Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3024 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3024 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6760/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , elettivamente domiciliata in NAPOLIINDIRIZZO, con gli avvocati COGNOME NOME E NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n.131/2025 della CORTE APPELLO NAPOLI, depositata in data 12/01/2025;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente dr. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ev ocò la RAGIONE_SOCIALE avanti il Tribunale di Napoli Nord, chiedendo il distacco della convenuta dall’impianto idrico comune. In esito all’istruttoria, il giudice adito accolse la domanda. la
La soccombente impugnò innanzi alla Corte d’appello di Napoli sentenza del Tribunale, a cui resistette controparte.
Il giudice di secondo grado, fatta svolgere una C.T.U., respinse il gravame, rilevando -per quel che ancora interessa -come i due immobili, rispettivamente appartenenti alle società in causa, sarebbero stati dotati di differenti impianti idrici, sicché non sarebbe stato applicabile l’art.1171 c.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura la ricorrente deduce la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c . La Corte d’appello avrebbe utilizzato argomentazioni apodittiche ed illogiche, connotate da manifesta ed irriducibile contraddittorietà tale da non consentire l’individuazione del percorso logico -argomentativo seguito.
In particolare, la sentenza impugnata avrebbe operato una palese confusione tra ‘ impianto di adduzione idrica ‘ e ‘ diramazione con contatori di ripartizione, per la lettura dei consumi delle due società ‘ , ponendo a fondamento della propria decisione presupposti contrastanti con le risultanze della CTU richiamata. In altri termini, si riferirebbe al contatore di ripartizione per la lettura dei consumi e all’ impianto idrico come entità separate, suscettive di autonoma esistenza funzionale, senza considerare che l’impianto idrico è composto necessariamente da un unico tubo, che si diparte dal
contatore posto all’ingresso del complesso condominiale e giunge sino ai due capannoni, dove sono presenti due diramazioni munite di contatori di ripartizione.
In altro punto della motivazione, la stessa Corte territoriale, smentendo il proprio assunto, riconoscerebbe che il distacco dal contatore dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe richiesto la realizzazione necessaria di un nuovo impianto, che comportava un intervento nelle aree di proprietà condominiali, ammettendo implicitamente che l’impianto idrico di cui è causa era unico.
Il motivo è fondato.
I giudici di secondo grado hanno affermato: ‘ Il ctu ha accertato lo stato dei luoghi appurando che vi è un contatore all’ingresso del complesso condominiale relativo al contratto di fornitura idrica intestato alla RAGIONE_SOCIALE, una condotta idrica di adduzione sino ai due capannoni frazionati e due diramazioni, munite di contatori di ripartizione, per la lettura dei consumi delle due società. Dunque, come accennato, gli impianti che servono gli immobili sono tra loro separati non venendo in rilievo l’art. 1171 cc, che può, al più applicarsi, tra i proprietari, con riguardo alla condotta idrica che va dal contatore alla diramazione ‘
Ritiene questa Corte che la ricostruzione come operata dalla sentenza impugnata sia parziale e soprattutto illogica, alla luce delle norme di comune esperienza che prevedono normalmente un unico impianto, idoneo a servire le singole utenze mediante semplici diramazioni. Non è allora chiaro se la Corte distrettuale, nel rimeditare le conclusioni del C.T.U. si sia riferita ad un duplice impianti idrico (costituito dall’unico tubo di adduzione) o alla duplice diramazione.
Tale contraddittorietà emerge evidente laddove, per un verso si afferma ‘ i due immobili sono dotati, a differenza di quanto dedotto dall’appellante, di autonomi impianti idrici ‘ e per altro verso si assume ‘ L’ausiliario ha anche chiarito che eventuali opere per dotare
l’immobile in uso alla RAGIONE_SOCIALE di autonomo contatore non comporterebbe variazioni alla rete idrica del condominio all’interno del quale insiste l’utenza da servire poiché si tratterrebbe di una tubazione autonoma ‘ .
In definitiva, nel caso di specie appare realizzato un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consente la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e che determina la necessità di una nuova motivazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME