Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31842 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31842 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 9229/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Alessandria, depositata in data 28.1.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Alessandria avverso la cartella notificatagli in data 24.9.2018, sostenendone l’illegittimità perché emessa da RAGIONE_SOCIALE sede di Alessandria, anziché dalla sede di Bari.
Il Giudice di pace rigettò l’opposizione in quanto l’opponente non aveva dato idonea prova del proprio domicilio fiscale, diverso da quello di Alessandria. Proposto gravame dallo COGNOME, il Tribunale lo rigettò con sentenza del 28.1.2021, rilevando che RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto una visura da cui risultava che lo stesso COGNOME aveva il proprio domicilio fiscale nella città piemontese sin dal 23.9.2016; né lo stesso appellante aveva provato il contrario.
Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione NOME COGNOME affidandosi ad un solo motivo, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE. Con ordinanza interlocutoria n. 12859 dell’11.5.2023, si è disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di consentire al ricorrente di eventualmente munirsi di nuovo difensore, stante l’intervenuta cancellazione dell’AVV_NOTAIO, suo precedente difensore, dall’RAGIONE_SOCIALE ammessi al patrocinio dinanzi a questa Corte.
A i sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente si duole della decisione d’appello nella parte in cui non s’è tenuto conto del fatto
che egli, nel 2018, era residente all’estero. Da ciò consegue che il suo domicilio fiscale andava individuato in quello di ultima residenza in Italia, ossia in Molfetta, sicché la cartella avrebbe dovuto essere emessa dall’RAGIONE_SOCIALE di Bari.
2.1 -Preliminarmente, occorre evidenziare che l’ordinanza interlocutoria n. 12859/2023 è stata regolarmente comunicata al ricorrente, che non si è comunque dotato di nuovo difensore. Ciò , com’è noto, non impedisce la decisione del ricorso, stante il carattere officioso del giudizio di legittimità, essendo stata comunque garantita al ricorrente la possibilità di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa (v. Cass. n. 11300/2023).
3.1 -Ciò posto, il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 28.1.2021, che il ricorrente afferma essergli stata notificata l’11.2.2021 . La difesa del ricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti e, per di più, priva del l’attestazione di conformità .
Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: ‘ In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, nel senso che, ove il
ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanz a sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame RAGIONE_SOCIALE produzioni RAGIONE_SOCIALE parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilit à del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio’ .
Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 21349/2022).
Nella specie, ferma la causa di improcedibilità, peraltro assorbente, derivante dalla totale mancanza della stessa copia della sentenza attestata conforme dal procuratore del ricorrente, il ricorso di NOME COGNOME risulta essere stato notificato il 9.4.2021 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della
N. 9229/21 R.G.
sentenza del Tribunale di Alessandria, avvenuta in data 28.1.2021, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte.
3.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno