Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28574 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28574 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3216/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato da ll’ Avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di SALERNO n. 1636/2021 depositata il 18/11/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023, dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a un unico motivo di ricorso, la sentenza n. 1636, in data 18/11/2021, della Corte d’appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, di rigetto dell’opposizione a precetto della stesso COGNOME;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
il Presidente della Sezione Terza, a tal fine delegato ha depositato, in data 01/04/2023, proposta , ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., di definizione accelerata per inammissibilità;
NOME COGNOME, conferita nuova procura speciale al proprio difensore, ha chiesto la decisione , ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, cod. proc. civ.;
fissata per l’incombente l’adunanza camerale del 26/09/2023 entrambe le parti hanno depositato memoria (il COGNOME le ha denominate conclusioni scritte);
CONSIDERATO CHE
il ricorso è incentrato su di un unico motivo, per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2650 e 2648 cod. civ. e 476 cod. proc. civ.: il ricorrente sostiene che l’accordo divisorio del 1987 tra egli stesso e altri coeredi era opponibile all’acquirente in sede di vendita forzata , NOME COGNOME;
il ricorso è improcedibile, in quanto il ricorrente non ha depositato la copia notificata della sentenza impugnata, che egli stesso afferma essere stata oggetto di notificazione, in data 01/12/2021;
l a sentenza d’appello è stata pubblicata in data 18/11/2021 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 24/01/2022;
in tema deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 – 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: « in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio. » ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non
ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06 07 2022 Rv. 665188 -02);
la copia notificata della sentenza impugnata non risulta, peraltro, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa della controparte costituita NOME COGNOME, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica;
tempestivamente depositata in atti, invero, vi è solo una copia estratta dal sistema informatico, della sentenza d’appello, non corredata da alcuna relata di notificazione;
il ricorso è, così, dichiarato improcedibile: e tanto, quindi, in conformità a quanto prospettato nella proposta di definizione accelerata, che aveva fatto salvo tale preliminare rilievo;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo (Euro settemilacinquecento, oltre accessori);
il Collegio reputa, inoltre sussistenti i presupposti di legge, consistenti nell’avere agito in giudizio senza adeguata correttezza, stante la malaccorta difesa -anche in relazione alla disattenta condotta processuale (Cass. n. 26545 del 30/09/2021 Rv. 665014 02), e l’immotivata richiesta di decisione a seguito di proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., posto che l’atto defensionale si limitava a reiterare l’unica censura già mossa con il ricorso e disattesa dalla proposta presidenziale, senza alcun accenno all’opportunità di comprovare la procedibilità dell’impugnazione, da ritenersi verosimilmente integrabile mediante idonea documentazione, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., fino alla data dell’adunanza -per comminare la condanna del ricorrente al pagamento di ulteriore somma, in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96 , comma 3, cod. proc. civ., il cui
importo ritiene congruo fissare nella stessa misura delle spese processuali (Euro settemilacinquecento);
il Collegio ritiene, inoltre, al fine di realizzare il disegno dissuasivo sotteso alla previsione di cui all’art. 96, comma 4, codice di rito, introdotta dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, che il ricorrente vada condannato al pagamento di ult eriore somma, fissata nel massimo previsto dall’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende (si veda, da ultimo, sui presupposti di applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., anche con riferimento ai processi già pendenti dinanzi questa Corte alla data del 28/02/2023, Sez. U n. 27195 del 22/09/2023 e Sez. U n. 27433 del 27/09/2023);
in particolare, ai fini dell’applicazione delle richiamate norme la decisione di improcedibilità del ricorso è assimilabile (ed è anzi connotata da una più marcata connotazione di violazione di norme processuali, la cui valutazione era appunto pregiudizialmente fatta salva nella richiamata proposta) a quella di inammissibilità, che costituiva il fulcro della proposta originariamente formulata;
la decisione di improcedibilità del ricorso comporta, infine, che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; nonché al pagamento, in favore della controricorrente , ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di Euro 7.500,00 e della somma di Euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di