Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20523 Anno 2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 771/2022 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore fallimentare pro tempore , rappresentato e difeso dall’ avv. NOMENOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti – controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2676/2021 pubblicata il
26.10.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.5.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 18.9.2017, il RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma pari ad € 251.780,00, oltre interessi dai singoli pagamenti. Dedusse che la RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche, per brevità, ‘L&T’) in bonis aveva versato alla convenuta, tra il 28.12.2008 e il 28.10.2010, somme per lavori eseguiti sul capannone industriale sito in Sasso INDIRIZZO, INDIRIZZO, acquistato da RAGIONE_SOCIALE il 7.4.2008 e da questa locato alla stessa società in bonis a decorrere dal maggio 2009. Evidenziò l’attore che tali somme non erano dovute, sia perché la manutenzione ordinaria, la riparazione, l’adeguamento degli impianti alla normativa e la manutenzione straordinaria erano poste a carico de RAGIONE_SOCIALE, in forza del contratto di locazione ex art. 1576 c.c., sia perché, a seguito di accertamenti compiuti dalla Agenzia delle Entrate, alcuni costi (in particolare quelli relativi a ll’aggiornamento degli impianti) non erano stati neppure sostenuti, non essendo state rinvenute fatture di acquisto riconducibili a quelle emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. I pagamenti non erano dunque che una partita di giro infra-gruppo, con lo svuotamento di una società a favore dell’altra, e con la consapevolezza che le somme versate non erano dovute. Costituitasi RAGIONE_SOCIALE ed istruita la causa, anche a mezzo CTU contabile, volta a verificare ‘ se sia corrispondente ai documenti ed al materiale probatorio uno spostamento patrimoniale di euro 251.780,00 come quello invocato da parte attrice ‘ e se tale somma ‘ trovi corrispondenza contabile in fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE verso l’attrice quando ancora in bonis’ , l’adito Tribunale accolse la domanda con
sentenza n. 521 del 27 febbraio 2019. Infatti, si osservò, RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato di avere ricevuto da L&RAGIONE_SOCIALE in bonis i pagamenti in parola, comunque provati documentalmente, e del resto, in forza del contratto di locazione del 2.5. 2009 e dell’art. 1576 c.c., RAGIONE_SOCIALE, in qualità di locatore, era tenuta a pagare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, con la conseguenza che era configurabile l’indebito oggettivo, posto che il pagamento era privo di causa giustificativa.
Avverso detta sentenza propose appello RAGIONE_SOCIALE, cui resistette il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ‘ Fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni -così, testualmente, la sentenza impugnata descriva la fase decisoria, n.d.e. stante l’emergenza epidemiologica, ne veniva disposta la trattazione con la modalità cartolare. Le parti depositavano ritualmente le note scritte in vista dell’udienza di PC del 30.03.2021 e la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio tenutasi in pari data, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione ‘. Quindi, con sentenza del 26.10.2021, la Corte d’appello rigett ò il gravame, evidenziando -dopo aver richiamato i principi sull’onere della prova gravante sull’attore in ripetizione ex art. 2033 c.c. che nella specie il Fallimento LRAGIONE_SOCIALE aveva provato quanto di sua spettanza, sia in ordine ai pagamenti effettuati, sia quanto alla mancanza di causa solvendi . Né le cause giustificatrici addotte dall’appellante in primo grado (contratto di locazione del capannone) e in secondo grado (contratto a titolo oneroso antecedente alla locazione) potevano assumere rilievo: la prima perché il contratto di locazione era stato stipulato ben dopo l’avvio dei lavori di
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ristrutturazione del capannone (e l’inizio dei pagamenti) e perché nello stesso contratto di locazione nulla era stato specificato circa l’onere di L&T di sostenerne i costi; la seconda perché, oltre che fondata su generiche deduzioni, era stata offerta solo nel grado d’appello, dunque inammissibilmente.
Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento RAGIONE_SOCIALE Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 157, 158, 189, 276, 352, 359 c.p.c., nonché dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si sostiene che la sentenza impugnata sia nulla perché deliberata da collegio diverso da quello dinanzi al quale venne compiuta l’ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni). Infatti, prosegue la ricorrente, nella causa in g rado d’appello, rivestendo la funzione di consigliere relatore la dott.ssa NOME COGNOME il Presidente aveva disposto che la prevista udienza del 30.3.2021 si tenesse in modalità cartolare, prevedendo che, ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020 , che l’udienza stessa fosse sostituita con il deposito di note di trattazione scritta entro il 25.3.2021, contenenti le sole istanze e conclusioni. Poiché detta attività processuale venne compiuta dalle parti dinanzi al collegio composto, quale Presidente, dal dott. NOME COGNOME e quale Consigliere relatore dalla dott.ssa NOME COGNOME ne deriva che la sentenza – adottata però dal collegio composto anche dalla dott.ssa NOME COGNOME nominata relatore solo dopo il deposito delle note di trattazione scritta
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(ultima attività processuale delle parti) – sarebbe nulla perché, appunto, deliberata da collegio diverso, in particolare quanto alla individuazione del consigliere relatore.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1366, 1372, 1374, 1375, 2033 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che già il Tribunale di Bologna aveva erroneamente ritenuto che LRAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova della causa giustificativa dei pagamenti, atteso che non aveva tenuto conto del pregresso (rispetto al contratto di locazione del 2.5.2009) accordo a titolo oneroso, in forza del quale RAGIONE_SOCIALE si era obbligata ad effettuare nel proprio immobile, per conto della committente RAGIONE_SOCIALE in bonis , lavori di adeguamento del capannone e degli impianti alle esigenze aziendali di quest’ultima. La Corte d’appello, secondo la ricorrente, discostandosi dalla motivazione del primo giudice, aveva invece ritenuto che il pagamento delle somme in questione non trovasse giustificazione né nel contratto di locazione del 2.5.2009, né in alcun altro accordo antecedente alla sua stipula; in tal guisa, avrebbe dunque errato la Corte territoriale nel non considerare che il Fallimento non ha provato che tra le parti non vi era altro accordo antecedente alla stipula del contratto di locazione, nella specie configurabile per fatti concludenti e la cui sussistenza era stata dedotta da La Cassina sin dal primo grado del giudizio. Conclude la ricorrente nel senso che ‘ dai fatti sopra esposti si sarebbe dovuta arguire l’esistenza di altro preesistente rapporto contrattuale regolarmente
adempiuto dalle parti e non contestato neppure dal fallimento in ordine ai lavori specificamente commissionati dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis alla RAGIONE_SOCIALE
2.1 -Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nella specie, per quanto evincibile dagli atti, è fuori discussione che l’udienza di p.c., svoltasi in forma cartolare, si sia tenuta e perfezionata in data 30.3.2021, allorché la causa venne effettivamente introitata a sentenza dal Collegio che l’ha poi decisa (v. verbale, in atti).
Il vizio lamentato dalla ricorrente potrebbe dunque configurarsi solo se, dopo tale data, il collegio decidente fosse mutato. Sul punto, parte ricorrente invoca il principio di immutabilità dell’organo decidente, individuando la pretesa ultima attività difensiva nella data di deposito delle proprie conclusioni del 25.3.2021. Tuttavia, lo speciale schema pandemico di cui all’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, applicato all’udienza di p.c., comporta solo una dilatazione temporale delle scansioni dell’udienza stessa, non anche una sua scissione concettuale: in altre parole (rapportando lo schema alle concrete evenienze del processo d’appello) , le parti erano tenute a precisare con note scritte le proprie conclusioni entro il 25.3.2021, ma in vista di una udienza (cartolare) che si sarebbe tenuta il 30.3.2021, ed è in qu est’ultima data che il collegio giudicante si sarebbe insediato, introitando la causa a sentenza (il che è poi effettivamente avvenuto).
Non è affatto vero, dunque, che ‘ dinnanzi al Collegio con Presidente dottor NOME COGNOME e con Relatore la dott.ssa NOME COGNOME sono state precisatele conclusioni da entrambe le parti in via cartolare in data 25 marzo
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2021 ‘, come sostenuto dalla ricorrente: quel collegio, nel senso prospettato dalla ricorrente, non è mai esistito.
Non pare inutile soggiungere che il Presidente del collegio decidente aveva piena facoltà di modificare il relatore, designando altro componente del collegio prima di assegnare la causa a sentenza, come appunto avvenuto nella specie. Insomma, nessuna violazione del principio di immutabilità del giudice d’appello, ex art. 352 c.p.c., s’ è verificata nel giudizio di secondo grado.
Infine, è appena il caso di precisare che l ‘ordinanza di questa Corte n. 10118/2025, richiamata dalla ricorrente in memoria a pretesa conferma della bontà degli argomenti spesi col motivo in esame, non è per nulla pertinente, in quanto concernente la nullità della sentenza d’appello adottata a seguito di fase decisoria ‘ tradizionale ‘, mentre la peculiarità della questione che qui occupa investe invece la fase decisoria ‘cartolarizzata’ .
3.1 -Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni.
Nella sua illustrazione non si coglie, infatti, l’argomentazione della violazione delle norme civilistiche indicate nella intestazione, né è spiegata in modo percepibile la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. , mentre quella degli artt. 115 e 116 non è dedotta secondo i criteri a suo tempo indicati da Cass. n. 11892/2016 e ribaditi, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020.
In realtà, vi si svolgono argomentazioni critiche sulla valutazione di una serie di emergenze fattuali, dalle quali il Tribunale avrebbe dovuto desumere l’esistenza di un (peraltro indimostrato) accordo preesistente al contratto di locazione, donde (da quanto è dato comprendere) l’erroneità della valutazione della Corte d’appello circa la novità della questi one della diversa causa giustificatrice dei
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pagamenti e la conseguente violazione del riparto dell’onere probatorio; tanto, peraltro, in palese violazione anche del l’art. 366 , comma 1, n. 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ), non essendo stato indicato, nel mezzo, dove e quando i suddetti argomenti -con la pretesa valenza decisiva loro attribuita dalla ricorrente -sarebbero stati introdotti nel giudizio.
4.1 In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 10 .000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data