Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13551 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
RECLAMO AVVERSO ESTINZIONE DE LL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11386/2022 R.G. proposto da BANCA POPOLARE PUGLIESE RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEP.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME e dall’ NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 650/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 16 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE promosse innanzi il Tribunale di
Benevento espropriazione forzata su beni immobili in danno di NOME COGNOME;
nelle more del procedimento esecutivo, il decreto monitorio venne revocato in accoglimento di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.;
il giudice dell’esecuzione dichiarò estinta l’esecuzione;
il reclamo dispiegato ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. dalla creditrice procedente venne disatteso dal Tribunale di Benevento in composizione collegiale, con sentenza poi confermata dalla decisione in epigrafe, di reiezione dell’appello interposto se mpre dalla creditrice;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superflua l’illustrazione de l motivo di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità d i quest’ultimo ;
la RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 650/2022 della Corte d’appello d i Napoli pubblicata il 16 febbraio 2022 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il 1° marzo 2022;
la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso
di notificazione a mezzo EMAIL. senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832);
il descritto onere non risulta nella specie adempiuto;
parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio;
ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza;
invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 16 febbraio 2022, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 29 aprile 2022, elasso quindi il menzionato arco temporale;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione operata, in ragione della unitarietà dell’incarico, nella misura, complessiva e totale, specificata in dispositivo e distrazione di quest’ultima in favore dei difensori della controricorrente, i quali hanno reso dichiarazione di anticipo;
a ttesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di
questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna RAGIONE_SOCIALE, alla refusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura, complessiva e totale, di euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per dichiarazione d’anticipo resa ;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione