Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5045 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5045  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
OGGETTO:
impugnazione di testamento  – improcedibilità del ricorso
R.G. 14689/2018
C.C. 9-2-2024
sul ricorso n. 14689/2018 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  c.f.  CODICE_FISCALE, rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO COGNOME, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME NOME
intimato avente a oggetto la sentenza n. 32/2018 della Corte d’appello di Torino depositata il 3-1-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-22024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.I fratelli NOME e NOME COGNOME hanno convenuto avanti il Tribunale di Alessandria la sorella NOME COGNOME e il padre NOME COGNOME, formulando domanda di accertamento della falsità del testamento della madre NOME COGNOME, con il quale era stata nominata erede universale la figlia NOME; hanno chiesto che fosse accertata la loro qualità di eredi legittimi della madre e la convenuta NOME COGNOME fosse condannata a restituire i beni dell’eredità della madre, chiedendo in via subordina ta l’accertamento dell’incapacità della testatrice ex art. 591 cod. proc. civ. e in ulteriore subordine l’annullamento del testamento per captazione della volontà della testatrice da parte della figlia NOME NOME art. 624 cod. civ.
Si è costituita la convenuta NOME COGNOME, chiedendo il rigetto della  domanda  e  in  via  subordinata  chiedendo  che,  accertate  le donazioni della madre ai figli NOME e NOME, si dichiarasse che nessun diritto  avevano  gli  stessi  nei  suoi  confronti.  Si  è  costituito  NOME COGNOME rappresentato dal tutore dichiarando di rimettersi alla decisione  del  Tribunale  e  comunque  chiedendo  di  partecipare  alla successione legittima.
Istruita la causa, con sentenza n.804/2014 depositata il 4-8-2014 il  Tribunale di Alessandria ha rigettato le domande, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta NOME COGNOME e compensandole tra le altre parti.
2.Ha proposto appello NOME COGNOME, al quale ha resistito NOME COGNOME, mentre le altre parti costituite in primo grado sono rimaste contumaci.  L a  Corte  d’appello  di  Torino  con  sentenza  n.32/2018 pubblicata il 3-1-2018 ha integralmente rigettato l’appello , condannando  l’appellante  alla  rifusione  delle  spese  di  lite  a  favore dell’appellata costituita.
La sentenza, premesso che non era stato censurato il rigetto della domanda volta a ottenere la dichiarazione di falsità del testamento, ha respinto le doglianze dell’appellante in ordine alla mancata ammissione di consulenza medico legale d’ufficio e alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, in quanto era stata acquisita significativa documentazione medica e vi erano elementi oggettivi che davano la prova che la testatrice non si trovava in stato di incapacità naturale permanente; ha aggiunto che non era stata allegata alcuna circostanza indicante che la stessa al momento della redazione del testamento si trovasse in condizione psico-fisica tale da pregiudicarne le capacità.
3.NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  avverso  la sentenza, sulla base di sette motivi, notificandolo in data 8-5-2018 a NOME e NOME COGNOME anche quali eredi di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’udienza ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito  della  camera  di  consiglio del  9-2-2024  la  Corte  ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 .Con il primo motivo, rubricato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione agli artt. 624 c.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. L’incapacità e la captazione della volontà del testatore con riferimento alla mancata ammissione delle istanze istruttorie anche in relazione alla perizia grafologica svolta sulla scheda testamentaria’, la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che non fosse stato impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di accertamento di falsità del testamento olografo.
2 .Con il secondo motivo, ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. anche con riferimento alla condizione di incapacità naturale’ la  ricorrente  lamenta  che  la  sentenza  impugnata  abbia ritenuto  la  documentazione  medica  prodotta  sufficiente  tanto  da rendere superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria.
3. Con il terzo motivo, ‘ violazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione del disposto normativo in ordine ad altro aspetto in relazione al giudizio riguardante l’onere della prova con riferimento alla mancata ammissione di consulenza medicolegale’, la ricorrente lamenta che il contesto concreto non sia stato esaminato da consulente tecnico che avesse le conoscenze specifiche per valutare la situazione clinica nel caso concreto, nonostante la consulenza tecnica possa costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche.
4.Con il quarto motivo, ‘ violazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione del disposto normativo in ordine ad altro aspetto con riferimento al giudizio riguardante l’onere della prova. Le prove per interpello e testi dedotte con particolare riferimento alla richiesta di annullamento del testamento per incapacità ex art. 591 c.c. e per captazione’, la ricorrente lamenta che siano state ritenute non ammissibili le prove per testi volte a dimostrare la captazione.
5.Con il quinto motivo, ‘ violazione ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c.: falsa applicazione  in  ordine  alla erronea  interpretazione  della  domanda  di riduzione  ex  art.  533  c.c.’ , la  ricorrente  lamenta  che  la  sentenza impugnata abbia ritenuto che non fosse stata da lei proposta domanda di riduzione; sostiene che aveva chiesto l’accertamento della qualità di erede legittima e, in conseguenza di tale declaratoria, la restituzione, ossia la riduzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte.
6.Con il sesto motivo, testualmente rubricato ‘ violazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.: falsa applicazione del disposto normativo in ordine alla valutazione ed analisi della documentazione  prodotta dalla esponente  attestante  la  incapacità  della  esponente’, la  ricorrente censura  la  lettura  eseguita  dalla  sentenza  della  documentazione prodotta, in quanto tale documentazione costituiva principio di prova per la dimostrazione dello stato psico-fisico della testatrice.
7.Con il settimo motivo, ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Riforma della sentenza sul punto spese liquidate in entra mbi i gradi di giudizio’ , la ricorrente chiede che, in conseguenza dell’accoglimento del gravame, vi sia nuova statuizione sulle spese legali.
8.Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La ricorrente dichiara alla pag. 2 del ricorso che la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 32/2018 è stata notificata su istanza dell’AVV_NOTAIO a mezzo pec il 7-3-2018 (medesima dichiarazione è contenuta nella procura speciale a margine del ricorso), ma non produce la relata di notifica. Infatti il suo doc.2, al quale rinvia la pag.2 del ricorso, è la copia conforme della sentenza della Corte d’appello , che risulta priva della relata di notifica; la relata di notifica non è indicata nell’elenco de i documenti prodotti alla pag. 24 del ricorso, perché al n.2 è indicata la copia autentica della sentenza, aggiungendo ‘notificata in data 7.3.2018 ad istanza della signora COGNOME NOME‘ e perciò senza fare riferimento alla produzione della relata di notifica. Infatti tale relata di notifica non si rinviene né nel fascicolo della ricorrente né in quello della controricorrente, come direttamente verificato dalla Corte e attestato anche dal cancelliere nella certificazione di data 9-2-2024 inserita nel fascicolo d’ufficio.
Secondo  l’indirizzo  anche  delle  Sezioni  Unite, la  dichiarazione relativa  alla  notificazione  della  sentenza  impugnata  contenuta  nel
ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ -l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-7-2022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per tutte). L ‘effetto della mancata produzione è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. L 12-2-2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22-7-2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte).
E’ stato altresì posto il principio secondo il quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo, al quale tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice di accertarne la tempestività in relazione al
termine di cui all’art. 325 co.2 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-3 30-42019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17066 Rv. 628539-01). Però nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile  neppure  sulla  base  di  tale  prova  di  resistenza,  perché  il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso è superiore a sessanta giorni, essendo stato il ricorso notificato in data 8-5-2018 a fronte di sentenza pubblicata il 3-1-2018.
9.In  applicazione  del  principio  della  soccombenza  le  spese  del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della ricorrente.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater  d.P.R.  30  maggio  2002  n.  115  si  deve  dare  atto  della sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna  la  ricorrente  alla  rifusione  a  favore  della  controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono  ex  art.13  co.1-quater  d.P.R.  30  maggio  2002  n.115  i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione