Impresa Individuale e Risarcimento: L’Imprenditore è l’Unico Soggetto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20091/2024, torna a ribadire un principio cardine del diritto commerciale italiano: l’impresa individuale non possiede una soggettività giuridica autonoma rispetto all’imprenditore che ne è titolare. Questa pronuncia chiarisce definitivamente chi ha il diritto di chiedere un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo, consolidando la tutela dell’imprenditore come unico soggetto di diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di equo indennizzo avanzata da un imprenditore individuale per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, nell’ambito della quale egli stesso si era insinuato al passivo per far valere un proprio credito. Il Ministero della Giustizia si era opposto alla richiesta, sostenendo una tesi peculiare: l’imprenditore, come persona fisica, non avrebbe avuto la legittimazione a chiedere l’indennizzo, poiché il soggetto danneggiato dal ritardo sarebbe stata l'”impresa”, considerata come un’entità distinta.
La Corte d’Appello di Perugia aveva già respinto questa tesi, accogliendo la domanda dell’imprenditore. Insoddisfatto, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, riproponendo la medesima argomentazione.
La Decisione della Cassazione sull’Impresa Individuale
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, definendolo infondato. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo con fermezza che l’imprenditore individuale è l’unico soggetto giuridicamente rilevante. Non esiste alcuna distinzione tra la persona fisica e l’attività economica da essa esercitata.
Di conseguenza, l’imprenditore era pienamente legittimato a richiedere l’indennizzo in prima persona, poiché il danno derivante dalla lungaggine processuale aveva inciso direttamente sul suo patrimonio, che è l’unico patrimonio di riferimento.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda su principi consolidati e su una chiara interpretazione della legge. La Corte ha evidenziato i seguenti punti cruciali:
1. L’assenza di soggettività dell’impresa individuale: Il fulcro del ragionamento risiede nel fatto che, secondo l’ordinamento italiano, all’impresa individuale “non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore”. L’impresa, come specificato dall’art. 2082 del Codice Civile, non è un soggetto, ma rappresenta l’ attività economica organizzata esercitata dall’imprenditore.
2. L’identificazione tra imprenditore e impresa: Sotto il profilo sia sostanziale che processuale, l’impresa si identifica completamente con il suo titolare. Pertanto, qualsiasi diritto o obbligazione sorto nell’esercizio dell’attività d’impresa fa capo direttamente alla persona fisica dell’imprenditore.
3. La distinzione con le società: La Corte ha sottolineato come la tesi del Ministero fosse basata su un’errata assimilazione dell’impresa individuale alle società. Le società di capitali (come S.r.l. o S.p.A.) sono, al contrario, soggetti giuridici a sé stanti, dotati di un proprio patrimonio e di una propria autonomia. In quel contesto, la distinzione tra la società e i soci è netta, ma tale logica non è applicabile all’imprenditore individuale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza la certezza del diritto per milioni di imprenditori individuali in Italia. La statuizione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche:
* Titolarità dei Diritti: Qualsiasi diritto, incluso quello al risarcimento per l’irragionevole durata dei processi, spetta direttamente all’imprenditore e può essere esercitato da lui in prima persona.
* Responsabilità Patrimoniale: Viene confermato che non esiste una separazione tra il patrimonio dell’impresa e quello personale dell’imprenditore. Egli risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
* Chiarezza Processuale: Si evitano confusioni e pretestuosi ostacoli processuali volti a negare la legittimazione dell’imprenditore ad agire in giudizio per tutelare interessi legati alla sua attività.
In conclusione, la Suprema Corte ha messo un punto fermo, respingendo un tentativo di creare un’artificiosa distinzione che non trova fondamento nella legge né nella consolidata giurisprudenza.
Un’impresa individuale è un soggetto giuridico diverso dall’imprenditore?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’impresa individuale non ha una soggettività giuridica autonoma e distinta da quella del suo titolare. L’unico soggetto di diritto è l’imprenditore, mentre l’impresa è l’attività da lui svolta.
L’imprenditore individuale può chiedere un equo indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura?
Sì, l’ordinanza conferma che, poiché l’imprenditore e l’impresa individuale si identificano, egli è pienamente legittimato a chiedere l’indennizzo per i danni subiti a causa dei ritardi della giustizia in un procedimento che riguarda la sua attività.
Qual è la differenza chiave tra un’impresa individuale e una società?
A differenza dell’impresa individuale, una società (come una S.r.l.) è un soggetto di diritto a sé stante, distinto dai soci che la compongono. La società ha un proprio patrimonio e una propria capacità giuridica, mentre l’impresa individuale si identifica con la persona fisica del suo titolare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8623/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 469/2022 depositata il 15/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
il RAGIONE_SOCIALE, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l.89 del 2001, ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d’Appello di Perugia -adita dal RAGIONE_SOCIALE con opposizione ex art. 5 -ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva accolto la domanda di equo indennizzo avanzata da NOME COGNOME per irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui lo stesso aveva insinuato un credito quale titolare dell’omonima impresa individuale -ha respinto l’opposizione ritenendo infondata la tesi ministeriale per cui NOME COGNOME non sarebbe stato legittimato all’indennizzo quale persona distinta dalla ‘impresa RAGIONE_SOCIALE;
2. NOME COGNOME è rimasto intimato;
domande di equo indennizzo per irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare erano state presentate, oltre che da NOME COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla ‘RAGIONE_SOCIALE e dalla srl RAGIONE_SOCIALE. In relazione all’accoglimento di queste ulteriori domande da parte del giudice monocratico il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto opposizione. Il ricorso per cassazione è stato tuttavia notificato anche a detti ulteriori soggetti, anch’essi rimasti intimati;
considerato che:
con il motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE ripropone la tesi respinta -a dire del RAGIONE_SOCIALE, erroneamente -dalla Corte di Appello.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. La Corte di Appello ha ben evidenziato che l’impresa individuale non è un soggetto. Soggetto è l’imprenditore. Ne consegue che, nel caso specifico, NOME COGNOME era legittimato a chiedere l’indennizzo per l’eccessiva durata RAGIONE_SOCIALE
procedura fallimentare in cui era stato ammesso ad insinuare un credito, quale titolare RAGIONE_SOCIALE omonima impresa individuale.
L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine RAGIONE_SOCIALE produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’impresa è questa attività.
La tesi contraria del ricorrente non tiene conto RAGIONE_SOCIALE legge e del reiterato rilievo di questa Corte per cui ‘all’impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale’ (Cass. 2345/2020; Cass.9256/2013; Cass.12575/2007; Cass. 344/1981; Cass, 977/2007 ; Cass . 5157/1990).
Per completezza si evidenzia che i richiami giurisprudenziali fatti dall’amministrazione ricorrente sono inconferenti in quanto si riferiscono non a imprenditori individuali e a imprese ma a società -che a differenza delle imprese sono soggetti a sé -e a soci delle medesime società
3. il ricorso deve essere rigettato;
4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che NOME COGNOME è rimato intimato e così anche gli altri soggetti a cui il ricorso è stato notificato;
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Roma 10 maggio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME