Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7865-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 733/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2021 R.G.N. 661/2019;
Oggetto
IMPRESA FAMILIARE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME per il riconoscimento del diritto alla partecipazione agli utili (pari alla quota di partecipazione del 40%) dell’impresa familiare esercitata da RAGIONE_SOCIALE, per il periodo successivo al novembre 2004 e fino a giugno 2009, e condannava la stessa, a titolo di compensazione di somme dalla stessa dovute all ‘COGNOME, al pagamento di euro 10.015,50 oltre accessori di legge.
La Corte distrettuale, ha, in sintesi, accertato che: in ordine alla quota di partecipazione all’impresa familiare, la presunzione semplice rappresentata dalle dichiarazioni dei redditi (ove risultava una percentuale di partecipazione della COGNOME pari al 49%) era stata vinta dal quadro probatorio acquisito, che dimostrava una partecipazione pari al 40%; in ordine alla valutazione del valore dell’incremento aziendale, la COGNOME non aveva provato i movimenti di cassa in uscita (acquisto di beni di ingente valore, viaggi) dedotti ai fini della (diversa) stima proposta, e, pertanto, il metodo di valutazione delle risultanze fiscali della ditta RAGIONE_SOCIALE (utilizzato dal consulente tecnico d’ufficio) risultava il più corretto e coerente; in ordine al cr edito vantato, in compensazione, dall’COGNOME, con domanda riconvenzionale, la Corte territoriale riteneva insufficiente il quadro probatorio acquisito; complessivamente, i giudici del merito ritenevano provata una somma a credito dell’COGNOME pari a 34.062,21 euro e un conseguente residuo debito della COGNOME pari alla somma di 10.015,50 euro.
Il ricorso della COGNOME domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, l’COGNOME, che propone altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, errato nell’aver accertato che la presunzione sempli ce dell’apporto di partecipazione all’impresa della RAGIONE_SOCIALE fosse del 40% anziché del 49%, posto che l’esame delle prove orali dimostrava un apporto più consistente (ossia che la COGNOME si occupava della direzione contabile-amministrativa dell’impresa f amiliare, mentre il marito COGNOME COGNOME occupava solo ed esclusivamente della parte tecnica, cioè del montaggio di antenne); la Corte distrettuale, al pari del Tribunale, non ha valutato la quantità e qualità del lavoro svolto dal familiarecollaboratore n ella gestione dell’impresa bensì, erroneamente, la sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, errato nella valutazione complessiva degli incrementi dell’impresa e trascurato che la COGNOME aveva dimostrato, documentalmente, l’acquisto, nel periodo dicembre 2004 -giugno 2009, di beni immobili di ingentissimo valore nonché il godimento di viaggi di notevole importo, movimenti di cassa in uscita che dimostravano, dunque, la reale capacità economica della
RAGIONE_SOCIALE e il netto discostamento dai meri proventi dichiarati al Fisco; conseguentemente, il consulente tecnico d’ufficio ha commesso un grave errore di calcolo ove ha quantificato in euro 476.074,19 le risorse finanziarie dell’RAGIONE_SOCIALE, errando nella scelta del metodo di valutazione del valore dell’incremento aziendale più attendibile, che non poteva essere quello reddituale utilizzato.
3 Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, errato nel ritenere provato un debito, per distrazione di somme, della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE: la RAGIONE_SOCIALE ha, in tutti i gradi di giudizio, sottolineato l’accordo intervenuto tra i coniugi per il subentro della impresa RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE alla impresa RAGIONE_SOCIALE nell’ambito de i rapporti commerciali con Sky; la COGNOME ha, inoltre, provato di aver utilizzato tutte le somme incassate da Sky per risanare il conto corrente personale dei coniugi.
Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, compensato solamente di 1/5 le spese di lite (e condannando la COGNOME per il restante) nonostante la stessa avesse dimostrato di essere creditrice nei confronti del marito per l’attività di collaboratrice familiare.
Con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 c.c., 345, 437 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 116, 437 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, in ordine alle somme distratte dalla COGNOME,
trascurato di dichiarare l’inammissibilità della domanda di compensazione in quanto tardiva (ossia proposta solamente in grado di appello) nonchè sollevato d’ufficio la questione; la Corte distrettuale ha, inoltre, valutato documenti prodotti tardivamente e questioni di merito mai discusse tra le parti ed ha ridotto il debito della COGNOME in assenza di qualsivoglia prova circa l’asserito versamento a favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 11.254,16.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, compensato in parte le spese di lite nonostante fosse errata la statuizione in ordine alla riduzione del debito della COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Va premesso che tutti i motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale vengono sviluppati sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa (ossia alla valutazione della partecipazione all’imp resa familiare del partecipante e alla distrazione di somme) e profili giuridici. Sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti.
7.1. Nel caso di specie, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di
ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ( Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 33399/2019).
Va, inoltre, rilevato che:
il primo motivo del ricorso principale presenta ulteriori profili di inammissibilità in quanto le argomentazioni svolte sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento: si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a monte non consentite dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (attuale art. 360, quarto comma, c.p.c. inserito dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa l’apporto lavorativo della COGNOME nell’impresa familiare (la Corte distrettuale ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado il quale, applicando il principio invocato dalla stessa attuale ricorrente in ordine alla quantità e qualità del lavoro prestato dal partecipante, ha considerato la regolare presenza in negozio della COGNOME ma ha sottolineato la ‘non parità qualitativa dell’apporto’).
Il secondo motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile, in quanto anche questa censura adombra, nella sua essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolve nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto e nella reiterazione di rilievi già
disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
Il terzo motivo del ricorso principale ed il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale (concernenti il credito vantato dall’COGNOME) sono inammissibili, sia in quanto mirano alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità sia in quanto l’eccezione di tardività dell’istanza di compensazione proveniente dalla COGNOME risulta a sua volta tardiva, posto che già il Tribunale ha provveduto a compensare i rispettivi crediti tra gli ex coniugi (e non risulta alcun profilo di appello sul punto), dimostrando, inoltre, la domanda di accertamento del controcredito opposto dallo stesso COGNOME sin dal primo grado, uno specifico interesse alla compensazione dei crediti e, per converso, una evidente carenza di interesse alla pronuncia di nullità della statuizione sulla compensazione.
Il quarto motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, entrambi concernenti la statuizione della Corte distrettuale sulle spese di lite, sono inammissibili presupponendo, entrambi, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento, senza prospettare alcuna erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle disposizioni normative in materia di regolamentazione delle spese processuali.
Per le ragioni indicate il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili; le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME