Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25661/2024 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
FALL. RE CASA IMMOBILIARE DI COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1309/2024 depositata il 11/9/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza n. 1309/2024 la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello di NOME COGNOME avverso sentenza n. 1191/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva accolto una domanda revocatoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto una vendita immobiliare.
Il Re ha proposto ricorso, dichiarando in premessa che la sentenza è stata pubblicata l’11 settembre 2024 ‘e notificata in data 25/09/2024’. Il ricorso è articolato in tre motivi, da cui il fallimento non si è difeso.
In data 31 marzo 2025 è stata emessa proposta di definizione accelerata del giudizio ex articolo 380 bis, primo comma, c.p.c., comunicata al ricorrente in data 2 aprile 2025.
Il 12 maggio 2025 il Re ha presentato istanza di decisione, per cui la causa è stata chiamata in adunanza del 30 settembre 2025, e ha poi depositato memoria.
Considerato che:
Nella proposta di definizione accelerata viene rilevato che nel ricorso si dichiara che l’impugnata sentenza è stata notificata, ma che ‘non viene prodotta la relata di notifica’ e si è comunque superato il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione rispetto alla data di notifica del ricorso, ‘desumibile dalla relata di notifica dello stesso’, il che conduce all’improcedibilità.
Nell’istanza ex articolo 380 bis , secondo comma, c.p.c. il difensore del ricorrente dichiara che in appello NOME COGNOME era difeso da un altro avvocato e che ‘il ricorrente non è stato in grado di consegnare al sottoscritto la PEC di notifica della sentenza che è stata effettuata al precedente difensore’, a ciò aggiungendo: ‘La data della notifica della sentenza, da cui evincere la eventuale tardività del ricorso …, non è stata notificata al sottoscritto difensore che al momento non è in grado di provare la data della
notificazione’; il fallimento, inoltre, ‘non ha contestato la circostanza non essendosi neppure costituito nel presente giudizio’. 2. Il ricorso risulta notificato il 25 novembre 2024, e poiché la sentenza d’appello è stata pubblicata l’11 settembre 2024 è evidente il superamento dei 60 giorni costituenti il termine breve che scatta quando viene notificata la pronuncia, in forza del combinato disposto degli articoli 325, secondo comma, e 326, primo comma, c.p.c.
Le Sezioni di questa Corte ( S.U. ord. 9005/2009 ) hanno da tempo affermato che se il ricorrente non dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata deve ritenersi che abbia fruito del termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. , mentre se per eccezione di controricorrente o per esame degli atti da parte del giudice emerge la sussistenza della notifica ai fini del decorso del termine breve, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno rispettato occorre, per eludere l’improcedibilità ex articolo 369 c.p.c., che il ricorrente abbia depositato la sentenza impugnata entro il termine 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti -contro cui è proposto ricorso previsto dal primo comma di tale norma.
Si è al riguardo precisato ( S.U. 10648/2017 ) che l’improcedibilità non ricorre quando si tratta di ‘una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica’, qualora ne risulti comunque la disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente oppure acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Si è ulteriormente posto in rilievo ( S.U. 21349/2022 ) che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un ‘fatto processuale’ -la notificazione della sentenza- idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte, impegna quest’ultima a subire le
conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.’; peraltro, anche questo arresto nomofilattico ribadisce l’esclusione della improcedibilità ex articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c. ‘quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio’.
Da ultimo Cass. sez. 3, ord. 27883/2024 ha ribadito che l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata genera l’improcedibilità del ricorso per cassazione in forza dell’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c., tranne nel caso in cui la relata di notifica sia comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente o acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
L’ancor più recente Cass. sez. 3, 11319/2025 ribadisce che, in caso di improcedibilità ex articolo 369, primo comma, c.p.c., il ricorrente ha l’onere di depositare, ex articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c., insieme alla copia autentica della pronuncia impugnata, la relazione di notifica soltanto se egli stesso, espressamente o
implicitamente, afferma che il provvedimento è stato notificato, ai fini del decorso del termine breve; questo arresto, peraltro, devia in parte dalla linea tradizionale aggiungendo se, invece, l’avvenuta notifica venga affermata da uno dei controricorrenti nel controricorso, ‘ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o quello più ampio di cui all’art. 372 c.p.c.’, per cui, se tale onere è adempiuto ed è risultata provata la tardività del ricorso, il ricorso ‘andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile’ – deduzione, questa, che appunto non è condivisibile visto l’inequivoco dettato dell’articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c., su cui si fonda anche il rilievo del controricorrente e che prevede espressamente l’improcedibilità mentre, se il controricorrente si limita ad affermare l’avvenuta notifica senza depositarne la relata, la sua allegazione non rileverà in quanto non provata, neppure ai fini della valutazione della tempestività del ricorso -asserto che esigerebbe un approfondimento, poiché in tal modo si sviluppa l’interpretazione gravando in toto il controricorrente e svuotando così il requisito, che ha tra l’altro una sostanza di accelerazione, e che quindi dovrebbe essere mantenuto sussistente -.
Orbene, nella specie non si rinviene la notifica, ma la dichiarazione che la sentenza d’appello fu pubblicata l’11 settembre 2024 e notificata il 25 settembre 2024.
Nell’ incipit , infatti, il ricorrente manifesta che la sua impugnazione ha per oggetto la sentenza n. 1309/2024 della Corte di Appello di Ancona ‘pubblicata in data 11.9.2024 … e notificata in data 25/09/2024’ (ricorso, pagina 2).
Il ricorso, datato 24 novembre 2024, figura poi notificato il 25 novembre 2024.
Ne consegue che lo sarebbe stato entro i 60 giorni di termine breve, se vi fosse stata effettivamente la notifica della sentenza.
Non si può non applicare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, il che significa che il ricorrente, con la dichiarazione inserita nel ricorso sulla esistenza di notifica della sentenza impugnata ha assunto l’onere di produrre nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. copia della sentenza munita della relata di notifica.
Onere nel caso non adempiuto.
Né il medesimo ha chiesto di essere rimesso in termini per l’ipotesi, invero prospettata solo nella istanza ex art.380 bis c.p.c., di non possederla perché, in sostanza, se la sarebbe tenuta il difensore del grado di appello, che ne era stato il destinatario all’epoca.
Il cambio del difensore, evidentemente, non esonera dalle incombenze di legge.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato fallimento svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente