Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 32685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
FAMILIARE –
DIRITTO DI
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
DELL’RAGIONE_SOCIALE E
AGLI
INBCREMENTI
DELL’AZIENDA
–
LIQUIDAZIONE
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 15/10/2025
CC
sul ricorso 6877-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo titolare, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
DIMMITO NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 479/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 227/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di NOME COGNOME volto ad accertare l’esistenza di un’impresa familiare con la moglie NOME COGNOME, dal 1984 al mese di luglio 2016; svolta istruttoria testimoniale, escludeva l’esistenza di un’impresa familiare tra i coniugi per l’assenza di prova circa i requisiti ex art. 230-bis c.c., in particolare la continuità, prevalenza ed esclusività dell’attività lavorativa svolta da NOME COGNOME all’interno dell’impresa, e l’esistenza di utili da distribuire o di incrementi aziendali;
in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano, svolta CTU contabile, dichiarava la sussistenza di un’impresa familiare tra le parti dal 1984 al luglio 2016; dichiarava la cessazione dell’impresa familiare; dichiarava che l’ammontar e degli utili conseguiti dal 1984 al luglio 2016 e dei beni acquisitati con essi era di € 1.869.315; dichiarava che l’incremento dell’azienda dal 1984 al luglio 2016 era di € 5.350.000; dichiarava il diritto di NOME COGNOME, quale partecipe all’impresa f amiliare, alla quota del 60% degli utili dell’impresa familiare e dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell’azienda, come sopra indicati; condannava NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME di una somma pari al 60% degli importi sopra indicati.
3. in particolare, la Corte distrettuale osservava che:
la fattispecie prevista dalla norma – residuale, in quanto mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) non rientranti nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione e a confinare in un’area
limitata il lavoro familiare gratuito – può essere riconosciuta in giudizio quando concorrono due condizioni: a) la prova dello svolgimento di un’attività di lavoro continuativa, nel senso che la stessa deve essere regolare e costante, e non saltuaria, anche se non necessariamente a tempo pieno; b) la prova dell’accrescimento della produttività dell’impresa, procurato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi;
non è invece richiesta, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la prevalenza né tantomeno l’esclusività dell’attività lavorativa del familiare all’interno della famiglia; – era irrilevante, lo svolgimento da parte di NOME COGNOME di altre attività lavorative, in particolare l’aver prestato nel tempo attività come amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, come RAGIONE_SOCIALE
amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, c ome presidente della società RAGIONE_SOCIALE;
-considerati gli esiti dell’istruttoria dibattimentale e la documentazione versata in atti, poteva ritenersi accertato che l’appellante avesse dedicato all’impresa della moglie le proprie energie lavorative con impegno regolare e costante;
non era condivisibile la valutazione del primo giudice che le procure (generali, dalla moglie al marito) fossero espressione di una volontà dei due coniugi contraria alla costituzione di un’impresa familiare; al contrario, il conferimento delle procure, tra l’altro intervenuto oltre undici anni dalla costituzione dell’impresa individuale, lungi dall’esprimere la volontà di non costituire un’impresa familiare, rappresentava invece lo strumento attraverso il quale NOME COGNOME aveva continuato a collabora re nell’impresa familiare fattivamente e in maniera costante;
il conferimento di procura generale non è incompatibile con la collaborazione del familiare a favore dell’impresa familiare; -essendo emerso dall’istruttoria svolta l’impegno di NOME COGNOME a favore dell’impresa familiare in percentuale superiore a quello di NOME COGNOME, stimabile nel 60%, in tale percentuale andava dichiarata la partecipazione del primo agli util i dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda;
avverso la sentenza d’appello ricorre la RAGIONE_SOCIALE con otto motivi; resiste con controricorso NOME COGNOME; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito del l’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342, 434 e 101 c.p.c. in relazione all’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME, nonché per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione omessa o apparente con riferimento alla corrispondente eccezione di inammissibilità dell’ap pello formulata dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE;
2. con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello pronunciato su una questione (quella della necessità giuridica che l’attività svolta a favore dell’impresa fam iliare sia prevalente rispetto ad altre attività del richiedente) che non era stata devoluta alla sua cognizione dall’atto di appello;
3. con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230 -bis c.c., per avere il giudice di appello escluso che la norma indicata richieda la prevalenza dell’attività prestata dal collaboratore nell’impresa del congiunto rispetto ad altre sue attività;
4. con il quarto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230 -bis c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile un’impresa familiare, istituto di carattere residuale, pur in presenza di altro rapporto voluto dalle parti (mandato con rappresentanza risultante da due procure generali, quella del 1995 e la procura institoria del 2011, conferite dalla tit olare dell’impresa a NOME COGNOME), anche alla luce della presunzione di onerosità del mandato;
5. con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., sulla questione decisiva della mancanza di prova idonea a distinguere l’attività svolta da NOME COGNOME a favore dell’impresa familiare da quella svolta nell’interesse delle tre società di cui era amministratore;
6. con il sesto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) v iolazione dell’art. 230 -bis c.c. con riguardo alla liquidazione della quota riconosciuta a NOME COGNOME sugli utili dell’impresa familiare;
7. con il settimo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda subordinata di NOME COGNOME di liquidazione della sua quota di partecipazione nell’impresa familiare in denaro, senza esaminare la domanda principale che prevedeva la divisione in natura degli immobili e degli altri cespiti della stessa impresa;
con l’ottavo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.), in subordine, nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in ordine al rigetto implicito della domanda principale di NOME COGNOME di attribuzione della sua quota in natura;
il Collegio reputa opportuno l’approfondimento delle questioni sottese, in particolare, al terzo e quarto motivo (prevalenza dell’attività lavorativa svolta dal congiunto nell’impresa familiare, compatibilità o meno con l’istituto del conferimento di procura generale) in pubblica udienza, per il loro rilievo nomofilattico;
P.Q.M.
La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 15 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME