Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1280 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1280 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3301/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore generale NOME COGNOME giusta procura del notaio COGNOME in Roma del 2.4.2001, rep. n. 88770, racc. n. 29718, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.4285/2022 depositata il 21.6.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 1937/2015 accoglieva la domanda proposta da NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, dichiarando le attrici proprietarie per usucapione di una porzione di 348 mq della particella 1194 del foglio 25 del catasto terreni del Comune di Monterotondo, meglio identificata nella CTU espletata, condannando la convenuta alle spese processuali.
Impugnata la sentenza di primo grado dalla soccombente, contrastata dalle originarie attrici, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4285 del 21.6.2022, rigettava l’appello e condannava parte appellante alle spese di secondo grado.
Avverso tale sentenza, indicata erroneamente nel ricorso e nel controricorso come non notificata, ma in effetti notificata il 22.6.2022, ha proposto ricorso alla Suprema Corte affidandosi a tre motivi la RAGIONE_SOCIALE Monterotondo RAGIONE_SOCIALE, ed il ricorso è stato notificato il 23.1.2023 a NOME COGNOME NOME ed COGNOME NOME che resistono con controricorso notificato l’1.3.2023, e che il 17.11.2023 hanno depositato la copia della sentenza impugnata notificata al legale domiciliatario della controparte.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 12.12.2023.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c. per mancato deposito tempestivo della copia della sentenza impugnata notificata a cura di parte ricorrente.
Benché nel ricorso e nel controricorso la sentenza impugnata n.4285/2022 del 21.6.2022 della Corte d’Appello di Roma sia stata indicata come non notificata, i controricorrenti il 17.11.2023, e quindi non entro venti giorni dalla notifica del ricorso avversario avvenuta il 23.1.2023, hanno depositato la copia della sentenza notificata al legale domiciliatario della parte ricorrente nel giudizio di appello, avv. NOME COGNOME a mezzo pec, con le ricevute di consegna e di accettazione e col messaggio di invio a mezzo pec avente nell’oggetto la suddetta sentenza con richiesta di pagamento delle spese processuali, e tale notifica é avvenuta in data 22.6.2022, per cui il ricorso alla Suprema Corte avvenuto il 23.1.2023, è tardivo per superamento del termine di 60 giorni dell’art. 325 comma 2° c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, la cui documentazione risulta tempestivamente depositata dalle controricorrenti ex art. 372 c.p.c..
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 9004 del 2009, il vizio, rilevabile d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della decisione impugnata con la relata di notificazione, non è sanato dalla mancata contestazione sull’osservanza del termine breve per l’impugnazione ad opera del controricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione (vedi da ultimo Cass. 24.10.2023 n. 29490; Cass. sez. lav. 12 febbraio 2020 n.3466). Le sezioni unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell’art. 369, comma 1, (venti giorni dall’ultima
notifica del ricorso), circostanza non verificatasi nella presente fattispecie.
La circostanza che la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo pec, peraltro accompagnata dalle ricevute di consegna ed accettazione e non ai sensi dell’art. 9 della L. n. 53 del 1994 non ha determinato l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità/irritualità, che é stata sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto il testo integrale della sentenza impugnata é stato portato a conoscenza dell’attuale parte ricorrente, con conseguente idoneità a far decorrere il termine breve d’impugnazione (Cass. ord. 23606/2022; Cass. ord. n. 16778/2023).
All’improcedibilità segue la condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.12.2023