Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4930 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4930 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20549/2019 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 14/2019 depositata il 11/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’ex coniuge legalmente separato , NOME COGNOME volta ad ottenere il rilascio dell’immobile da quest’ultimo occupato senza titolo di cui la attrice era proprietaria in virtù di atto pubblico del 4 febbraio 2009.
L’attrice precisava di avere concesso il diritto di abitazione al coniuge in sede di accordo omologato nella separazione e sino al reperimento di un compratore interessato all’acquisto e di aver ricevuto un rifiuto a seguito della domanda di rilascio.
NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della natura simulata del contratto di acquisto dell’immobile e , comunque, la nullità dell’atto con il quale era stato alienato alla ex moglie in quanto si trattava di un immobile interessato da abusi edilizi.
Interveniva volontariamente nel giudizio NOME COGNOME ex coniuge divorziata del Princivalle per sostenerne le ragioni asserendo di avere un interesse concreto ed attuale al riacquisto dell’immobile nel patrimonio del convenuto di cui era creditrice per obblighi di mantenimento rimasti inadempiuti.
Il Tribunale, istruita la causa, dichiarava la COGNOME priva di interesse ad intervenire nel giudizio per aver rinunciato al proprio credito con atto di transazione e rigettava la riconvenzionale di simulazione non essendo dimostrato il carattere fittizio dell’atto di vendita, al quale peraltro avevano partecipato soggetti rimasti estranei al giudizio ed evidenziava che nella definizione transattiva della
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contro
versia giudiziale di separazione il COGNOME aveva proposto le medesime eccezioni di simulazione reiterate nel presente giudizio, il che ne precludeva la nuova trattazione . L’eccezione di nullità del contratto in ragione della natura abusiva dell’immobile era ininfluente nel giudizio che riguardava il diverso titolo obbligatorio di godimento costituito in sede di accordi di separazione omologati.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME si costituiva nel giudizio di appello chiedendo l’accoglimento delle domande svolte dall’ex coniuge appellante.
Resisteva all’appello NOME COGNOME che proponeva appello incidentale condizionato per la restituzione dell’importo di euro 100.000 corrisposta a titolo di prezzo della vendita.
La C orte d’ Appello di Cagliari rigettava il gravame. In primo luogo, evidenziava che l’azione doveva qualificarsi come di rilascio dell’immobile per inadempimento dell’obbligo assunto con gli accordi di separazione omologati. Dunque, le eccezioni dirette a confutare la validità del titolo di acquisto non potevano paralizzare tale azione e non avevano effetti recuperatori della proprietà del bene al patrimonio dell’appellante tali da giustificare l’intervento in giudizio della Masu.
Secondo la Corte risultava p rovata l’esistenza del titolo rappresentato dagli accordi di separazione con i quali era stato costituito a favore del l’ appellante un diritto di abitazione temporanea dell’immobile sino al reperimento di un acquirente e risultava provato l’inadempimento dell’obblig o di rilascio nonostante l’esistenza di terzi interessati all’acquisto . Dunque, sussistevano tutte le condizioni per accogliere la domanda proposta in via principale dalla COGNOME. Rispetto alla domanda di rilascio le eccezioni fondate sulla natura eventualmente simulata o addirittura nulla dell’acquisto per il carattere
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abusivo dell’immobile erano irrilevanti in quanto la proprietà dell’immobile non costituiva un presupposto necessario per la concessione in godimento a terzi dell’immobile medesimo . Dunque, per la valida costituzione di un diritto personale di abitazione non era necessario che la concedente fosse legittima proprietaria e non vi o stava neppure l’eventuale regolarità urbanistica dell’immobile. Peraltro, ad abundantiam condivideva quando affermato dal Tribunale circa l’ insufficienza della prova a sostegno della simulazione, dovendosi dare la prova scritta di tale accordo.
Peraltro, non costituiva principio di prova scritta a tali fini, il fatto che il mutuo richiesto per l’acquisto fosse confluito sul conto personale della COGNOME essendo in contestazione, al limite, il pagamento del prezzo quale atto necessariamente successivo e del quale la disponibilità delle somme in capo all’acquirente costituiva viceversa il necessario presupposto logico cronologico. Dunque, se principio di prova scritta esisteva era prova dell’avvenuto pagamento che risultava oltre che dalla dichiarazione di qu ietanza contenuta nell’atto notarile anche dalla produzione di copia di un assegno dell’importo di euro 30.000 intestato all’appellante del quale il convenuto non aveva contestato al mancato incasso.
Risultava corretta, dunque, la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale essendo circostanza neutra l’accredito delle somme del mutuo sul conto della richiedente a fronte della dichiarazione scritta contenuta nell’atto pubblico accompagnato dalla presunzione di pagamento dell’importo di euro 30.000 mediante assegno intestato al Princivalle.
Le domande riconvenzionali proposte nei soli confronti della COGNOME, senza estendere il contraddittorio agli altri partecipanti al contratto asseritamente simulato, non avrebbero avuto l’effetto recuperatorio della proprietà ma, al limite, solo quello di paralizzare la
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domanda proposta dall’attrice . Ciò, peraltro, in aggiunta all’ulteriore argomentazione della rinuncia al credito da parte della ex moglie divorziata NOME per effetto della scrittura di transazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso principale e per l’inammissibilità di quello incidentale .
13 . Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivo reso oggetto di discussione tra le parti in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. laddove in riferimento all’eccepita simulazione la sentenza non ha dato rilevanza alla documentazione prodotta così come alle testimonianze dedotte, violazione o falsa applicazione di norme di diritto laddove ne lla sentenza impugnata si ritiene l’irrilevanza della natura simulata dell’atto di acquisto dell’immobile non applicabile l’articolo 2724, comma uno, c.c.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto laddove nella sentenza impugnata si ritiene l’irrilevanza del titolo dedotto in giudizio e conseguentemente non applicabile la legge numero 47 del 1985 e successive modificazioni in materia di nullità di atti pubblici e trasferimenti di immobili viziati da abusi.
Il ricorso incidentale condizionato della COGNOME ripropone la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo di vendita.
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Il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 369 , comma 2, n. 2, cpc.
Il ricorrente, infatti, pur avendo attestato che la sentenza impugnata, gli è stata notificata il 19 aprile 2019 non ha depositato la relata di notifica della medesima sentenza al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta il 18 giugno 2019, quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta l’11 gennaio 2019 .
La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente (come nella specie) od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.)
Nella specie la notifica della sentenza non è stata prodotta neanche dalla controparte, sicché non può trovare applicazione neanche l’interpretazione secondo la quale: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso per cassazione contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Sez. U., Sentenza n. 10648 del 2017).
Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, considerato che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore, come si è visto.
Il suddetto principio è stato confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in molteplici occasioni e anche di recente il supremo collegio ha affermato che: La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione
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ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01).
Infine deve evidenziarsi che di recente questa Corte ha anche escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
Si è detto, infatti, che tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024, Rv. 671683 – 01).
Il ricorso è improcedibile con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, liquidate come in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità sono invece compensate nei confronti della controricorrente NOME COGNOME che ha proposto un controricorso adesivo al ricorso principale chiedendo il suo accoglimento.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Il ricorso incidentale è inefficace dovendosi dare continuità al seguente principio: In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma
2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). (Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021, Rv. 661757 – 01).
8. Ciò peraltro implica la non sussistenza dei presupposti per il “raddoppio” del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dPR 115/2002 nei confronti del controricorrente/ricorrente incidentale (condizionato).
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente e ricorrente incidentale NOME COGNOME che liquida in euro 4000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, spese compensate nei confronti dell’altra controricorrente NOME COGNOME.
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 16 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
Ric. 2019 n. 20549 sez. S2 – ud. 16/01/2025