifica, ritenuto tardivo dalla corte territoriale. Tanto basta per l’inammissibilità del motivo di ricorso.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito e agli esborsi liquidati in euro 200,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME