Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30841-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2021 R.G.N. 360/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 30841/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 26.5.2021 n. 170, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultima avverso l’estratto di ruolo da cui aveva appreso dell’esistenza di diversi avvisi di addebito e cartelle di pagamento ed a seguito di visura telematica anche dell’esistenza di un’ipoteca legale su di un proprio immobile.
Il tribunale riteneva l’opposizione all’esecuzione, in prevenzione dell’azione esecutiva, inammissibile per carenza d’interesse in capo all’istante, a fronte del la mancanza da parte del concessionario di alcuna azione esecutiva, né la prescrizione era stata eccepita in via di eccezione, ma come azione di accertamento negativo, che presupponeva una situazione di incertezza tale da arrecare un pregiudizio nella specie
mancante, non essendo stata avviata, come detto, alcuna azione esecutiva. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, inoltre, aveva dedotto la presentazione, da parte della società ricorrente, di una richiesta di definizione agevolata, che comportava conoscenza RAGIONE_SOCIALE relative cartelle.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermava l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, mentre riteneva sussistere l’interesse per una RAGIONE_SOCIALE cartelle (cfr. p. 9 della sentenza impugnata) rispetto alla quale era stata eccepita la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella: la stessa cartella, tuttavia, non solo risultava correttamente notificata per posta il 7.2.11, ma era stata anche oggetto di istanza di rateizzazione, circostanza che implicava la conoscenza dell’atto, con interruzione del termine di prescrizione di esigibilità del credito. Inoltre, ad avviso della Corte del merito, il disconoscimento della conformità RAGIONE_SOCIALE copie dei documenti comprovanti la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e avvisi di addebito agli originali era stato del tutto generico, senza alcuna allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Infine, la Corte territoriale disattendeva l’eccezione di decad enza, che è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità per l’RAGIONE_SOCIALE di agire nelle forme ordinarie.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riscossione hanno resistito con controricorso.
La società ricorrente e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria, in particolare, il procuratore della società ricorrente ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società (art. 41 del d.lgs. n. 14/19, cd. codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), chiedendo che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la Corte di appello aveva posto a fondamento del decisum documenti che non potevano essere utilizzati ai fini della decisione, perché tardivamente depositati dall’agente della riscossione.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché a seguito della costituzione tardiva in giudizio dell’Agente del la riscossione (costituitosi il giorno prima della prima udienza), erroneamente, la Corte d’appello, senza verbalizzare la contestazione della società, aveva ammesso la produzione intempestiva RAGIONE_SOCIALE relate di notifica degli avvisi di addebito e RAGIONE_SOCIALE cartelle, che poi erano risultate decisive per la decisione della causa.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, il tribunale non aveva consentito il tempestivo disconoscimento, manifestato dalla ricorrente, ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c., della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte RAGIONE_SOCIALE relate di notifica degli atti notificati agli originali, con violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e la Corte del merito non aveva rilevato tale vizio, che è stato decisivo per la decisione della causa, non solo in primo, ma anche in secondo grado.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 -bis della legge n. 53/94, dell’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73, dell’art. 57 bis del d.lgs. n. 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche effettuate via pec dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché gli avvisi di addebito erano stati inviati da indirizzi pec non inseriti nel pubblico registro IPA.
Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche effettuate via pec dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA.
Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, omettendo in tal modo di pronunciarsi sulla opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., volta a far valere fatti estintivi del credito per l’inesistenza ab origine del titolo e sulla domanda di accertamento negativo del cred ito contributivo per l’insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata
Con il settimo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte di appello non aveva riconosciuto l’interess e a ricorrere avverso l’estratto di ruolo, per esperire l’azione di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALE pretese.
Con l’ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la domanda di rateizzazione del debito contributivo fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
In via preliminare, è necessario sottolineare che il fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) di una RAGIONE_SOCIALE parti, è circostanza non idonea ad interrompere il giudizio di cassazione; infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ‘ Il fallimento di una RAGIONE_SOCIALE parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti RAGIONE_SOCIALE residue facoltà difensive riconosciute dalla legge ‘ (Cass. n. 30785/23) .
Sempre in via preliminare, rispetto ai motivi di gravame, la questione, che questo collegio è chiamato
a dirimere, concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
Va rilevato che sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, il quale ha aggiunto il comma 4bis all’art. 12 citato che ha stabilito, nella sua prima parte, che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», limitando l’accesso alla tutela immediata, configurata precedentemente dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 19704/15 che l’aveva rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall’art. 19 comma 3, ultima parte del d.lgs. n. 546/92.
Il comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73, nella sua seconda parte prevede anche che ‘Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’.
Assodato, quindi, che l’estratto di ruolo, in linea generale non è più impugnabile, si è quindi aperta la questione se la nuova normativa si applichi o meno ai giudizi pendenti.
Con decisione molto recente, n. 26283 del 2022, la S.C. ha statuito, in primo luogo (e con riferimento alla prima parte del comma 4 bis) , che ‘la disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n.602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella
cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).14.1.- Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).’
Le stesse sezioni unite, in secondo luogo e con riferimento alla seconda parte del comma 4 bis dell’art. 12 DPR 602 cit. hanno statuito che: ‘Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire.17.1.- Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione.’ (Cfr. Cass. n. 10595/23).
Nei termini di cui alla presente vicenda, l’estratto di ruolo non poteva, quindi, essere impugnato dal contribuente, non rientrandosi nelle deroghe di cui al comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73; infatti, non risulta dagli atti, che ricorrano uno dei casi nei quali è consentita l’impugnazione del ruolo sulla base della nuova disciplina: l’eventuale ampliamento del novero di tali casi, pur auspicato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/23, è una questione che
rientra esclusivamente nella competenza del Legislatore nazionale.
La normativa sopravvenuta giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del