Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21765-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. cronologico 5749/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 01/07/2021 R.G.N. 4536/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con decreto 1 luglio 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 98 l. fall., da NOME COGNOME allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, dal quale era stato escluso il credito, insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., di € 62.581,71 a titolo di T.f.r. e di € 14.611,70 a titolo di ultime tre retribuzioni e altri emolumenti.
Preliminarmente ravvisata la tempestività dell’opposizione, esso ne ha tuttavia ritenuto l’infondatezza per mancanza di prova dell’effettività del rapporto di lavoro, sulla sola base formale della produzione del NUMERO_DOCUMENTO, di tre buste paga e dell’estratto contributivo, senza deduzione di idonea prova orale, a fronte de ‘gli sviluppi dell’indagine a carico dell’opponente per i reati di bancarotta fraudolenta fondati sull’asserito ruolo di amministratore di fatto della società e tuttavia privi di valenza probatoria -allo stato -in questa sede civile’ , onerante il lavoratore della prova del ‘l’entità dell’attività svolta, quanto ad orario e a giorni lavorativi, nonché’ del ‘l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa’ : invece, mancata;
con atto notificato il 30 luglio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi;
con atto comunicato il 1° settembre 2023, il AVV_NOTAIO delegato dal Presidente di Area ha formulato, a norma dell’art. 380 bis , primo comma c.p.c., una sintetica proposta di definizione del giudizio per essere stato il ricorso, notificato come sopra, depositato il 30 agosto 2021, oltre il termine
prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma c.p.c.;
con istanza 11 ottobre 2023, sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale in data 10 ottobre 2023, il lavoratore ha richiesto la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis , secondo comma c.p.c., per cui è stata fissata l’odierna adunanza;
entrambe le parti hanno comunicato memoria finale; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art.
380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorso, notificato il 30 luglio 2021, è stato depositato il 30 agosto 2021, oltre il termine prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma c.p.c.;
in tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, ai giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall’art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l’oggetto (Cass. S.U. 24 novembre 2009, n. 24665; Cass. S.U. 5 maggio 2017, n. 10944; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3436; Cass. 9 maggio 2022, n. 14579);
in ordine alla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis , terzo comma c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale
tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. S.U. 27 settembre 2023, n. 27433; Cass. S.U. 13 ottobre 2023, n. 28540);
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell’incidentale condizionato, la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, la condanna ad una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo com ma c.p.c., oltre che ad una somma di denaro in favore della cassa ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi, in € 4.000,00 per compensi professionali, in € 2.000,00 ai sensi degli artt. 380 bis e 96, terzo comma c.p.c. e € 2.500,00 ai sensi degli artt. 380 bis e 96, quarto comma c.p.c., oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 marzo 2024