Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10804/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente provinciale p.t. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 511/23, depositata il 7 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, annullando a) le elezioni tenutesi il 27 aprile 2017 per la carica di Componente del Consiglio RAGIONE_SOCIALE quale Rappresentante RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in Rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, b) le elezioni tenutesi il 4 maggio 2016 per la carica di Presidente Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, Vice Presidente Provinciale RAGIONE_SOCIALE, Componente il Consiglio Direttivo, quale Rappresentante Provinciale RAGIONE_SOCIALE in Rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e c) le elezioni tenutesi il 16 maggio 2016 per la carica di Componente della Giunta RAGIONE_SOCIALE quale Rappresentante RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in Rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE;
che l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2023 ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal COGNOME;
che avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria, cui il COGNOME ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto, perplessità e/o incomprensibilità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo che, nell’escludere l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto della rinnovazione delle cariche sociali, determinata dallo svolgimento delle elezioni cui il COGNOME non aveva partecipato, la Corte territoriale ha richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente e ha omesso di tenere conto dell’intervenuta modificazione della clausola statutaria contestata;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o la falsa
applicazione dell’art. 23 cod. civ., insistendo sul difetto d’interesse ad agire del COGNOME, in conseguenza dell’avvenuto svolgimento delle elezioni e della conseguente impossibilità di annullarne l’esito, in pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede che avevano assunto le rispettive cariche;
che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 23 e 1442 cod. civ., censurando la sentenza per aver rigettato l’eccezione di prescrizione della domanda di annullamento delle competizioni elettorali e dei relativi esiti, senza considerare che la dichiarazione di nullità o inefficacia o l’annullamento dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto non erano stati chiesti in via meramente incidentale, ma con efficacia di giudicato;
che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 23 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, censurando la sentenza impugnata per aver annullato le elezioni, senza tenere conto del carattere eccezionale dell’art. 23 cit. e della sua inapplicabilità agli esiti elettorali, non assimilabili a deliberazioni dell’assemblea;
che con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione, sostenendo che, nella interpretazione dell’art. 33 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha sovrapposto la propria soggettiva opinione all’effettiva volontà dei contraenti, avendo applicato il criterio ermeneutico fondato sulla buona fede, anziché quello fondato sul significato letterale delle espressioni usate;
che con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione di norme imperative, l’omesso esame delle deduzioni di essa appellante e la palese illogicità nell’applicazione di norme imperative, sostenendo che, nel richiamare i principi di democraticità, diritto di difesa ed eguaglianza, la sentenza impugnata non ha considerato per un verso che gli stessi sono stati rispettati, per altro verso che l’unico limite di natura costituzionale in materia di associazioni è costituito dalla libertà di associazione prevista dall’art. 18 Cost., il quale non comporta l’obbligo di darsi un ordinamento democratico, e per altro verso ancora che il diritto a ricoprire cariche elettive ha carattere disponibile;
che con il settimo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza
impugnata per difetto, manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ai sensi de ll’art . 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui ha richiamato i principi democrazia, diritto di difesa ed eguaglianza;
che con l’ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 Cost. , sostenendo che l’unico limite costituzionale applicabile alle associazioni è costituito dal diritto di associarsi, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso, non essendo invece applicabili i principi di democrazia, diritto di difesa e uguaglianza;
che dinanzi a questa Corte risultano pendenti altri ricorsi, iscritti ai nn. 14683/2022 e 10850/2023 R.G., con cui la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato altre sentenze emesse dalla Corte d’appello di Venezia in giudizi promossi da NOME COGNOME e NOME COGNOME ed aventi ad oggetto l’accertamento dell’invalidità dell’art. 33 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE e l’annullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere cariche elettive;
che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., ai fini della trattazione congiunta con il presente ricorso e con quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., sicché il medesimo provvedimento va adottato in ordine al presente ricorso, in modo tale da consentire che i tre ricorsi siano chiamati alla medesima udienza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai nn. 14683/2022 e 10850/2023 R.G.
Così deciso in Roma il 30/01/2024