Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20036/2021 r.g. proposto da:
L’RAGIONE_SOCIALE (P. IVA P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, con sede legale in Città di Castello (PG), INDIRIZZO rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso , dall’Avv. NOME COGNOME, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore Dott.ssa NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in atti
–
contro
ricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE a socio unico in RAGIONE_SOCIALE (P. IVA P_IVA, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, con sede legale in Bologna (BO), INDIRIZZO , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME per procura in atti.
-controricorrente adesivo –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 14.4.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato gli appelli principali ed incidentali proposti contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 947 del 27 marzo 2018, dichiarando integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione dal Tribunale di Bologna, la curatela fallimentare aveva infatti convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fossero dichiarate inefficaci, ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., le seguenti due alienazioni, intervenute tramite: (a) il contratto del 28 ottobre 2008, con cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di euro 270 mila il terreno sito in Comune di Todi, frazione INDIRIZZO; (b) il successivo contratto del 3 agosto 2009, con cui la prima acquirente NOME RAGIONE_SOCIALE aveva rivenduto a RAGIONE_SOCIALE subacquirente, parte del terreno sub a) per il prezzo di euro 308.333,00.
Con preliminare del 28 febbraio 2006 (data corretta a mano sul contratto in ’11 marzo 2006′) RAGIONE_SOCIALE aveva in realtà già promesso di vendere a RAGIONE_SOCIALE un lotto di terreno edificabile sito a circa 16 km dal centro di Todi (PG), in località INDIRIZZO. Con lo stesso preliminare RAGIONE_SOCIALE si era impegnata ad affidare alla RAGIONE_SOCIALE l’appalto per la costruzione di un centro commerciale sul fondo predetto. Il prezzo convenuto
era di complessivi euro 1,5 milioni, di cui euro 750 mila quale corrispettivo per l’appalto ed altrettanti quale prezzo del terreno.
L’RAGIONE_SOCIALE versava alla RAGIONE_SOCIALE un acconto di euro 150 mila.
Il 17 ottobre 2008 RAGIONE_SOCIALE stipulava invece un preliminare con NOME RAGIONE_SOCIALE, in virtù del quale quest’ultima si obbligava ad acquistare dalla prima il terreno di Pantalla per il prezzo di euro 270 mila. Con la stessa scrittura NOME RAGIONE_SOCIALE si obbligava ad alienare il predio al soggetto indicato da Commed per un prezzo non inferiore ad euro 275 mila ed a corrispondere alla promittente venditrice il 90% dell’eventuale maggior somma ricavata in sede di rivendita.
Con rogito del 28 ottobre 2008 Commed vendeva a NOME immobiliare l’immobile predetto per euro 270 mila. Il 3 agosto 2009 NOME vendeva a L’Abbondanza parte del fondo descritto al precedente paragrafo (con esclusione della particella 1207) per il prezzo di euro 308.333,00, con la precisazione che euro 150 mila venivano compensate col credito che la stessa Abbondanza aveva per la restituzione dell’acconto pagato a Commed.
Con sentenza n. 947 del 27 marzo 2018 il Tribunale di Bologna -nella contestazione delle convenute ed istruita la causa con c.t.u. e testi accoglieva le domande proposte dal fallimento.
Appellava la sentenza di primo grado RAGIONE_SOCIALE e resisteva NOME RAGIONE_SOCIALE, proponendo appello incidentale in base a due mezzi. La curatela fallimentare si costituiva, contestando tutti i motivi di impugnazione e proponendo, in subordine, domanda di condanna solidale di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (in ulteriore subordine solo di quest’ultima) al pagamento dell’equivalente pecuniario del valore dell’immobile oggetto di revoca. La curatela proponeva inoltre appello incidentale in base ad un mezzo.
La sentenza di appello descritta in epigrafe è stata dunque impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE socio unico in Liquidazione ha svolto atto di intervento ad adiuvandum del ricorso principale.
La società ricorrente ed il fallimento controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e art. 66 l. fall.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 115 , codice di rito, e dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 66 l. fall. e 2901 u.c. c.c.
3.1 Prima di scrutinare il contenuto dei motivi, occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal fallimento controricorrente.
Essa è fondata.
In effetti, dalla documentazione in atti è emerso che il deposito del ricorso notificato è avvenuto dopo venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso (notifica intervenuta in data 6.7.2021 ed il deposito è avvenuto il 29.7.2021), con conseguente improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26.3.2025