SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1682 2025 – N. R.G. 00000566 2025 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere relatore Consigliere
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 566/2025 , con OGGETTO : RECLAMO EX
ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII,
promossa
DA
(c.f. , residente in Castelfranco di Sotto (PI) – INDIRIZZO, in proprio e quale socio, ex amministratore e liquidatore della società in nome collettivo (Cod. Fis. ), con sede in San Miniato – INDIRIZZO nonché (C.F. ), residente in Castelfranco di Sotto (PI) – INDIRIZZO, in proprio, quale socio ed ex amministratore della citata società, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (Cod. Fis. ) e dall’Avv. NOME COGNOME , ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo C.F. P. C.F. C.F.
(Cod. Fis. in Fucecchio – INDIRIZZO, come da procura alle liti allegata al reclamo. C.F.
e dei soci in proprio
e
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in Ponsacco (PI), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme (PI), INDIRIZZO, presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOMEC.F. , che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione (indirizzo PEC: . C.F. C.F.
RECLAMATA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società
in persona del curatore p.t.
RECLAMATO CONTUMACE
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO :
Sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Pisa pubblicata il 28/02/2025.
CONCLUSIONI
Per i reclamanti: ‘ …che l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia revocare la sentenza n. 14/2025 del 28.02.2025, resa dalla Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 28.02.2025 e iscritta in data 04.03.2025 e, per l’effetto, revocare la liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società in nome collettivo
e dei soci illimitatamente responsabili
e
Con vittoria di spese e competenze del giudizio ‘.
Per la reclamata : ‘ si conclude per il rigetto del reclamo, comunque dichiarandosi remissivi a giustizia, con vittoria di compensi e spese e/o, se ritenuto, con compensi e spese compensate ‘.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1 . Con sentenza n.14/2025, pubblicata il 28/02/2025, nella contumacia dei resistenti, il Tribunale di Pisa ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci in proprio e in accoglimento del ricorso proposto dall’ex dipendente, ravvisando tutti i presupposti di fatto e di diritto: stato di insolvenza, soglia minima di indebitamento di cui all’art. 49, co. 5 CCII, assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti che definiscono l’impresa minore ex art. 2 co. 1 CCII.
2 . Hanno proposto tempestivo reclamo la società debitrice e i soci in proprio, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale ex artt. 121 e 2, comma primo lettera d), CCII, come comprovato dai documenti prodotti (dichiarazioni annuali iva anni 20212022-2023; libro cespiti ammortizzabili; dichiarazioni dei redditi anni di imposta 2021-20222023; elenco cartelle esattoriali presso di Pisa; bilanci al 31/12/2021- 31/12/2022 31/12/2023; dichiarazione dei soci attestante l’inesistenza di ulteriori debiti) e dalla relazione tecnica del rag. dell’ODCEC di Pisa;
in subordine, insussistenza dello stato d’insolvenza, come dimostrato dalle comunicazioni di Cancelleria, prodotte quali doc. 6 e 7 in fase di reclamo, da cui risulta che alla data di apertura del procedimento unitario non pendevano a carico della società esecuzioni mobiliari o immobiliari, nonché dal report negativo della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Si è costituita in giudizio la ricorrente in primo grado, chiedendo il rigetto del reclamo ma rimettendosi alla Corte per ogni valutazione circa la sussistenza o meno dell’assoggettabilità dei reclamanti alla procedura concorsuale.
Ha evidenziato che ella ‘ non ha alcun desiderio di fare ‘fallire’ le imprese, ma è stata costretta a richiedere la liquidazione giudiziale solo perché è l’unica maniera per poter ottenere
l’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per gli imprenditori insolventi, quale era ed è, appunto, la reclamante ‘.
Ha segnalato l’opportunità, comunque, di acquisire officiosamente dalla Curatela sia la relazione ex art. 130 CCII, nella parte non secretata, sia lo stato passivo e, comunque, una relazione, per quanto consta, in ordine all’effettivo superamento o meno delle soglie di cui all’art. 2, comma primo lettera d) CCII.
E’ rimasta contumace la curatela della procedura di liquidazione giudiziale della società debitrice e dei soci in proprio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, assunte informazioni dal Curatore, sciogliendo la riserva all’esito dell’udienza cartolare del 26-9-2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la Corte così provvede.
Motivi della decisione
6 . Il reclamo è fondato
L’art. 121 CCII prevede: ‘ le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza ‘.
L’art. 2, comma primo lettera d) CCII definisce ‘impresa minore’ quella che ‘ presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348 ‘.
Nella fattispecie, la società debitrice, sia pure solo in questa sede, ha in effetti dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di legge.
Rilevano i seguenti elementi:
-la società è in liquidazione dal 2018 e, a partire da tale momento, non ha più svolto attività, come dimostrato dalle prodotte dichiarazioni IVA, da cui risultano ricavi pari a zero, dalle situazioni patrimoniali prodotte con il reclamo e dalle dichiarazioni dei redditi;
-l’assenza di beni mobili registrati e di beni immobili e, più in generale di un attivo sociale, risulta dall’informativa della Guardia di Finanza acquisita dal Tribunale di Pisa, nonché dalla relazione ex art.130 CCII e dalla nota del curatore acquisite in questa fase; in particolare, dalla relazione iniziale ex art.130, co.1 CCII, emerge: che la società non è operativa sin dal 2017; che la sede sociale è presso un commercialista; che nel locale in cui veniva esercitata l’attività di impresa oggi ha sede un negozio di parrucchieri; che l’unico attivo è costituito da crediti per importi inferiori a 300,00 euro e tale situazione è riferibile a tutti e tre gli esercizi di rilievo;
-l’ammontare complessivo dei debiti sociali, gli unici rilevanti ai fini de quibus, è inferiore a 170 mila euro, come risulta dallo stato passivo della procedura e dalla relazione 130 CCII.
In sintesi, la complessiva evidenza acquisita in questo procedimento di reclamo dimostra il possesso congiunto dei requisiti che definiscono l’impresa minore.
Pertanto, il reclamo risulta fondato.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell’emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, nonché della circostanza che la ricorrente è una lavoratrice e che l’INPS continua a richiedere per l’accesso al fondo di garanzia il preventivo esperimento del ricorso diretto all’apertura della liquidazione giudiziale.
Per i medesimi motivi, attesa l’ingiustificata mancata costituzione di parte reclamante dinanzi al Tribunale nella procedura per l’apertura della liquidazione giudiziale e l’onere a carico della medesima parte di dimostrare, ex artt. 121 e 2 CCII, il possesso congiunto dei requisiti per la qualifica di impresa minore, le spese della procedura e il compenso del curatore ex art. 147 D.P.R. 115/2002 devono essere posti a carico dei reclamanti, che, usando l’ordinaria diligenza,
costituendosi già dinanzi al Tribunale ed adempiendo all’onere probatorio di legge, avrebbero potuto evitare l’apertura della procedura.
Secondo quanto disposto dall’art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l’avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in accoglimento del reclamo:
1) revoca la liquidazione giudiziale di
e dei soci in proprio
e
dichiarata aperta dal
Tribunale di Pisa con sentenza n. 14/2025 pubblicata il 28/02/2025;
compensa le spese di giudizio di reclamo;
accerta ex art. 147 DPR 115/2002 che l’apertura della liquidazione giudiziale è imputabile ai debitori reclamanti e pone a loro carico le spese della procedura ed il compenso del curatore;
dispone che la società debitrice reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex artt.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.