Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 10/2022 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , corrente in Comiso (RG), INDIRIZZO, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in INDIRIZZO
COGNOME NOME , nato a RAGIONE_SOCIALE (RG) il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , nata a Comiso (RG) il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , nata a Comiso (RG) il DATA_NASCITA ed ivi residente in INDIRIZZO c.f. CODICE_FISCALE e COGNOME NOME , nata a RAGIONE_SOCIALE (RG) il DATA_NASCITA e residente in Comiso (RG) INDIRIZZO c.f. CODICE_FISCALE, tutti rappresentati e difesi, come da procura i n calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE Catania, con studio in INDIRIZZO c.f. CODICE_FISCALE
COGNOME NOME , nata a Comiso (Rg), il DATA_NASCITA ed ivi residente nella INDIRIZZO, C.F.: CODICE_FISCALE difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con studio nella INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliata in Roma pre sso lo studio dell’AVV_NOTAIO, nella INDIRIZZO
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , corrente in RAGIONE_SOCIALE (Rg), nel INDIRIZZO, P.IVA P_IVA, (di seguito Bapr) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale per atto separato in calce al presente a tto dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), elett. dom. in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, nella INDIRIZZO -(C.F.:CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente
RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in INDIRIZZO, C.F. e P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di
RAGIONE_SOCIALE società unipersonale con sede legale in Conegliano INDIRIZZO
– intimata –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, sezione prima civile, n. 1680/2021, pubblicata il 2/8/2021 NRG NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1) Con decreto ingiuntivo n. 454/2013 è stato ingiunto a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME il pagamento dell’importo complessivo di € 260.384,66, a titolo di saldo debitore, alla data del 04.01.2011, del c/anticipi n. 113256103 e del c/c 128430.
Con l’atto di opposizione la RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha eccepito la mancata prova del credito, non avendo la RAGIONE_SOCIALE, in sede monitoria, prodotto alcun estratto conto relativo ai due rapporti azionati; ha altresì eccepito che i due rapporti non avevano avuto origine nel 2004 bensì negli anni 80′ con diverse codifiche e che sin dall’inizio la banca aveva applicato voci mai pattuite o previste da clausole nulle (capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, illegittimo tasso ultralegale degli interessi, superamento dei tassi soglia, illegittima applicazione di cms).
Gli opponenti COGNOME e la COGNOME e l’opponente COGNOME nei loro atti di opposizione hanno sollevato eccezioni simili a quelle della debitrice principale.
Con sentenza n. 408/2018 notificata il 6.6.2018, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato le opposizioni affermando che la RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto i contratti del 2004
relativi ai conti di cui al d.i. opposto, nonché gli estratti conto; ha escluso che vi fosse la prova dell’unitarietà tra altri conti correnti e quello n. 113256103; diversamente, per il conto c/c n. 128430 ha ritenuto: che il conto fosse risalente almeno al dicembre 1993; che vi fossero in atti gli estratti conto dal 1993 al 1999 e dal 2004; che le nullità fossero state dedotte in modo del tutto generico; che non fosse stata provata la consistenza delle somme percepite dalla banca in ragione delle clausole nulle.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l’usurarietà dei tassi non fosse stata adeguatamente allegata, che la capitalizzazione degli interessi fosse legittima in quanto prevista nei contratti del 2004 e che l’applicazione delle cms non fosse illegittima in quanto approvata per iscritto.
Con tre separati atti, tutti notificati il 6.7.2018, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, gli eredi del fideiussore NOME COGNOME (e, cioè, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) unitamente a COGNOME NOME, e COGNOME NOME, hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Si è costituita in ciascun procedimento la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi si è anche costituita la RAGIONE_SOCIALE, in persona della sua procuratrice, la RAGIONE_SOCIALE.
Riuniti i tre appelli, la Corte d’Appello di Catania li ha tutti respinti, considerando nuova e tardiva la deduzione della RAGIONE_SOCIALE secondo cui il contratto risalente al 1993 era privo di forma scritta, ritenendo generiche le doglianze circa la cms e la capitalizzazione trimestrale e osservando che non avendo la correntista contestato il saldo debitorio per errori di calcolo, ma per applicazione di clausole nulle, la RAGIONE_SOCIALE non aveva l’ onere di produrre tutti gi e/c.
La Corte ha ritenuto infondati anche gli altri appelli per ragioni simili.
Gli appellanti hanno proposto ricorso in Cassazione, la RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi (diretti a negare la tardività delle sue contestazioni, a sostenere l’obbligo della Corte d’Appello di pronunciarsi sulla nullità delle clausole
e a contestare l’erronea interpretazione degli atti giudiziari da parte della Corte), i sig.ri COGNOME e la sig.ra COGNOME con tre motivi (sostenendo l’erronea statuizione del Tribunale in ordine alla tardività della loro domanda di nullità delle fideiussioni e in ordine alla tardività dell’ eccezione di nullità delle condizioni economiche e contestando la decisione della Corte circa l’assenza di necessità della produzione degli e/c da parte della RAGIONE_SOCIALE) e la sig.ra COGNOME con un motivo (circa l’ erronea interpretazione degli atti giudiziari da parte della Corte).
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono improcedibili, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., per mancato deposito della notifica della sentenza.
Nei loro atti i ricorrenti danno atto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non depositano la relata di notifica, né danno atto di aver effettuato una tale produzione (nei ricorsi si parla solo del deposito della sentenza).
Né la relata di notifica risulta prodotta dalle parti controricorrenti.
Inoltre, la notifica dei ricorsi non supera la prova di resistenza (calcolando il termine ex art. 325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza).
L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante della Cassazione.
Secondo Cass. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, ‘ nel giudizio di cassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-‘.
Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: ‘ nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine “lungo” ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), si applica il termine “breve” ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l’onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato ‘.
Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del 20/06/2024 (‘ In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo ‘), Cass. civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (‘ In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l’onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l’avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all’art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l’avvenuta notifica, senza depositare la
relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso ‘), Cass. civ., sez. II, n. 10676 del 23/04/2025 (‘ Se il ricorrente non deposita copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall’art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistente dichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata ‘).
2) I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati improcedibili.
Le spese per ciascun ricorso seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibili i ricorsi e condanna ciascuna delle tre parti ricorrenti a rimborsare alla parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in € . 4.500 ciascuno, oltre a € . 200 ciascuno, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle tre parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME