Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23598-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
ACCORDINO NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 274/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 277/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
R.G.N. 23598/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/11/2025
CC
Con sentenza del giorno 30.3.2022 n. 274, la Corte d’appello di Messina accoglieva il gravame, proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di Patti che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con il quale quest’ultimo aveva impugnato l’estratto di ruolo contestualmente al sotteso avviso di addebito riguardante contributi previdenziali IVS richiesti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la complessiva somma di € 2.366,00 per l’anno 2013.
Il tribunale aveva ritenuto inammissibile l’opposizione, perché aveva accertato la regolare notifica dell’avviso di addebito e la mancata opposizione nel termine di legge rendeva non più contestabile il debito portato dal ruolo e dall’avviso di addebito stesso.
La Corte d’appello ha accolto il gravame di COGNOME NOME ritenendo che fosse maturata la prescrizione successivamente alla notifica dell’avviso di addebito, non sussistendo prova di atti interruttivi della prescrizione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021 per cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assume siano stati invalidamente notificati possono essere impugnati solo in tre ipotesi (pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, blocco dei pagamenti da parte della P.A. e perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.) che nella specie non ricorrevano, pertanto, in forza delle
norme di cui in rubrica, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Il motivo è fondato.
Va rilevato che sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021 che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, il quale ha aggiunto il comma 4bis all’art. 12 citato che ha stabilito, nella sua prima parte, che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», limitando l’accesso alla tutela immediata, configurata precedentemente dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 19704/15 che l’aveva rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall’art. 19 comma 3, ultima parte del d.lgs. n. 546/92.
Il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, nella sua seconda parte prevede anche che ‘Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’.
Assodato, quindi, che l’estratto di ruolo, in linea generale non è più impugnabile, si è quindi aperta la questione se la nuova normativa si applichi o meno ai giudizi pendenti.
Con la recente decisione, n. 26283 del 2022, questa Corte ha statuito, in primo luogo (e con riferimento alla prima parte del comma 4 bis), che ‘la disposizione del comma 4 -bis dell’art. 12 del d.P.R. n.602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).14.1.- Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).’
Le stesse Sezioni Unite, in secondo luogo e con riferimento alla seconda parte del comma 4 bis dell’art . 12 d.P.R.n. 602 cit. hanno statuito che: ‘Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire.17.1.-
Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione.’
Nei termini di cui alla presente vicenda, l’estratto di ruolo non poteva, quindi, essere impugnato dal contribuente, non rientrandosi nelle deroghe di cui al comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973: cfr. Cass. n. 10595/2023, che conferma quanto sopra.
La sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, ex art. 382 u.c. c.p.c., perché la causa non poteva essere iniziata.
La normativa sopravvenuta giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta. Spese compensate dell’intero processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME