Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12101-2023 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N.12101/2023
COGNOME
Rep.
Ud.25/02/2025
CC
DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4362/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2022 R.G.N. 2919/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L a Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso un estratto di ruolo acquisito presso l ‘ Agenzia delle Entrate – Riscossione il 19.12.2019, dal quale aveva appreso l’esistenza di un carico esattoriale di €882,93, avente origine in un avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi previdenziali, ‘a titolo di gestione commercianti’ per l’anno 201 2.
Riteneva la Corte che l’opposizione fosse inammissibile non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall’art.12, co.4-bis d.P.R. n.602/73, introdotto dalla l. n.215/21.
Avverso la sentenza, ricorre COGNOME NOME per tre motivi.
Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società RAGIONE_SOCIALE nonché Agenzia delle Entrate-Riscossione resistono con controricorso.
A seguito di richiesta di decisione presentata da COGNOME NOME nei confronti della proposta di definizione
anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. , poiché si era formato in primo grado giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo che impediva l’applicazione dell’art.12, co.4 -bis d.P.R. n.602/73.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce v iolazione dell’art.100 c.p.c. e dell’art.12 , co.4-bis d.P.R. n.602/73. Sostiene il proprio interesse ad agire sussistente per estinzione del credito a seguito di prescrizione intervenuta dopo la notifica dell’avviso di addebito.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce v iolazione degli artt.2934 e 2935 c.c. e dell’art.3 l. n.335 /95 chiedendo l’affermazione della sopravvenuta prescrizione del credito fatto valere con l’avviso di pagamento.
Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo per carenza di interesse, come emerge dal testo riportato nella sentenza della Corte d’appello. Risulta quindi, diversamente da quanto afferma il motivo, che non sussiste giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Ciò presupporrebbe che il Tribunale
avesse rigettato nel merito la pretesa e non, come fece, dichiarato inammissibile l’opposizione per carenza d’interesse. Del resto, il motivo nemmeno riporta il modo compiuto e specifico il contenuto della sentenza di primo grado, da cui dovrebbe evincersi il giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Il secondo motivo è infondato.
L ‘art. 12, co.4-bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21), nel testo vigente ratione temporis , stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -‘n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è
inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. Nel caso di specie, la ricorrente non allega alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, facendo valere solo la sopravvenienza della prescrizione. Manca perciò l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di succe ssivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo, come questa Corte ha più volte affermato (Cass.10595/23, Cass.3511/24, Cass.14284/24).
Difformi conclusioni non si traggono da Cass.2617/23 invocata dalla ricorrente. Anche tale pronuncia ha infatti rigettato il ricorso sul presupposto che la parte non aveva allegato alcuna delle tre ipotesi previste dall’art.12, co.4 -bis d.P.R. n.602/73.
Il terzo motivo resta assorbito, ponendo la questione di merito dell’intervenuta prescrizione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese di lite nei confronti di Inps e AdER secondo soccombenza.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di Inps e AdER e di una ulteriore somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23).
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 250 in favore di ciascuna controricorrente, e di una ulteriore somma di € 250 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 500 per compensi a Inps e AdER per ciascuno, oltre a €200 per esborsi e 15% per rimborso spese generali e accessori di legge , all’Inps, e spese prenotate a debito per AdER;
condanna parte ricorrente a pagare a ciascuna parte controricorrente l’ulteriore somma di € 250;
condanna parte ricorrente a pagare € 250 in favore della Cassa delle Ammende;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 25.2.25