Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29864 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29864 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
Oggetto: condominio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26442/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Genova, INDIRIZZO.
-RICORRENTE – contro
CONDOMINIO DI VIA DANTE NN. 60-62-64 di COGNOME, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-CONTRORICORRENTE –
e
COGNOME NOME E COGNOME NOME.
-INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 192/2018, depositata il 7.2.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato la delibera del Condominio di INDIRIZZO di Lavagna con cui l’assemblea aveva approvato, in data
8.1.2013, una transazione con cui aveva definito in via bonaria il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione proposta dai condomini NOME e NOME COGNOME della precedente delibera di riparto di spese per interventi di manutenzione straordinaria alla facciata sud dell’immobile comune, adottata in data 21.9.2012 dal Condominio di INDIRIZZO Lavagna. Nel primo giudizio i COGNOME avevano sostenuto di esser stati chiamati a sopportare integralmente i costi di taluni interventi che dovevano gravare su tutti i condomini.
La ricorrente, impugnando con successivo ricorso la delibera di approvazione della transazione, ha dedotto in questa sede che l’atto non le era opponibile, non avendolo approvato, e che, per effetto della delibera, le sarebbero state addebitate spese relative ad interventi di cui avevano beneficiato esclusivamente i COGNOME.
Il Tribunale ha respinto il ricorso; la pronuncia, impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata confermata in appello.
La Corte di merito ha osservato che la condomina aveva inizialmente acconsentito alla definizione transattiva del giudizio instaurato dai COGNOME, e che, senza proporre domande, aveva fatto proprie le ragioni del Condominio, salvo poi a contestare il contenuto della transazione nel tentativo di forzare la volontà dell’assemblea e di modificare i termini dell’accordo, non essendo portatrice di una situazione soggettiva meritevole di tutela; che la ricorrente non poteva sottrarsi agli effetti sostanziali della transazione ed assumere una posizione autonoma da quella del Condominio, avendo la sola facoltà di intervenire in assemblea e di partecipare al voto; che, riguardo ai vizi sostanziali della transazione, le censure, oggetto della domanda subordinata, non erano state riproposte in appello e comunque l’assemblea aveva circoscritto l’oggetto della transazione, respingendo talune delle richieste avanzate dai COGNOME.
Per la cassazione della sentenza NOME propone ricorso in 6 motivi, illustrati con memoria.
Il Condominio di INDIRIZZO di Lavagna resiste con controricorso. Le altre parti non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c. sostenendo che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse svolto nel primo giudizio un intervento adesivo, non avendo considerato che dal verbale impugnato emergeva la volontà dello stesso Condominio, non costituitosi tempestivamente, di resistere alla domanda, pur restando disponibile a sperimentare una soluzione bonaria.
Afferma la ricorrente di non aver affatto proposto, in quel processo, solo censure in rito, avendo chiaramente denunciato che la transazione aveva comportato l’aggravio di costi che dovevano gravare esclusivamente sui COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
La questione della natura dell’intervento svolto nella causa introdotta con ricorso ex art. 1137 c.c. da parte di NOME e NOME COGNOME avverso la delibera di riparto delle spese per interventi straordinari non spiega alcun rilievo nel presente giudizio, in cui si dibatte della validità della diversa decisione collegiale con cui è stata approvata la transazione a definizione del primo giudizio ex art. 1137 c.c., atto annullabile solo per eventuali vizi propri, fermi i limiti in cui è consentito il controllo giudiziale sulle decisioni dell’assemblea condominiale.
Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia su un punto decisivo della causa, per non aver la sentenza statuito sulla nullità della delibera per violazione dei quorum deliberativi, essendo stata
approvata con il voto da sei condomini su undici, titolari di 428 millesimi.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c. sostenendo che, al contrario di quanto affermato dal Giudice di merito, le censure al contenuto della transazione erano state riproposte in appello, essendo, comunque, implicitamente ricomprese nelle questioni sollevate con i motivi di gravame.
Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1136 c.c. , per aver il Condominio concesso ai COGNOME la proprietà di una canna fumaria senza che la delibera, destinata ad incidere sui diritti dei singoli sulle parti comuni, fosse stata adottata all’unanimità.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 1967 c.c., sostenendo che la transazione era comunque nulla per vizio di forma, essendo contenuta nel verbale assembleare sottoscritto solo dal segretario e dal Presidente dell’assemblea.
Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 1137 c.c. e contraddittorietà di giudicati, assumendo che, pur volendo riconoscere che la ricorrente avesse svolto, nel primo giudizio, un semplice intervento adesivo, non le poteva esser negato il diritto ad impugnare la delibera dell’8.1.2013 con cui era stata approvata la transazione.
I cinque motivi sono inammissibili.
La violazione dei quorum deliberativi e il rispetto dei requisiti formali di validità della transazione non sono in alcun modo esaminati nella pronuncia; non consta dal ricorso se dette questioni siano state dedotte con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e poi denunciate con i motivi di gravame.
Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto (Cass. 15196/2018; Cass.
19350/2005). Qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (Cass. 32804/2019; Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018; Cass. 23675/2013).
Resta in ogni caso che la transazione non era sottoposta ad alcun vincolo di forma a pena di nullità, ma solo alla forma scritta ad probationem (art. 1967 c.c.).
Per ciò che concerne la riproposizione della domanda di nullità della transazione, il ricorso si limita ad generico rinvio all’atto di appello senza una più puntuale indicazione delle questioni dibattute da cui possa effettivamente trarsi prova della riproposizione della domanda, né illustra quali argomentazioni portate all’esame del giudice del gravame ne avrebbero comportato l’implicita riproposizione per la stretta connessione tra le questioni, occorrendo considerare che, anche ove sia denunciato un error in procedendo , per il quale questa Corte è giudice del fatto e può esaminare gli atti di causa, la censura deve comunque rispondere ai requisiti di specificità dell’art. 366 c.p.c. (Cass. s.u. 8077/2012; Cass. 16028/2023; Cass. 3612/2022; Cass. 24048/2021).
Il sesto motivo non è pertinente: la sentenza non escluso che la RAGIONE_SOCIALE potesse contestare la validità della delibera dell’8.1.2013 (avendo anche pronunciato sui motivi di gravame ritualmente dedotti), ma si è limitata a negare la possibilità di contrastare la scelta dell’assemblea di definire la lite, in coerenza con il principio
per cui il controllo giudiziale non si estende alle valutazioni di opportunità delle delibere condominiali, fatte salve le ragioni di illegittimità ed il controllo sull’eventuale eccesso di potere assembleare (Cass. 5061/2020; Cass. 15320/2022; Cass. 20135/2017).
Il ricorso è respinto, con addebito di spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda