SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 503 2025 – N. R.G. 00000240 2023 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 24 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro – nelle persone dei Magistrati:
Dr. NOME COGNOME
Presidente
Dr. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Dr. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunziato in data 10/11 /2025 ai sensi dell’art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 240/2023 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da costituzione di nuovo difensore del
del 23/01/2023 per notaio
13/12/2023, in virtù di procura RAGIONE_SOCIALE ad lites di Roma, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: pagamento contributi – prescrizione.
Appello avverso la sentenza n. 1731/2022 emessa dal Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l’ in riforma della sentenza impugnata, rigettare l’opposizione proposta da con il ricorso di primo grado; con vittoria di spese.
Per l’appellato: rigettare l’appello dell’ , con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/10/2019 che riceveva in data 10/04/2019 la notifica della comunicazione di debito n. NUMERO_CARTA 4201916 del 09/04/2019, con cui l’ rivendicava il
pagamento di € 5.284,10 a titolo di contributi previdenziali per l’anno 2013 (1^ e 2^ rata); che il credito vantato dall’ente era estinto per prescrizione; adiva il Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, chiedendo di dichiarare non dovute le somme, con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza depositata in data 27/10/2022 il Giudice di primo grado accoglieva l’opposizione e annullava la comunicazione di debito; compensava le spese processuali.
Avverso tale pronunzia l’ proponeva appello con ricorso depositato in data 26/04/2023.
L’appellante evidenziava che il termine per il pagamento dei contributi dell’anno 2013 scadeva il 16/06/2014, e che la notifica della comunicazione di debito in data 10/04/2019 aveva utilmente interrotto il quinquennio di prescrizione.
Circa il quantum oggetto di lite, l’ ribadiva che il debitore aveva versato solo i contributi minimi, mentre avrebbe invece dovuto versarli sul massimale e in base ai redditi di impresa conseguiti; rammentava che la
prova dell’imponibile risultava dalla dichiarazione reddituale presentata dallo stesso .
Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione proposta con il ricorso introduttivo dal .
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 07/11/2024, l’appellato rilevava che i contributi si riferivano alle prime due rate dell’anno 2013, con conseguente scadenza al 17/06/2013 (1^ rata) e al 02/12/2013 (2^ rata), e ribadiva l’intervenuta prescrizione.
Chiedeva pertanto il rigetto dell’avverso gravame.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 ter cpc, sostituendo l’udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è improcedibile ai sensi dell’art. 348 cpc.
‘La disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di RAGIONE_SOCIALE regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira’ ( ex multis : Cassazione civile sez. lav. n . 13968/2010).
Ai sensi dell’art. 348, co. 1, cpc la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone al Collegio la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione da parte dell’appellante, che sia stato posto in condizione di comparire all’udienza successiva a quella disertata, comporta la dichiarazione, anche di ufficio, di improcedibilità dell’appello ( ex multis , Cass. Civ., Sez. Lav., 22 agosto 2003, n. 12358; 5 maggio 2001, n. 6334).
Nel caso che ci occupa la prima udienza, già fissata per il 18/11/2024, veniva rinviata di ufficio al 13/10/2025, con provvedimento regolarmente comunicato tramite la cancelleria.
Tale ultima data deve quindi essere considerata quale prima udienza a tutti gli effetti.
In caso di rinvio d’ufficio dell’ udienza di discussione nel procedimento in materia di RAGIONE_SOCIALE, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 14288/2007) hanno ritenuto che ‘ al fine di verificare il rispetto dei termini fissati -per il convenuto in primo grado ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e per l’appellato in virtù dell’art. 436 c.p.c. -con riferimento alla «udienza di discussione», non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita
dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata -ove, eventualmente, sopravvenga -in dipendenza del rinvio d’ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima’.
All’udienza del 13/10/2025 (prima udienza effettiva, come sopra precisato), questa Corte ha emesso la seguente ordinanza: ‘ rilevato che l’appellante non ha depositato le note di trattazione scritta e dunque deve ritenersi non comparso; rilevato che l’appellato, già costituito, ha invece depositato le proprie note di trattazione scritta; PQM aggiorna la discussione ai sensi dell’art. 348 cpc alla data di lunedì 10/11/2025, sostituendo l’udienza con note di trattazione scritta da depositare fino alle ore 12,30 dello stesso giorno’. Anche tale provvedimento è stato comunicato alle parti.
Alla data del 10/11/2025 l’appellante nuovamente non ha depositato le note di trattazione scritta, e quindi non è comparso , mentre l’appellato
ha depositato le proprie note ex art. 127 ter cpc.
Ne consegue che, in applicazione dell ‘art. 348 cpc, l’ap pell o dell’ è improcedibile.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 240/2023 R.G. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1731/2022 del Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara improcedibile l’appello;
2)condanna l’ alla rifusione, in favore dell’appellato, d elle spese del secondo grado, liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 10/11/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.
, MOT nominato con DM 03/09/2025)