Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20555/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa la procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE oggi incorporata in RAGIONE_SOCIALE FALLIMENTO NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 697/2023 depositata il 13/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la Banca Regionale Europea s.p.a. conveniva in giudizio NOME COGNOME per la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal convenuto con la moglie NOME COGNOME a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del primo quale fideiussore di RAGIONE_SOCIALE successivamente dichiarata fallita, allegando che:
-il fondo era stato costituito dopo il rilascio della fideiussione con cui era stato garantito un mutuo per 1.700.000,00 di euro accordato nella stessa data dalla banca alla società poi fallita, importo poi ridotto a 1.000.000,00 di euro;
-nel fondo erano stati conferiti immobili del fideiussore;
-nei confronti della società debitrice, decaduta dal beneficio del termine per la restituzione del prestito, e dei plurimi fideiussori, la banca aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il residuo dovuto di quasi 800 mila euro, che però non era stato pagato;
si costituiva NOME COGNOME chiedendo il rigetto della domanda, controdeducendo in particolare che:
-non aveva conferito nel fondo tutti i propri immobili;
-nulla aveva allegato la banca sulla situazione patrimoniale degli altri fideiussori pure obbligati al medesimo titolo;
-la crisi della società era iniziata solo quattro anni dopo la costituzione del fondo;
nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento di NOME COGNOME con conseguente interruzione del processo;
la causa veniva riassunta dalla banca nei confronti sia di NOME COGNOME sia della relativa Curatela, rimasta contumace;
il Giudice disponeva quindi la chiamata in causa di NOME COGNOME che si costituiva aderendo alle difese svolte dal marito NOME COGNOME
il Tribunale accoglieva la domanda, in particolare sottolineando che il processo non avrebbe dovuto essere interrotto e che comunque era persistente la dirimente legittimazione attiva del creditore individuale, posta l’estraneità del Fallimento riguardo ai rapporti relativi al fondo patrimoniale;
la Corte di appello respingeva il gravame osservando, per quanto qui ancora di utilità, «il persistere dell’interesse del singolo creditore, in questo caso…la cessionaria del credito tutelato, che ha agito in revocatoria a coltivare l’azione nel giudizio instaurato, non avendo il Curatore mostrato alcun interesse a sostituirsi nella posizione dello stesso ex art. 66 legge fallimentare -ciò a prescindere che l’azione ex art. 2901 cod. civ. sia stata esperita per la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale o di un altro qualsiasi atto negoziale rientrante nell’ambito di applicazione della revocatoria ordinaria»;
avverso questa decisione propongono ora ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando un motivo unico.
resiste con controricorso solo RAGIONE_SOCIALE creditrice cessionaria ultima e, per essa, la procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato rispettiva memoria.
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, cod. civ., e dell’art. 66, legge fallimentare, poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la legittimazione concorrente del creditore individuale una volta intervenuto il richiamato fallimento, laddove avrebbe, invece, dovuto affermare la legittimazione attiva esclusiva della Curatela, in applicazione del principio della par condicio creditorum .
Considerato che
il ricorso è improcedibile;
la difesa dei ricorrenti:
-ha allegato che la sentenza impugnata è stata notificata il 17 luglio 2023, laddove la decisione in parola risulta pubblicata il 13 luglio 2023;
-non ha prodotto, nel termine perentorio previsto, la relata di notifica della sentenza oggetto d’impugnazione, che non è stata esibita neppure da parte controricorrente (tra le produzioni di entrambe le difese vi è solamente la sentenza di appello): in particolare il documento B sul punto richiamato nelle memorie della difesa ricorrente (anzi i due documenti B) sono costituiti dalla decisione e relativa attestazione di conformità, ma non recano la documentazione della notifica con relativa relata;
-ha notificato il ricorso il 13 ottobre 2023, ovvero il 61mo giorno, non oggetto di proroghe, dalla data di pubblicazione della sentenza gravata;
il ricorso non è quindi procedibile ai sensi dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ., senza che rilevi la concorde indicazione del tempo
della notifica in parola ad opera della controricorrente, trattandosi di profilo di ordine pubblico processuale indisponibile dalle parti (Cass., 05/10/2015, n. 20883, Cass., 07/06/2021, n. 15832, Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349, che sottolinea l’impegno di ‘autoresponsabilità’ processuale della parte quando dichiara l’intervenuta notifica della sentenza impugnata, e Cass., 22/10/2024, n. 27313);
come osserva Cass., n. 27313 del 2024, cit. (pagg. 11 e seguenti), «il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d’ufficio, né può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr. Cass., SU, n. 9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. nn. 17014 e 19475 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione di un’altra parte. Chiarissima, in tal senso, è l’affermazione di Cass., SU, n. 21349 del 2022, laddove spiega che ‘Non può condividersi l’affermazione, contenuta nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell’improcedibilità sarebbe inapplicabile quando “la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (…) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l’adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell’ufficio al riguardo” . Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale –
della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione ( ex plurimis , Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009)’. 2.3.1. In altri termini, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmente preordinata all’immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante, dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato: tanto giustifica la già spiegata efficacia sanzionatoria della declaratoria di improcedibilità. 2.3.2. È stato insegnato pure che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi, altrimenti, in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017). Infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono. 2.3.3. Va rimarcato, inoltre, che, giusta la recente Cass. n. 19475 del 2024, ‘In tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che
non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia’»;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16/6/2025