Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
Oggetto
IMPRESA
FAMILIARE –
DIRITTO DI
PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
DELL’IMPRESA E
AGLI
INBCREMENTI
DELL’AZIENDA
–
LIQUIDAZIONE
ORDINANZA
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 15/10/2025
CC
sul ricorso 2663-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 369/2024 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/11/2024 R.G.N. 360/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 352/2023 ha condannato NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME, ex-coniuge, della somma di € 267.639, oltre interessi e rivalutazione, come spettanze maturate a seguito dello scioglimento dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230 -bis c.c.
La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, in particolare confermando che l’impresa doveva considerarsi costituita dal maggio 2007, e non solo dal l’ 1.2.2011; che il rapporto doveva ritenersi concluso verso la fine di febbraio 2017; che per il primo periodo (2007-2011) doveva riconoscersi una quota di partecipazione agli utili del 17,5%, per il secondo periodo (2011-2014) del 35%, e per il terzo periodo (2014-2017) del 49%; che l’immobile (intestato all ‘appellata) era estraneo all’impresa familiare, e non poteva essere detratto dalla quota spettante alla ex moglie.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi (formulati nel ricorso con sotto-numeri), illustrati da memoria; resiste con controricorso NOME COGNOME; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza .
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., nullità della sentenza per travisamento delle prove testimoniali, non avendo le stesse consentito di dimostrare
l’effettivo apporto prestato da NOME COGNOME all’impresa familiare.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., censurando la sentenza nella parte in cui, errando nella percezione e interpretazione degli esiti delle pr ove testimoniali, ha ritenuto dimostrato l’apporto prestato dall’ex -coniuge e presunto le quote percentuali di partecipazione agli utili della stessa, pur non avendo ella assolto all’onere probatorio di dimostrare l’apporto fornito.
I motivi, connessi, non sono meritevoli di accoglimento.
Da un lato, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non consta alcun travisamento dei dati probatori, ma una loro analitica e compiuta valutazione; sicché, nel raffronto con le risultanze processuali che, a suo avviso, avrebbero potuto e dovuto giustificare conclusioni differenti, parte ricorrente, in questa sede inammissibilmente, finisce con il richiedere la rivalutazione in fatto dei dati valutati dal giudice di merito, esprimendo in sostanza un mero disaccordo, un dissenso motivazionale, che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, atteso che tale operazione di rivalutazione in fatto fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 25281/2023, n. 23783/2025).
N eppure, d’altro lato, è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di
convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
Inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; diverso profilo è quello dell’apprezzamento delle prove, spettante al giudice di merito (Cass. n. 26739/2024, n. 26769/2018).
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1241, 1243, comma 2, c.c., 35 c.p.c., censurando la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto di non poter detrarre il valore dell’immobile dalla quota di spettanza dell’ex -coniuge a causa di un’asserita mancata formalizzazione di apposita eccezione di compensazione.
8. Il motivo non è fondato.
Nella sentenza impugnata è stato osservato che il bene oggetto di contestazione era stato acquistato con risparmi personali, risultando pertanto estraneo all’impresa familiare e all’oggetto del giudizio.
Tale ragione (estraneità del bene all’impresa familiare, quindi estraneità rispetto alla liquidazione della quota di essa oggetto del giudizio, basata sul calcolo degli utili conseguiti e sull’accrescimento dell’impresa) è in sé assorbente, al di là
della questione della (tempestività o meno di) formulazione di eccezione di compensazione propria o impropria.
Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2 , n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello aderito acriticamente alle conclusioni del CTU, senza esporre la propria motivazione, o con motivazione apparente, in relazione alle censure sollevate rispetto alla relazione peritale.
Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le risultanze peritali.
13. I motivi, connessi, sono infondati.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022, n. 12195/2024; v. anche Cass. n. 7341/2004).
15. Pertanto, richiamato quanto rilevato supra (§ 5) con riguardo alla (insussistente) violazione dell’art . 116 c.p.c., neppure è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata la prospettata nullità procedimentale; poiché il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c., attiene a errores in procedendo , eventuali doglianze relative all’inesistenza o all’apparenza della motivazione devono essere formulate attraverso il motivo di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, nei limiti a sua volta di ammissibilità del medesimo (nel caso di specie preclusa dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme), altrimenti finendo, come nel caso in esame, con il richiedere, nella sostanza, una nuova valutazione del materiale probatorio, così formulando una richiesta non accoglibile in sede di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 17931/2013, Cass. n. 10862/2018); d’altra parte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054/2013.
16. In ragione della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente costituita, liquidate come da dispositivo.
Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% per spese forfettarie, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 15 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME