Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29935 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5240/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE), in persona del procuratore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 328/2019 pubblicata il 4
luglio 2019;
C.C. 15 giugno 2023
r.g.n. 05240/2020
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Considerato che
i ricorrenti, in qualità di soci della società RAGIONE_SOCIALE, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari su istanza della Banca Intesa San NOME (nella qualità di procuratrice della società RAGIONE_SOCIALE) nei loro confronti, per il pagamento, in qualità di fideiussori, dell’importo di Euro 170.296,19, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di saldo negativo del c/c 27/10258, conto acceso presso il Banco di Napoli SpA (oggi RAGIONE_SOCIALE) a favore della RAGIONE_SOCIALE; disconoscevano le loro firme sugli atti fideiussori, eccepivano la liberazione dal vincolo fideiussorio poiché la banca aveva fatto credito alla RAGIONE_SOCIALE quando già manifestava segni di insolvenza, eccepivano l’ill iceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la prescrizione dei crediti azionati;
il Tribunale di Sassari , accertata l’autenticità delle fideiussioni, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava i RAGIONE_SOCIALE a pagare il minor importo di Euro 111.050,08 in favore della banca opposta;
avverso la decisione del giudice di prime cure, i RAGIONE_SOCIALE proponevano appello; la banca proponeva appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui erano espunte dal dovuto le somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
la Corte d’ Appello di Cagliari respingeva sia l’appello principale che quello incidentale, compensando le spese di lite;
avverso la decisione della Corte d’appello , NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE);
C.C. 15 giugno 2023
r.g.n. 05240/2020
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis comma 1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
ritenuto che
con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 101, 112, 115, 163, 164, 167, 183 c.p.c. in relazione all’art. 360, c omma 1 n. 4 c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell’art . 1955 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; in particolare, ritengono che e rroneamente la Corte d’appello ha dichiarato tardiva l’eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1955 c.c., eccezione viceversa tempestiva perché sollevata a fronte di una deduzione tardiva della banca opposta, e per non avere quest’ultima preservato il diritto di surroga dei garanti nella garanzia reale del credito azionato;
con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 1945, 1832 e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’o messo esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; in particolare, sostengono che erroneamente la Corte ha ritenuto nuova la contestazione in ordine alla mancata comunicazione degli estratti conto (recante l’operazione di girofondi) alla cliente correntista, e di conseguenza, la incontestabilità degli estratti conto;
con il terzo motivo denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 4 c.p.c., degli artt. 1827, 1945, 1832 c.c. e degli artt. 1418, 1419, 1421 c.c. ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 3 c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; l’ assenza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 4 c.p.c. in quanto la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto la non impugnabilità di estratto conto anche rispetto alle opposizioni fondate su titoli contrattuali o clausole nulle o
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RAGIONE_SOCIALE illecite che denunciavano integral mente l’infondatezza della pretesa creditoria della banca;
con il quarto motivo lamentano la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; deducono l’ assenza, l’ apparenza, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., degli artt. 1247, 1827, 1832, 1853, 1941 c.c. e degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nello specifico, contestano che la Corte d’appello non ha rilevato la nullità delle clausole di illecita capitalizzazione degli interessi, né rideterminato il saldo di chiusura del conto 27/10258, in considerazione della produzione parziale degli estratti conto da parte della banca e dei principi sull’onere della prova , e quindi omettendo di considerare il saldo zero nel primo estratto conto prodotto e di compensarlo a saldo con il secondo conto 17/24, come ricalcolato dal C.T.U., senza interessi anatocistici;
l’eccezione preliminare sollevata dalla società controricorrente in relazione all’art. 366 n. 3 c.p.c. è infondata, tenuto conto che il ricorso contiene sufficienti elementi ai fini della esposizione sommaria dei fatti di causa;
venendo alla disamina dei motivi, va osservato, in primo luogo, che ciascuno dei motivi proposti, così come prospettati e sopra sommariamente sintetizzati, sono inammissibili nella parte in cui pretendono l’ omesso esame di un fatto decisivo, vertendosi, nel caso in esame, in una ipotesi di c.d. doppia conforme; trova applicazione, infatti , l’esclusione prevista dall’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. -della possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 stesso codice, verten dosi in ipotesi di sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’) ;
al riguardo, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso
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RAGIONE_SOCIALE depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. ‘doppia conforme’ in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ha l’onere -nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse s ono tra loro diverse (Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 18/12/2014, n. 26860);
il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui lamenta sia il vizio di nullità della sentenza sia quello di violazione di legge in relazione all ‘art. 1955 c.c. per aver erroneamente pronunciato la Corte d’appello in ordine alla tardività dell’eccezione di estinzione della fideiussione de qua a norma dell’art. 1955 c.c .;
i vizi lamentati sono insussistenti e le doglianze non concernono specificamente quanto accertato e affermato dalla Corte territoriale, che nell’impugnata sentenza ha espressamente condiviso le ragioni indicate dal giudice di prime cure al riguardo, e con esposizione chiara ed esaustiva ha argomentato in ordine alla ravvisata tardività dell’eccezione di estinzio ne della fideiussione rilasciata dai germani RAGIONE_SOCIALE a norma dell’ art. 1955 c.c., in quanto formulata solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.; in proposito, la Corte territoriale ha osservato che « la preclusione che ne deriva impedisce l’esame della questione, seppure suggestiva sviluppata dagli appellanti in tema di violazione dell’obbligo di buona da parte della banca -per avere la medesima operato un giroconto da un rapporto assistito da pegno e a condizioni più vantaggiose ad un rapporto regolato da condizioni più svantaggiose per il cliente, rispetto ai quali i fideiussori non potevano surrogarsi nel diritti sul pegno -questione non dedotta tempestivamente in primo grado e che non può ritenersi conseguenza delle difese svolte dalla banca negli atti successivi alla comparsa di costituzione, posto che la precisazione svolta sul punto dall’opposta non esimeva l’oppo nente dalla formulazione dell’eccezione ex art. 1955 c.c . rispetto ad una operazione di
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO girofondi che risultava annotata nell’estratto conto n. 10258 e che comunque il correntista avrebbe dovuto contestare nei termini di cui all’art. 1832 c.c.; l’addebito di tale operazione e la decadenza in cui è incorso il correntista è opponibile anche al fideiussore» (foglio 7 della sentenza impugnata);
parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso nella parte in cui i ricorrenti hanno lamentato sia la nullità della sentenza sia la violazione dell’art. 1832 c.c. e per aver ritenuto nuova anche la contestazione della mancata comunicazione degli estratti conto (recante l’operazione di girofondi) alla cliente correntista e di conseguenza, l ‘ incontestabilità degli estratti conto;
in proposito, la Corte d’appello ha deciso confor me mente all’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui l’estratto di saldo conto nei rapporti di conto corrente bancario ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore, non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione, perché, laddove sia decaduto il debitore principale, il fideiussore non può sollevare più alcuna obiezione in ordine alle rilevanze contabili registrate negli estratti (Cass. Sez.3, 05/05/2016 n. 8944; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 05/12/2003 n. 18650);
sono inammissibili, infine, il terzo e quarto motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, riproponendo entrambi, oltre che diverse violazioni di norme di legge, anche la pretesa omessa pronuncia o manifesta illogicità della motivazione della decisione d’ appello poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la non impugnabilità dell’ estratto conto, nonché l’ illecita capitalizzazione degli interessi, senza provvedere a ricalcolare il saldo di chiusura del conto 27/10258, in considerazione della produzione parziale degli estratti conto da parte della banca e dei principi sull’onere della prova , e avrebbe, quindi, omesso di considerare il saldo zero nel primo estratto conto prodotto e di compensarlo, a saldo, con il secondo conto 17/24, come ricalcolato dal C.T.U., senza interessi anatocistici;
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AVV_NOTAIO nello specifico, i ricorrenti insistono sulla illiceità del saldo di Lire 59.234.559 (oggi, Euro 30.592,09) risultato alla data del 31.03.1995 sul c/c 17/24, e pretendono come illegittimo l’ addebito di interessi e commissioni non dovute come documentati dalla RAGIONE_SOCIALE in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e richiamano, al riguardo, l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l’approvazione – sinanche tacita – del conto ex art. 1832 c.c. è pur sempre compatibile con una contestazione delle singole registrazioni, quando queste sono conseguenza di un negozio nullo, annullabile e/o inefficace (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10186 del 26/07/2001 Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Sez. 1, Sentenza n. 23971 del 25/11/2010);
ebbene, con la decisione impugnata la Corte territoriale ha affermato, da un lato, che «Trattandosi di operazione annotata nell’estratto conto , era onere del correntista contestarla nei termini di cui all’art. 1832 c.c. al fine di rimuoverla dalle poste in dare ed escluderla dal conteggio del dovuto nel saldo del conto n. 10258, unico oggetto della pretesa avanzata in via monitoria dalla banca, la quale, decorso il termine previsto in tale disposizione, non è tenuta a fornire la prova della corretta esposizione, non potendosi applicare il criterio vigente per le contestazioni di nullità del calcolo delle competenze»; e dal l’altro ha affermato che «Non soccorre neppure il principio della compensazione (v. art. 1853 c.c.) menzionato dagli appellanti, in quanto la banca non aveva proceduto a compensare il saldo negativo del conto 24 con il saldo positivo del conto 10258, ma ad addebitare una posta negativa nel conto 10258, la cui provenienza non è più contestabile trattandosi di operazione di giroconto specific amente annotata nell’estratto conto e ‘approvata’ dal cliente secondo la previsione dell’art. 1832 c.c. » (vedi foglio 7 e 8 della sentenza impugnata);
pertanto, con le mosse doglianze i ricorrenti mostrano di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che, espressamente, ha rilevato la mancata contestazione da parte del correntista dell’operazione annotata nell’estratto conto e, per l’altro verso, pretendono da questa Corte una
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE rivalutazione di quanto debitamente accertato dal Giudice d’appello il quale ha escluso che nella fattispecie in esame la banca creditrice avesse proceduto ad una compensazione;
all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della