Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33069 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33069 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 10994 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento del ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del dottor NOME COGNOME.
INTIMATO
e
CURATORE del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in persona della dottoressa NOME COGNOME.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 494 -15.2/1.3.2018 della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 28 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO, udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concl uso per l’accoglimento del ricorso , udit o l’AVV_NOTAIO per delega scritta dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente,
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 6 l.fall. in data 10.4.2017 al Tribunale di Vicenza il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ chie deva dichiararsi il fallimento del ‘RAGIONE_SOCIALE.
Deduceva di essere creditore del RAGIONE_SOCIALEo per l’importo di euro 375.123,94 in forza di decreto ingiuntivo.
Resisteva il ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 86/2017 il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo.
Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.
Non si costituiva il curatore del fallimento del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Non si costituiva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 494/2018 la Corte di Venezia rigettava il reclamo.
Evidenziava la corte – in ordine al motivo, esulante dalle deduzioni formulate innanzi al tribunale (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) , con cui il reclamante aveva addotto di non aver veste di imprenditore commerciale bensì di impresa RAGIONE_SOCIALE di diritto ex art. 1 del d.lgs. n. 112/2017, ‘poiché costituito da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE‘, e quindi di es sere assoggettabile,
in ipotesi di insolvenza, a liquidazione coatta amministrativa (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) -che sia la documentazione allegata dal RAGIONE_SOCIALEo sia la documentazione acquisita in sede di reclamo inducevano a ritenere che il consorz io aveva ‘in concreto operato sulla base di criteri commerciali di lucro (…) indipendentemente dai dedotti scopi mutualistici nei confronti dei propri soci’ (così sentenza impugnata, pag. 6) .
Evidenziava segnatamente, la corte, che tanto si desumeva dalla circostanza per cui nel luglio del 2013 il RAGIONE_SOCIALEo reclamante aveva ricevuto in appalto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile in Ferrara, lavori che il RAGIONE_SOCIALEo aveva, sì, subappaltato all’impresa ‘RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ma che, tuttavia, gli avevano assicurato royalties pari al 3% delle somme incassate dalla committente ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 – 7) .
Evidenziava ulteriormente che non vi era motivo per dubitare dell’esorbitanza dell’appalto rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALE al cospetto di un’operazione estranea alle finalità statutarie del RAGIONE_SOCIALEo e volta al conseguimento di un utile economico per un’attiv ità di mera intermediazione nei confronti dei subappaltatori (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
Evidenziava quindi che il reclamante aveva natura di RAGIONE_SOCIALE oggettivamente lucrativa indipendentemente dagli scopi perseguiti (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) , il che giustificava l’assoggettabilità a fallimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) .
Evidenziava la corte – in ordine al motivo di reclamo, con cui il reclamante aveva contestato la sussistenza dello stato di insolvenza -che il riscontro dello stato di decozione operato dal tribunale non poteva reputarsi scalfito dai rilievi
del RAGIONE_SOCIALEo ‘in presenza tra l’altro di una situazione debitoria in parte relativa a crediti portati da titoli orami divenuti da tempo inoppugnabili’ (così sentenza impugnata, pag. 11) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di otto motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il curatore del fallimento del ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Del pari il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria in data 14.12.2022 è stato disposto rinvio alla pubblica udienza.
Il P.M. ha formulato altresì per iscritto le sue conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 10° c o., l.fall., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., degli artt. 1, 3 e 14 d.lgs. n. 112/2017, degli artt. 1, 3 e 5 d.lgs. n. 155/2006 e dell’art. 10, 8° co., d.lgs. n. 460/1997.
Deduce che pur nel procedimento prefallimentare il giudice non è munito di un autonomo potere di ricerca delle fonti di prova (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce dunque che, a fronte del rilievo, per nulla oggetto ex adverso di contestazione, per cui era assoggettato, in quanto impresa RAGIONE_SOCIALE di diritto,
costituita da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a liquidazione coatta amministrativa e non già a fallimento, la Corte di Venezia ha disposto irritualmente, ex officio , l’acquisizione della relazione ex art. 33 l.fall. del curatore, onde desumere elementi di valutazione in ordine alla sua natura giuridica (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce che ai sensi dell’art. 1, 4° co., del d.lgs. n. 112/2017 ‘le RAGIONE_SOCIALE e i loro RAGIONE_SOCIALE, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di impr ese RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce che il disposto del 4° co. cit. importa un’inversione dell’onere della prova, in quanto grava la parte che intende disconoscere siffatta qualità, dell’onere di fornire la relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce dunque che la propria qualità di impresa RAGIONE_SOCIALE non è stata dalle controparti, non costituitesi in sede prefallimentare, contestata, viepiù che siffatta qualità ha rinvenuto pieno riscontro nella relazione ex art. 33 l.fall. del curatore fallimentare (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce pertanto che, in quanto impresa RAGIONE_SOCIALE, è ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2007 assoggettabile unicamente a liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pag. 18) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co d. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 460/1997, dell’art. 1 l.fall., degli artt. 1 e 15 d.lgs. n. 155/2006, degli artt. 1 e 14 d.lgs. n. 112/2017.
Deduce che in ordine alla natura non lucrativa dell’attività da esso svolta non è stata ex adverso sollevata alcuna contestazione (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce altresì che la Corte di Venezia ha opinato per la natura lucrativa dell’attività sulla scorta di un’ unica operazione, ossia sulla scorta dell’appalto
ricevuto nel 2013 dalla ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 21) , operazione del tutto marginale rispetto al complesso delle attività svolte (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce inoltre che nella relazione ex art. 33 l.fall. il curatore per nulla ha espresso certezze in ordine all’esorbitanza dell’appalto ricevuto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE rispetto all’oggetto RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce ancora che, ai sensi dell’a rt. 6 del d.lgs. n. 460/1997 (decreto intitolato ‘riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità RAGIONE_SOCIALE‘) , la qualifica di ente non commerciale si perde qualora l’attività commerciale venga esercitata prevalentemente per un intero periodo d’imposta; che nella specie non solo la prevalenza non è stata ex adverso eccepita ma neppure è stata riscontrata dalla corte di merito (cfr. ricorso, pag. 23) .
12. Con il quarto motivo il ricorrente denunci a ai sensi dell’art. 360, 1° c o., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.fall. e degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Venezia a ritenere che la prospettazione secondo cui è esposto a liquidazione coatta amministrativa in quanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercente un’impresa RAGIONE_SOCIALE, è stata svolta per la prima volta in sede di reclamo (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deduce invero che al giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. non si applicano le preclusioni di cui agli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 25).
13. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., dell’art. 15 d.lgs. n. 155/2006, dell’art. 14 d.lgs. n. 112/2017 e dell’art. 2545 terdecies cod. civ.
Deduce che l’art. 14 , 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 prefigura in via esclusiva per le imprese RAGIONE_SOCIALE e dunque per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ipotesi di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce quindi che è erroneo il riferimento operato dalla Corte di Venezia all’art. 2545 terdecies cod. civ., siccome la disposizione speciale di cui all’art. 14 cit. prevale sulla disposizione AVV_NOTAIO di cui all’art. 2545 terdecies cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 26) .
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l.fall., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Venezia, allorché ha ribadito il riscontro dello stato di insolvenza operato dal tribunale, ha atteso alla contestazione ex officio , in difetto di qualsivoglia avversa contestazione, dei dati contabili risultanti dai bilanci depositati e dalla situazione contabile riferita alla data del fallimento (cfr. ricorso, pag. 29) .
Deduce poi che la corte d’appello ha in toto trascurato gli elementi relativi all’esposizione debitoria desumibili dalla relazione ex art. 33 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 30) .
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che ha provveduto ad indicare le modalità ed i mezzi con cui è in grado di far fronte alla sua esposizione debitoria (cfr. ricorso, pag. 32) .
Deduce che la corte d ‘appello non ha tenuto conto di siffatte deduzioni.
Con l’ ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che , contrariamente all’assunto della Corte di Venezia, non aveva formulato alcun motivo di reclamo ex art. 18 l.fall. in ordine alla condotta tenuta dal suo precedente difensore e si era limitato a svolgere al riguardo delle mere argomentazioni (cfr. ricorso, pag. 33) .
17. Va disaminato dapprima il quarto motivo di ricorso.
Tale mezzo di impugnazione, invero, ha un rilievo del tutto pregiudiziale, siccome involge i caratteri del giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.
In ogni caso il motivo de quo è inammissibile.
18. Senza dubbio nei giudizi in cui trova applicazione -è il caso di specie – la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 l.fall., denominando l ‘ impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento come ‘reclamo’ in luogo del precedente ‘appello’, questo mezzo, in coerenza con la natura camerale dell ‘ intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, non soggetto ai limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo a un provvedimento decisorio, emesso all ‘ esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata (cfr. Cass. 24.5.2012, n. 8227; Cass. (ord.) 19.2.2019, n. 4893) .
In tal guisa il ricorrente non ha uno specifico interesse a dolersi del fatto che la corte di merito ha affermato -per giunta incidentalmente – che la quaestio della assoggettabilità o meno a liquidazione coatta amministrativa non fosse stata prospettata in sede prefallimentare innanzi al tribunale.
Difatti, la medesima quaestio è stata comunque, appieno e legittimamente, delibata dalla corte distrettuale (cfr. Cass. 11.12.2020, n. 28307, secondo cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica) .
corso.
Va disaminato del pari previamente l’ottavo motivo di ri Siffatto mezzo di impugnazione analogamente è inammissibile.
In realtà è lo stesso ricorrente a riferire che non aveva atteso alla ‘formulazione di un motivo di reclamo ma semplicemente esposizione di argomenti di fatto volti a far comprendere il comportamento processuale tenuto da COGNOME soprattutto nel corso del procedimento prefallimentare’ (così ricorso, pag. 33) .
In tal guisa il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non ha alcun interesse, siccome similmente alcuna utilità gliene può derivare, e a prospettare che la Corte di Venezia ha erroneamente assunto che l’esposizione concernente la condotta del suo precedente difensore costituisse ‘formulazione di una sua specifica domanda’ (così ricorso, pag. 33) e a denunciare, a tal riguardo, ‘ error in iudicando ‘ ed ‘ error in procedendo ‘.
Il secondo motivo, il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica l’esame contestuale; in ogni caso i motivi anzidetti sono fondati e da accogliere nei termini che seguono.
I riferimenti normativi così, nella specie, si prospettano.
Ai sensi dell’art. 1, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 ‘possono acquisire la qualifica di impresa RAGIONE_SOCIALE tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme
di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un ‘ attività d ‘ impresa di interesse AVV_NOTAIO, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità RAGIONE_SOCIALE, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività’.
Ai sensi dell’art. 1, 4° co., del d.lgs. n. 112/2017 ‘le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i loro RAGIONE_SOCIALE, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese RAGIONE_SOCIALE. Alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ai loro RAGIONE_SOCIALE, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle RAGIONE_SOCIALE ed in quanto compatibili, fermo restando l ‘ ambito di attività di cui all ‘ articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1’.
Ai sensi dell’art. 1, 5° co., del d.lgs. n. 112/2017 ‘alle impres e RAGIONE_SOCIALE si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa RAGIONE_SOCIALE è costituita’.
Ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017 ‘in caso di insolvenza, le imprese RAGIONE_SOCIALE sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni’.
Ai sensi dell’art. 4, 1° co., del d.lgs. n. 117/2017 ‘ sono enti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le organizzazioni di volontariato, le associazioni RAGIONE_SOCIALE, gli enti filantropici, le imprese RAGIONE_SOCIALE, incluse le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le reti RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle RAGIONE_SOCIALE costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità RAGIONE_SOCIALE mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse AVV_NOTAIO in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘.
È fuor di contestazione nel caso di specie che il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia una RAGIONE_SOCIALE s ociale costituita ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/1991 (cfr. sentenza impugnata, pag. 5 . L’art. 8 cit. così recita: ‘le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai RAGIONE_SOCIALE costituiti come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aventi la base RAGIONE_SOCIALE formata in misura non inferiore al settanta per cento da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ) .
24. A fronte del tratteggiato quadro normativo si osserva quanto segue.
In dipendenza della sua appartenenza al genus ‘impresa’ ed ai fini della sua appartenenza al genus ‘impresa’ , l’ ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘ postula il cosiddetto ‘metodo economico’, ossia che l’attività (ex art. 2082 cod. civ.) professionale, economica ed organizzata (al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi) venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi.
In dipendenza della sua qualificazione come ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed ai fini della sua qualificazione come ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’ ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘ postula – ben vero nel segno dell’adozione di ben precisi moduli organizzativi e g estori – un complesso di ulteriori connotazioni, id est le finalità civiche, solidaristiche e di utilità RAGIONE_SOCIALE, destinate, nel quadro della conformazione a ragioni di interesse AVV_NOTAIO, a caratterizzarne l’azione ancorché a coniugarsi con il ‘metodo economico’.
La qualificazione in guisa di ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘ di un’impresa collettiva eventualmente – ascrivibile a taluno dei tipi del quinto libro del codice civile, postula imprescindibilmente il concreto difetto del fine di lucro (‘senza scopo di lucro’) , ossia, per le imprese societarie lucrative, la concreta assenza all’astratta proiezione causale di cui all’art. 2247 cod. civ., ossia, per le imprese societarie RAGIONE_SOCIALE (a mutualità prevalente) , il divieto tout court , cioè pur nei circoscritti termin i prefigurati dalla lett. a) del 1° co. dell’art. 2514 cod. civ., di distribuzione dei dividendi.
Ben vero, la necessità del concreto difetto del fine di lucro, condizione necessaria (ma non sufficiente) ai fini della qualificazione di un ente del libro qu into in guisa di ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘, è icasticamente espressa dalla locuzione ‘possono acquisire (…) che (…) esercitano (…) senza scopo di lucro’ figurante nel testo del 1° co. dell’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017.
Viceversa, le RAGIONE_SOCIALE e i loro RAGIONE_SOCIALE ex lege n. 381/1991 acquisiscono -ai sensi del 4° co. dell’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017 – di diritto, ope legis , la qualifica di ‘ imprese RAGIONE_SOCIALE ‘.
Ben vero, la qualifica ex lege delle RAGIONE_SOCIALE e dei loro RAGIONE_SOCIALE in guisa di ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘ richiede, sì, il concreto accertamento – al cospetto della binaria dimensione dell’ ‘impresa/RAGIONE_SOCIALE‘ -e del ‘metodo economico’ e delle specifiche finalità (civiche, solidaristiche e di utilità RAGIONE_SOCIALE) destinate a connotarne l’azione imprenditoriale di interesse AVV_NOTAIO.
E tuttavia l’ascrivibilità, di diritto, ope legis , all’alveo dell’ ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘ delle RAGIONE_SOCIALE e dei loro RAGIONE_SOCIALE fa sì che si prescinda dal concreto riscontro dell’as senza dello scopo di lucro (ai sensi dell’art. 3, 1° co., della legge n. 381/1991 alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del d.lgs. C.P.S. n. 1577/1947; ai sensi dell’art. 26
cit. agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici, quando lo statuto prevede, tra l’altro, il ‘divieto di distribuzione dei dividenti superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato’) .
Ossia l’asc rivibilità al genus dell’ ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘ delle RAGIONE_SOCIALE e dei loro RAGIONE_SOCIALE si prospetta pur nell’evenienza in cui si constati un’indebita qual finalità lucrativa.
25. Or dunque, in questi termini, si reputa segnatamente quanto segue.
Per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (a mutualità prevalente) del quinto libro del codice civile (art. 2512 cod. civ.) , esercenti attività di ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘, qualora si riscontri concretamente – altresì il requisito ‘senza scopo di lucro’, non vi è margine, ai sensi d ell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017, per l’ ‘oscillazione’ ex art. 2545 terdecies cod. civ., alla stregua del risalente criterio della ‘prevenzione’, tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa in caso di loro insolvenza.
Per le RAGIONE_SOCIALE e i loro RAGIONE_SOCIALE ex lege n. 381/1991, ‘ imprese RAGIONE_SOCIALE ‘ di diritto, a prescindere dal concreto riscontro dell’assenza dello scopo di lucro, vi è senz’altro margine esclusivo, ai sensi dell’art. 14, 1° co., del d.lgs. n. 112/2017, per la liquidazione coatta amministrativa in caso di loro insolvenza.
Il 1° co. dell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 dunque, in ambedue le testé prefigurate ipotesi, si applica a preferenza dell’art. 2545 terdecies cod. civ.
Del resto, il 2° co. dell’art. 2 l.fal l. dispone che ‘ le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga’.
E, ben vero, nell’ipotesi del 1° co. dell’art. 14 cit., per le ‘imprese RAGIONE_SOCIALE‘, la legge non dispone diversamente e lascia spazio esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa.
26. Nei termini summenzionati si rimarca infine quanto segue.
L a Corte d’Appello di Venezia ha ineccepibilmente acclarato che il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ persegue l’interesse AVV_NOTAIO ‘alla RAGIONE_SOCIALE umana e all’integrazione RAGIONE_SOCIALE dei cittadini, con gestione di servizi sociosanitari ed educativi, con lo svolgimento di attiv ità diverse, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate’ (così sentenza impugnata, pag. 6) . E quindi persegue finalità di utilità RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di Venezia ha ineccepibilmente dato conto che il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha operato con ‘metodo economico’ -sicché è imprenditore (evidentemente commerciale e non agricolo) -allorché ha dato atto dell’ ‘obiettiva economicità degli affari intrapresi’ (così sentenza impugnata, pag. 6) , dell’ ‘economicità obiettiva dell’attività esercitata’ (così sentenza impugnata, pag. 7) , segnatamente con riferimento all’appalto ricevuto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE per la ristrutturazione dell’immobile in Ferrara.
La Corte d’Appello di Venezia, nondimeno, ha inesattamente opinato per l’assoggettabilità a fallimento del ‘RAGIONE_SOCIALE alla stregua dell’assunta finalità lucrativa in concreto perseguita dal medesimo organismo.
La Corte d’Appello di Venezia, cioè, non ha tenuto conto che il riscontro della qualità di imprenditore (commerciale) correlato all’accertamento del ‘metodo economico’ nonché delle finalità solidaristiche e di utilità RAGIONE_SOCIALE, di interesse AVV_NOTAIO, fosse atto di per sé a caratterizzare il ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in guisa di ‘impresa RAGIONE_SOCIALE‘ di diritto, sì che la
regolamentazione concorsuale del relativo dissesto non potesse che seguire nelle esclusive forme della liquidazione coatta amministrativa (cfr. Corte cost. 12.4.2022, n. 93, ove in motivazione si legge: ‘la liquidazione coatta amministrativa si connota appunto per gli interessi pubblici che tutela (…). È infatti una procedura relativa a imprese che, pur operando nell’ambito del diritto privato, attengono a particolari settori economici, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o che sono in rapporto di complementarità teleologicoorganizzativa con la pubblica amministrazione’) .
E ciò tanto più che l’appalto ricevuto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, per giunta seguito dal subappalto dei lavori, costituisce l’unica operazione cui l’im pugnato dictum ha ancorato lo scopo lucrativo. Il che avvalora la deduzione del ricorrente circa la valenza del tutto marginale di tale appalto ‘rispetto al complesso delle attività svolte’ (così ricorso, pag. 23) .
Il primo motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
Il RAGIONE_SOCIALEo non ha alcun interesse a censurare l’acquisizione della relazione ex art. 33 l.fall. disposta ex officio dalla Corte di Venezia.
Difatti , è lo stesso ricorrente a riferire che l’organo gestorio della procedura, con la relazione ex art. 33 l.fall., ha dato conferma della ‘natura di impresa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 12; cfr. memoria del ricorrente, pag. 6) .
Il sesto motivo ed il settimo motivo di ricorso sono di certo connessi; il che ne suggerisce la disamina simultanea; in ogni caso, e l’uno e l’altro motivo sono del pari inammissibili.
Innegabilmente con il reclamo ex art. 18 l.fall. il ‘RAGIONE_SOCIALE ha investito la corte distrettuale del concreto riscontro dello stato di insolvenza, a censura dell’accertamento sul punto in precedenza operato dal tribunale.
Del tutto ingiustificatamente, perciò, il ricorrente prospetta che l’ ‘ dei dati contabili esposti nel reclamo è il frutto di una operazione che esorbita dai poteri officiosi del giudice’ (così ricorso, pag. 30) .
La riconsiderazione dei dati contabili, viceversa, appieno era ed è da ascrivere al riscontro dell’insolvenza.
D ‘altronde, questa Corte spiega che il ‘reclamo’ a vverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 169/2007 – che ha rinominato il precedente istituto dell ‘ ‘ appello ‘ , adeguandolo alla natura camerale dell ‘ intero procedimento – è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno (cfr. Cass. 24.3.2014, n. 6835) .
E spiega, altresì, che, ai fini della individuazione del ‘ thema decidendum ‘ in appello, sebbene l’art. 342 cod. proc. civ. preved a la devoluzione al giudice del gravame delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi, nondimeno l’ appello si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche in maniera implicita, necessariamente connessi ai punti censurati (cfr. Cass. 22.7.2002, n. 10681; Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604) .
Indubbiamente con il settimo mezzo di impugnazione il ricorrente si duole per l’om esso esame di rilievi ed argomenti difensivi.
E tuttavia l’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la
censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305) .
In accoglimento, nei termini di cui in precedenza, del secondo motivo, del terzo motivo e del quinto motivo di ricorso la sentenza n. 494 dei 15.2/1.3.2018 della Corte d’Appello di Venezia va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie -come da motivazione – il secondo motivo, il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 494 dei 15.2/1.3.2018 della Corte d’Appello di Venezia e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara inammissibili il primo motivo, il quarto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo e l’ottavo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte