SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3962 2025 – N. R.G. 00004197 2022 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Giudice
dott. NOME COGNOME
Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4197/2022 che reca riunita la causa 735/2023 r.g. promossa da:
rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME
contro
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Reietta ogni contraria istanza, deduzione e controdeduzione
IN INDIRIZZO
Accertare e dichiarare l’invalidità ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. dei bilanci di relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 poiché redatti in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, secondo comma, c.c., dei principi contabili sanciti dagli OIC e dell’art. 2429 c.c.
ATTORE
CONVENUTO -contumace
Accertare e dichiarare la sussistenza del credito € 407.400,00 del Geom. in dipendenza dell’invalidità del bilancio 2014 pronunciata con la sentenza del Tribunale di Torino del 10.02.2020 n. 694 e, per l’effetto, condannare all’immediato pagamento della predetta somma.
IN INDIRIZZO
Disporre consulenza tecnica contabile volta ad accertare la sussistenza dei vizi dei bilanci di impugnati e relativi gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 indicati nell’atto di citazione.
IN OGNI CASO
Con il favore di spese, I.V.A. e C.A. come per legge, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % delle predette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio al fine di:
(i) sentir ‘ accertare e dichiarare che l’invalidità ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. dei bilanci di relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 poiché redatti in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, secondo comma, c.c., dei principi contabili sanciti dagli OIC e dell’art. 2429 c.c.’ ;
(ii) ed altresì al fine di sentir ‘ a ccertare e dichiarare la sussistenza del credito € 407.400,00 del Geom. in dipendenza dell’invalidità del bilancio 2014 pronunciata con la sentenza del Tribunale di Torino del 10.02.2020 n. 694 e, per l’effetto, condannare all’immediato pagamento della predetta somma’.
D educeva l’attore di essere titolare del 25,16% del capitale sociale di che la società era stata posta in liquidazione volontaria con delibera del 28/7/2015 ed era stato nominato liquidatore il dott. e che con successiva delibera del 2/12/2021 erano stati approvati i bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2020.
Deduceva che con sentenza n. 694 del 10/2/2020 il Tribunale di Torino aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio al 31/12/2014 e che i bilanci successivamente approvati (e oggetto di impugnazione) non erano stati redatti in conformità di detta pronuncia.
Ciò posto, a motivo di impugnazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 2014 al 2020 parte attrice ha dedotto la violazione, sotto plurimi profili, dei principi di veridicità e di correttezza nella redazione del bilancio, oltre alla violazione dei principi contabili di cui all’OIC 5.
Nessuno si è costituito per la convenuta e all’udienza del 19/10/2022 parte attrice dava atto che con sentenza del 29/8/2022 del Tribunale di Rovigo era stata dichiarata fallita. Dichiarata l’interruzione del processo, poi riassunto con ricorso iscritto al n. 735/2023 r.g., che veniva riunito al procedimento n. 4197/2022 r.g., il giudice dichiarava la contumacia di e invitava parte attrice a dedurre in ordine all’ interesse a coltivare la domanda di impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci.
La causa veniva posta in decisione all’udienza del 18/12/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc ridotti.
In comparsa conclusionale l’attore evidenziava che il proprio interesse a coltivare il giudizio nei confronti di si fondasse, quanto alla domanda formulata sub (i), ‘ sulla esigenza di accertare una pluralità di fatti storici implicanti la falsità dei bilanci di relativi agli esercizi 2014-2020, nonché, accertati gli stessi, a sentirne dichiarare l’invalidità per poter poi agire su basi certe e non contestate nei confronti del liquidatore sociale, Dott. , a carico del quale pendono vari conteziosi ‘.
Deduceva altresì che ‘ L’interesse ad agire si sostanzia quindi nel valore che in sede extra-fallimentare assumerebbe una pronuncia di invalidità di detti bilanci, che fisserebbe come definitiva la situazione della falsità in particolare ai fini penali ‘, prospettando, inoltre, di voler proporre avverso il liquidatore di , dott. , ‘ azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. in quanto redattore dei bilanci viziati ‘.
Quanto alla domanda formulata sub (ii) affermava in conclusionale la sussistenza di un interesse in re ipsa ‘ quando l’attore alleghi la volontà di acquisire un titolo esecutivo per l’accertamento di un credito e la condanna al relativo pagamento da utilizzarsi in sede extraconcorsuale o postconcorsuale, com’è nel caso di specie ‘. Le domande attoree sono inammissibili.
In relazione alla prima domanda, con cui l’attore chiede che venga dichiarata l’ invalidità dei bilanci approvati con delibera del 2/12/2021, trattandosi di un
accertamento funzionale e collegato alla domanda di pagamento contro la società, va dichiarata l’improcedibilità della domanda, in ragione dell’intervenuta declaratoria di fallimento di , in corso di causa. Sono, infatti, di competenza del Tribunale fallimentare o più in generale della procedura sia le domande di condanna (art. 52 l. fall.) sia quelle domande che ‘comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa’ (Cass. 25868/2011).
Alla luce, invece, dell’interesse allegato dall’attore in conclusionale, la domanda deve ritenersi inammissibile.
Allega in tale sede l’attore che il proprio interesse all’impugnazione dei bilanci andrebbe valutato con riguardo alla utilità attese dalla pronuncia di accertamento dei fatti storici implicanti le falsità di bilancio, al fine di poter far valere dette falsità nei confronti del liquidatore sociale. L’attore prospetta quindi di proporre nei confronti del liquidatore ‘azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. in quanto redattore dei bilanci viziati’.
L’azione verso il liquidatore viene prospettata genericamente, peraltro solo in comparsa conclusionale , essendo l’atto di citazione viceversa diretto ad ottenere una condanna della società alla restituzione all’attore della somma di € 407.400.
L ‘attore non precisa , dunque, quale sia l’azione che intende esercitare verso il liquidatore e non tiene in debito conto il fatto che successivamente alla declaratoria di fallimento, anche nei confronti del liquidatore, solo il curatore è legittimato a promuovere le azioni di responsabilità, sia sociale che dei creditori, ai sensi dell’art. 146 l.fall. Ove poi l’accertamento in ordine alla scorretta rappresentazione contabile della gestione liquidatoria per violazione dei principi di redazione dei bilanci di liquidazione volesse essere fatta valere in vista di un’azione di danno diretto verso il liquidatore, va osservato che l’accertamento che verrebbe reso nel presente giudizio non sarebbe opponibile al liquidatore, il quale non è parte in causa , avendo l’attore svolto l’azione solo nei confronti della società.
Per tali ragioni la domanda, per come prospettata in comparsa conclusionale è inammissibile, per carenza di interesse ad agire in capo all’attore.
Parte attrice ha, inoltre, chiesto ‘ Accertare e dichiarare la sussistenza del credito € 407.400,00 del Geom. , in dipendenza dell’invalidità del bilancio 2014 pronunciata con la sentenza del Tribunale di Torino del 10.02.2020 n. 694 e, per
l’effetto, condannare all’immediato pagamento della predetta somma ‘. L’attore svolge, quindi, nei confronti della società una domanda di condanna restitutoria di un proprio c redito, come si evince anche da pag. 7 dell’atto di citazione.
Le conclusioni non state modificate successivamente all’intervenuto fallimento di , del quale viene, quindi, chiesta la condanna al pagamento della somma indicata. Solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l’attore ha prospettato di voler utilizzare il titolo conseguendo fuori del concorso o contro il fallito tornato in bonis o contro terzi condebitori con il fallito. La domanda formulata in vista del ritorno della società in bonis, oltre ad essere tardiva, è genericamente formulata, avendo, invece, la Cassazione chiarito che è onere della parte che agisce dedurre ed argomentate specificatamente il perdurante interesse alla domanda con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell’ente (Cass. 17117/2019).
Avuto riguardo, quindi, alle conclusioni formulate dall’attore, va dichiarata l’improcedibilità della domanda sub (ii), dal momento che, come già sopra evidenziato, l ‘accertamento del credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, essendo il creditore tenuto a far accertare il proprio credito nell’ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della declaratoria di fallimento, diviene improcedibile (si veda tra le altre Cass. 24156/2018).
Nulla per le spese di lite stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara le domande attoree inammissibili;
nulla per le spese di lite.
Venezia, 18/06/2025
Il Giudice est.
dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME