Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26672-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/04/2021 R.G.N. 936/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e riportati in estratti di ruolo emessi da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte, per quanto qui di rilievo, che le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli avvisi fossero valide; in particolare, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie degli atti agli originali era generico, mentre nessun altro disconoscimento era stato effettuato tempestivamente.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. La Corte d’appello avrebbe errato nel considerare tardivo il
disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c., invece tempestivo, senza che le altre parti avessero mai eccepito la tardività.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza violazione degli artt.112, 214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. Sulla base della tempestività del disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c., la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere sul proced imento di verificazione.
I motivi essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. Risulta dalla sentenza e dal ricorso che l’azione di primo grado nacque come impugnativa dell’estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza di avvisi di addebito non notificati.
L ‘art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -invalidamente notificata ‘n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis
del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALE notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, i motivi vanno dichiarati inammissibili mancando l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo.
Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e RAGIONE_SOCIALE citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
Nulla sulle spese nei rapporti con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che è rimasta intimata
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.