Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18712 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
LOCAZIONE AD USO DIVERSO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2924/2021 R.G. proposto da NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore io COGNOME, -controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3517/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 10 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME domandò al Tribunale di Nola -nelle forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità -la risoluzione del
contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione stipulato con NOME COGNOME, avente ad oggetto un immobile in Nola, INDIRIZZO;
nel resistere, l’intimato eccepì la nullità (o comunque la natura simulata) del contratto di acquisto dell’immobile intercorso tra il locatore (acquirente) e la moglie del conduttore (venditrice) poiché frutto di usura ed in violazione del divieto di patto commissorio nonché « la nullità per simulazione » del contratto di locazione, assumendo che i canoni locatizi celavano il pagamento di interessi usurari;
la domanda di risoluzione è stata accolta in ambedue i gradi di merito del giudizio;
avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
AVV_NOTAIOiderato che
con i quattro motivi di impugnazione, parte ricorrente censura la gravata decisione per:
(i) non aver dichiarato l’inutilizzabilità della prova testimoniale resa da NOME COGNOME, così incorrendo nella violazione dei limiti di prova dei negozi simulati ex art. 1417 cod. civ. (primo motivo);
(ii) omesso esame di fatto decisivo rappresentato dalle presunzioni, articolate nell’atto di appello, di simulazione del contratto di vendita del bene locato (in realtà ceduto a scopo di garanzia con versamento di prezzo che nascondeva un mutuo con patto commissorio collegato al mancato pagamento di interessi usurari) e del conseguente contratto di locazione oggetto di domanda di risoluzione (secondo motivo);
(iii) non aver dichiarato la nullità del contratto di locazione per causa illecita, costituita dal « fatto che i canoni si sarebbero dovuti pagare per saldare gli interessi usurari in maturazione sul prestito ottenuto » (terzo motivo);
(iv) non aver dichiarato la carenza di legittimazione attiva all’azione di risoluzione contrattuale di NOME COGNOME, carenza conseguente al non aver acquistato la titolarità del bene (quarto motivo);
il ricorso è improcedibile;
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 3517/2020 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 10 novembre 2020 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il 23 novembre 2020;
la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832);
il descritto onere non risulta nella specie adempiuto;
parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente;
ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte a far tempo da Cass. 10/07/2013, n. 17066 ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’) ;
invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 10 novembre 2020, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 15 gennaio 2021, elasso quindi il menzionato arco temporale;
solo per completezza argomentativa, si rileva come le doglianze formulate dall’impugnante s iano affette da manifesta inammissibilità:
(i) il primo motivo, per mancata allegazione del tempo e del modo con cui è stata innanzi al giudice di prime cure sollevata questione di inammissibilità della prova testimoniale (ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. da eccepire, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva all’assunzione della prova, pur se relativa ad una simulazione negoziale: da ultimo, Cass. 02/03/2023, n. 6312) né, a maiori, per mancata indicazione della reiterazione dell’eccezione all’atto della prec isazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e come motivo di gravame in appello;
(ii) il secondo motivo, a tacer dell’impropria evocazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si risolve nel sollecitare questa Corte ad un controllo sulla motivazione in punto di ricostruzione della quaestio facti e sul ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito: richiede cioè un sindacato sulla valutazione degli elementi indiziari (in specie, sulla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza) che concreta un tipico apprezzamento di fatto, ontologicamente discrezionale, sottratto, ove adeguatamente motivati, al vaglio di legittimità (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101);
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
(iii) le considerazioni da ultimo estrinsecate sorreggono altresì l’inammissibilità del terzo motivo, egualmente diretto ad un riesame delle circostanze presuntive stavolta circa la pretesa nullità del contratto di locazione per prospettata causa illecita;
(iv) assorbito risulta il vaglio del quarto motivo, siccome, nella trama argomentativa del ricorrente, direttamente consequenziale al (negato) accoglimento dei precedenti;
(v) tutti i motivi violano anche palesemente il disposto del l’art. 366 , primo comma, num. 6, cod. proc. civ.;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza;
attesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a nor ma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione