Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 3291  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26672-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso  la  CANCELLERIA  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  CORTE  SUPREMA  DI CASSAZIONE,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  suo  Presidente  e  legale rappresentante pro tempore,  in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME  COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D’APPELLO  di MILANO,  depositata il  13/04/2021 R.G.N. 936/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da  COGNOME NOME  avverso  avvisi di  addebito  emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e riportati in estratti di ruolo emessi da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva  la  Corte,  per  quanto  qui  di  rilievo,  che  le notifiche  RAGIONE_SOCIALE  cartelle  e  degli  avvisi  fossero  valide;  in particolare, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie degli atti agli originali era generico, mentre nessun altro disconoscimento era stato effettuato tempestivamente.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore  speciale  della  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.214,  215  216  c.p.c.,  2702  c.c.  La  Corte  d’appello avrebbe errato nel considerare tardivo il
disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c., invece tempestivo,  senza  che  le  altre  parti  avessero  mai eccepito la tardività.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza violazione degli artt.112, 214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. Sulla base della tempestività del disconoscimento  ex  artt.214  e  215  c.p.c.,  la  Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere sul proced imento di verificazione.
I  motivi  essere  esaminati  congiuntamente,  e  sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. Risulta dalla sentenza e dal ricorso che l’azione di primo grado  nacque  come  impugnativa  dell’estratto  di  ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza di avvisi di addebito non notificati.
L ‘art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -invalidamente notificata ‘n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis
del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALE notificazioni.
Ne  deriva  che,  dovendosi  fare  applicazione  al  caso  di specie  dell’art.12,  co.4  bis  d.P.R.  n.602/73,  e  non essendo allegata alcuna RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi ivi previste di impugnazione  diretta  dell’estratto  di  ruolo,  i  motivi vanno dichiarati  inammissibili mancando l’interesse  ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo.
Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73  e  RAGIONE_SOCIALE  citate sentenze  di  questa  Corte  e  della  Corte  Costituzionale.
Nulla  sulle  spese  nei  rapporti  con  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  che  è  rimasta intimata
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  dello  stesso  art.  13, comma 1 bis.