Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29258 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24045/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, COGNOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrenti –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di VENEZIA n. 1468/2022 depositata il 28/06/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 17/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, che successivamente uscirà dal processo, per ottenere la cessazione delle immissioni sonore da RAGIONE_SOCIALE di condizionamento, e il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 844 e 2043 cod. civ.;
d opo l’espletamento di due consulenze tecniche di ufficio , con sentenza n. 731/2019 del Tribunale di Venezia, la domanda venne accolta con condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, liquidati in oltre trentamila euro per ciascun coniuge, oltre interessi come meglio in motivazione della appena richiamata sentenza;
l ‘appello della RAGIONE_SOCIALE è stato, nel ricostituito contraddittorio delle parti, soltanto in parte accolto (con riferimento al solo quinto motivo di gravame, inerente agli interessi e alla rivalutazione sulla somma capitale) dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1468 del 28/06/2022, con esclusione della manleva;
avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE;
resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, nonché i coniugi COGNOME e COGNOME;
la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
risulta il deposito di memorie da entrambe le parti per l’adunanza del 17/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che:
i motivi di ricorso sono così rubricati:
primo motivo, nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ., sul punto attinente a l rigetto del motivo primo dell’appello;
secondo motivo, nullità della sentenza per errata percezione dell’oggettivo contenuto delle risultanze e conclusioni del secondo elaborato peritale in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 I° co. nr. 4 cod. proc. civ.;
terzo motivo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle risultanze e conclusioni del primo elaborato peritale (consulenza tecnica di ufficio depositata il 28/11/2013), in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ.;
quarto motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2697 cod. civ . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. sul punto attinente al rigetto del motivo secondo dell’appello;
quinto motivo, nullità della sentenza per omesso esame ed omessa pronuncia sul terzo motivo di appello (in ordine al mancato accertamento della sussistenza del danno-conseguenza) in violazione dell’art 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ.;
sesto motivo, nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 161 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato accertamento del danno-conseguenza oggetto del motivo terzo dell’appello;
settimo motivo, violazione e (o) errata applicazione dell’art. 2059 cod. civ . in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. sul punto attinente a l rigetto del motivo terzo dell’appello relativamente al risarcimento del danno biologico;
ottavo motivo, nullità della sentenza ex artt. 132, comma 2, n. 4 e 161 cod. proc. civ. per omessa o solo apparente motivazione sul punto attinente al rigetto del motivo quarto dell’appello in ordine all’adozione del criterio di liquidazione in base ai valori O.M.I. nonché per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 1226 cod. civ. per manifesta incongruità e (o) manifesta sproporzione del criterio adottato ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;
nono motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4 comma 2 D.M. n. 55/2014, in ordine alla condanna alle spese pronunciata, nonostante l’unicità di interessi e di difesa, sia in favore di RAGIONE_SOCIALE sia in favore dei coniugi COGNOME ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;
non è necessario dare conto partitamente di tutte le censure;
parte controricorrente ha proposto specifica questione attinente al deposito della copia notificata della sentenza impugnata;
il Collegio non ha rinvenuto, invero, la detta copia notificata, negli atti cartacei e in quelli depositati telematicamente, in quanto in atti vi è una copia della sentenza con attestazione di conformità da parte dell’AVV_NOTAIO ma dalla quale non risulta la data di notifica del provvedimento, ai fini della verifica del rispetto dell’adempimento di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, codice di rito;
la ricorrente stessa dichiara espressamente -alla seconda pagina del ricorso -che la sentenza impugnata, depositata in data 28/06/2022, le venne notificata in data 7/07/2022;
il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 28/06/2022, poiché la notifica è stata effettuata il 6/10/2022 e quindi il termine breve sarebbe comunque scaduto il 27/09/2022;
non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. U n. 8312 del
25/03/2019, Rv. 653597 -02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità;
secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa ovvero la suddetta relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr., in proposito, da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 6/07/2022, Rv. 665188 -01 e 02: « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art.
369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio »);
alla mancata produzione della copia notifica della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.;
il ricorso della RAGIONE_SOCIALE deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile;
le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente;
nulla per le spese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME che sono rimasti intimati;
stante l’improcedibilità dell’impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impug nazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di