Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 609 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7753/2023 R.G. proposto da:
NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti- e contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-intimati-
nonché contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2326/2022 depositata il 19/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
I fratelli NOME, NOME e NOME COGNOME a partire dai primi anni ‘ 70 hanno dato vita a un sodalizio imprenditoriale che contava numerose società operanti -in prevalenza nel continente africano ma anche in Italia ed Europa – nei settori di trasporto merci navale, in quello aereo e nella realizzazione di strade e infrastrutture, nonché nel settore immobiliare e agricolo.
Dopo la morte di NOME COGNOME, a cui è succeduta quale erede la sorella NOME COGNOME, sono sorti contrasti tra i superstiti, che hanno dato luogo a numerosi contenziosi.
Nell’ambito di queste controversie, si inserisce quella attuale.
NOME COGNOME ha stipulato infatti una transazione con una banca, ma senza il coinvolgimento degli altri soci. La banca, a seguito di tale transazione, ha ottenuto un sequestro nei confronti di tutti loro, e nel
relativo procedimento NOME COGNOME ha chiesto a sua volta un sequestro ai danni degli altri soci.
Concessa la cautela dal giudice di primo grado, essa è stata revocata in sede di reclamo.
E’ stata dunque instaurata la causa di merito, con la quale NOME COGNOME ha agito in regresso verso gli altri soci sostenendo di avere stipulato la transazione con la banca nell’interesse comune e di avere pertanto contratto debito per conto di tutti, di averlo pagato e di avere quindi diritto al regresso.
Ottenuta la chiamata in causa della moglie di NOME COGNOME (deceduto nel frattempo), i convenuti hanno concluso sostenendo di essere stati estranei alla transazione e che comunque non vi era la prova che quest’ultima avesse ad oggetto una obbligazione comune, ossia contratta nell’interesse del gruppo o della società.
Il Tribunale di Pisa ha accolto in parte la domanda, rigettandola integralmente nei confronti della terza chiamata.
La decisione è stata impugnata con due distinti atti di appello dalle parti soccombenti.
La Corte di Appello di Firenze ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, nella sostanza tuttavia confermandola. Ha in sostanza ritenuto che NOME COGNOME si è obbligato verso la banca quale cofideiussore e che in tale qualità aveva diritto di regresso verso gli altri; e la cofideiussione era provata dai documenti versati in primo grado, tra cui alcuni provenienti dagli stessi convenuti, che avevano sostanzialmente ammesso di esserne parte.
Hanno proposto ricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con due motivi di ricorso, illustrati pure da memoria, cui hanno resistito le controparti, venendo altresì notificato ricorso incidentale basato su tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi devono dirsi improcedibili. Nessuna delle parti ricorrenti, infatti, ha depositato la sentenza impugnata.
Si precisa che l ‘onere di depositare la sentenza grava anche sul la parte ricorrente incidentale, salvo che l’atto impugnato sia stato depositato dal la parte ricorrente principale, secondo il seguente principio di diritto: <> (Cass. 16548/2015).
Le spese, a tacer d’altro per la complessità della vicenda , vanno compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME