Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33749 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16926-2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, nello studio de ll’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 686/2022 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/06/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2.5.2011 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Bergamo, chiedendone la condanna ad eliminare le immissioni rumorose provenienti a carico della proprietà degli attori dal parco acquatico di proprietà dell’ente locale e gestito dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta, mediante l’esecuzione delle opere opportune, nonché a risarcire il relativo danno.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1388/2019, accoglieva la domanda, ordinando ai convenuti di eseguire le opere indicate dal C.T.U. per ovviare alle immissioni rumorose.
Con sentenza n. 686/2022, la Corte di Appello di Brescia riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta dagli attori, odierni ricorrenti.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resistono con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c. c.p.c., la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese della fase cautelare del giudizio, all’esito della quale gli odierni ricorrenti sarebbero risultati vittoriosi;
1bis) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe condannato gli odierni ricorrenti alle spese della fase cautelare, in assenza di domanda sul punto;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di seconde cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda di cessazione delle immissioni rumorose formulata dagli odierni ricorrenti;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso la domanda risarcitoria formulata dagli odierni ricorrenti.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di rigetto della domanda di inibitoria e risarcimento danni per immissioni rumorose oltre il limite di tollerabilità, provenienti da un centro natatorio con scivoli realizzato dall’ente locale di fronte all’abitazione degli attori.
Primo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché contesta la statuizione con cui la Corte territoriale ha condannato i ricorrenti alla refusione anche delle spese della fase cautelare, nella quale essi erano risultati vittoriosi. La doglianza non si confronta con il principio secondo cui ‘Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 e Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021, Rv. 662442). La circostanza, dunque, che nella prima fase, cautelare, le istanze degli odierni ricorrenti fossero state accolte a nulla rileva, posto l’esito complessivo della lite, per loro infausto.
Secondo e terzo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché vertono sulla interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione al giudizio fattuale di contemperamento ex art. 844 c.c. ed alla prova del danno non patrimoniale risarcibile. La Corte
di Appello ha ritenuto, all’esito della valutazione della prova, e sulla base delle conclusioni della C.T.U. esperita in corso di causa, che ‘… tutte le misurazioni hanno dimostrato il rispetto dei valori stabiliti dalle norme amministrative, sia come limite assoluto d’immissione che come livello differenziale’ (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata) e che le esigenze di tutela della proprietà degli originari attori dovessero essere contemperate con quelle della produzione e con le finalità di pubblico interesse connesse alla gestione dell’impianto natatorio comunale (cfr. pagg. 28 e ss.). Inoltre, ha escluso la prova del danno alla salute lamentato dagli odierni ricorrenti e, anche su tale base, ha ritenuto prevalenti le esigenze pubbliche legate alla gestione dell’impianto (cfr. pag. 33 della sentenza). Nell’attingere tale ricostruzione interpretativa, i ricorrenti invocano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) ed un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la
decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., ma rileva che la proposta non ha preso in esame il motivo 1-bis, il quale tuttavia risulta infondato, poiché la sentenza impugnata indica che ambedue gli appellanti avevano formulato richiesta di condanna degli odierni ricorrenti alle spese dell’intero giudizio (cfr. pagg. 4 e 7 della sentenza). Il ricorso va dunque rigettato, senza applicazione delle conseguenze previste dall’art. 380 bis, secondo e terzo comma, c.p.c., in conseguenza della decisione parzialmente difforme dalla proposta.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ambedue le parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, in favore di RAGIONE_SOCIALE, ed in € 2.600, di cui € 200 per esborsi, in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; in ambo i casi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda