Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30144 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27895/2020 R.G. proposto da :
PRIVITERA NOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, PRIVITERA COGNOME NOME e PRIVITERA NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.1224/2020 depositata il 14.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5126/2016 del 12.10.2016 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento delle domande proposte da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente seconda moglie separata e figli del defunto COGNOME NOME, nei confronti di COGNOME NOME (fratello di COGNOME NOME) e COGNOME NOME (moglie di COGNOME NOME), così disponeva:
dichiarava la simulazione assoluta dell’atto pubblico del AVV_NOTAIO COGNOME dell’1.2.1980 (data effettiva corretta in secondo grado 27.9.1979), col quale i convenuti avevano apparentemente acquistato da COGNOME NOME alcuni immobili siti in Catania, San Giovanni La Rena, dichiarava la simulazione dell’atto pubblico del 25.2.1982 del AVV_NOTAIO, dell’atto pubblico del 23.3.1983 del AVV_NOTAIO, dell’atto pubblico del 27.3.1981 e successivo atto di rettifica del 2.11.1981 del AVV_NOTAIO, dell’atto pubblico del 2.11.1981 del AVV_NOTAIO e dell’atto pubblico dell’1.2.1980 del AVV_NOTAIO, coi quali i convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano apparentemente acquistato gli immobili siti in INDIRIZZO INDIRIZZO ed il fondo sito in Belpasso, contrada INDIRIZZO e INDIRIZZO, dissimulando gli stessi acquisti in realtà effettuati da COGNOME NOME;
dichiarava che COGNOME NOME in proprio e nella qualità, aveva acquistato la proprietà del palazzo di Catania, INDIRIZZO,
condannando COGNOME NOME e COGNOME NOME al rilascio dei suddetti immobili liberi da persone e cose in favore di parte attrice;
rigettava la domanda dell’attrice di condanna dei convenuti al risarcimento del danno commisurato alle rendite riscosse da quegli immobili;
rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME;
condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME alle spese processuali.
Appellata la sentenza di primo grado da COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte d’Appello di Catania, nella resistenza degli originari attori, con la sentenza n.1224/2020 del 9/14.7.2020 rigettava l’appello, disponendo la correzione di due errori materiali della sentenza di primo grado, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali di secondo grado, da distrarre in favore dei legali antistatari degli appellati, avvocati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza, asseritamente notificata il 30.7.2020, hanno proposto ricorso a questa Corte, notificato il 29.10.2020, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a sei motivi, ed hanno resistito con controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed entrambe le parti nell’imminenza dell’adunanza camerale del 14.11.2024 hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Rileva la Corte d’ufficio che il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 comma 2° n. 2) c.p.c. per il mancato deposito, entro venti giorni dalla notifica del ricorso del 29.10.2020, della copia notificata della sentenza impugnata, che i ricorrenti sostengono, ma non provano, essere avvenuta il 30.7.2020 (vedi certificazione acquisita dalla cancelleria della sezione del 14.11.2024), avendo il legale dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, allegato al ricorso solo la copia con attestazione di conformità al corrispondente atto in formato digitale estratto dal
fascicolo informatico n. 210NUMERO_DOCUMENTO RG della Corte di Appello di Catania sezione civile, e non la copia notificata ai ricorrenti della sentenza impugnata, copia che neppure risulta prodotta dai controricorrenti, o acquisita successivamente alla scadenza del suddetto termine.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 9004 del 2009, il vizio, rilevabile d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della decisione impugnata con la relata di notificazione, non è sanato dalla mancata contestazione sull’osservanza del termine breve per l’impugnazione ad opera del controricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione (vedi da ultimo Cass. 24.10.2023 n. 29490; Cass. sez. lav. 12 febbraio 2020 n.3466).
Le sezioni unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell’art. 369, comma 1, (venti giorni dall’ultima notifica del ricorso), circostanza non verificatasi nella presente fattispecie.
Avendo i ricorrenti ammesso nell’atto introduttivo di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, con conseguente decorrenza del termine breve d’impugnazione di 60 giorni, ma senza provare di avere effettivamente ricevuto quella notifica il 30.7.2020, occorre verificare, data la funzione dell’adempimento procedurale imposto dall’art. 369 comma 2° n. 2) c.p.c., se sia stato rispettato il termine breve d’impugnazione davanti a questa Corte a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, ma la pubblicazione è avvenuta il 14.7.2020, per cui il termine per proporre ricorso in Cassazione scadeva il 13.10.2020,
mentre il ricorso è stato notificato solo in data 29.10.2020, per cui il vizio procedurale non è superabile.
Il rilievo d’ufficio del vizio procedurale fa ritenere infondata e da respingere la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dai controricorrenti.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per imporre un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Respinge la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dai controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per imporre un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2024