Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30274 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11647/2020 proposto da:
NOME COGNOME e NOME, elett.te domiciliati in ROMA presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 477/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che,
con sentenza resa in data 17/10/2019, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME per la condanna del COGNOME al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivati, a carico degli istanti, dall’immissione di rumori intollerabili nel fondo di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. riferiti al comportamento processuale del COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il COGNOME e la COGNOME non avessero fornito una prova adeguata dell’effettiva sussistenza dei danni patrimoniali lamentati come conseguenza del fatto illecito della controparte, sottolineando altresì l’insussistenza di alcun comportamento processuale del COGNOME riconducibile al paradigma descritto dall’art. 96 c.p.c.;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 342, nn. 1 e 2, e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibili i motivi di appello proposti dal COGNOME avverso la sentenza di primo grado in relazione al risarcimento del danno patrimoniale denunciato dagli odierni stanti, nonostante la
mancata rispondenza delle formulazioni impugnatorie della controparte ai requisiti imposti dal citato art. 342 c.p.c.;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il principio della specificità dei motivi d ‘ impugnazione -richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per l’individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata -impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico;
peraltro, la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacché interpretare la domanda – e, dunque, anche la domanda di appello – è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito; (Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007, Rv. 594925 -01; conf. Sez. L, Sentenza n. 11828 del 27/05/2014, Rv. 631057 – 01);
nel caso di specie, la corte territoriale ha dato atto che l’appellante, pur senza una ‘completa ottemperanza formale al disposto normativo’, aveva identificato, in modo sufficientemente riconoscibile, le parti del provvedimento impugnato e le asserite violazioni di legge contestate,
in tal modo rispettando la necessaria esposizione della c.d. parte ‘rescindente’, successivamente provvedendo, quanto alla parte c.d. ‘rescissoria’, alla prospettazione di un giudizio alternativo a quello impugnato, consentendo un’agevole comprensione del contenuto del provvedimento in riforma invocato, così come peraltro reso palese dalla successiva trattazione delle questioni contestate sulle quali entrambe le parti hanno avuto modo di contraddire con compiutezza;
deve pertanto ritenersi che il giudice a quo abbia interpretato la domanda di appello in modo corretto, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 329, co. 2, e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente negato la sussistenza del danno patrimoniale subito dagli odierni ricorrenti (anche) con riferimento alla componente da perdita di chances nell’alienare l’immobile di loro proprietà; posta risarcitoria nella specie accertata e liquidata dal giudice di primo grado in un capo della sentenza non posta a oggetto dell’impugnazione di controparte e, conseguentemente, in palese violazione del principio dell’acquiescenza;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato l’avvenuto rigetto, da parte del giudice di primo grado,
della domanda proposta dagli attori con riguardo al ‘danno per difficoltà di vendita dell’immobile e per facere infungibile’ (pag. 4 della sentenza impugnata);
si tratta -secondo l’interpretazione che deve ritenersi riferibile alla lettura della sentenza di primo grado fatta propria dalla corte d’appello (non adeguatamente contraddetta dalle produzioni documentali offerte dagli odierni ricorrenti) -di quella voce di danno patrimoniale alternativa al rivendicato danno per decremento della potenzialità remunerativa dell’attività commerciale di bed RAGIONE_SOCIALE breakfast che, viceversa, il giudice di primo grado aveva accolto;
da tale premessa discende che nessun onere impugnatorio incombesse a carico del COGNOME su tale specifico punto, con la conseguente insussistenza di alcuna violazione del principio di acquiescenza (o di giudicato interno) in questa sede evocato dai ricorrenti;
con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, co. 2, e 2727 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante subito dagli odierni istanti, con specifico riguardo all’attività di bed & breakfast dagli stessi gestita, operando in tal modo un’inversione dell’onere della prova a carico dei ricorrenti, nonostante la mancata contestazione, da parte del COGNOME, delle allegazioni e delle prove offerte dagli odierni istanti nel corso del primo grado di giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, i ricorrenti -lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
è peraltro appena il caso di sottolineare l’assoluta irrilevanza del richiamo operato dai ricorrenti alla pretesa omessa contestazione, da parte del COGNOME, delle allegazioni e delle prove offerte dagli istanti nel corso del giudizio, non incombendo a carico del convenuto l’onere di contestare la valenza rappresentativa delle prove offerte dagli attori ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della propria domanda;
sotto altro profilo, varrà considerare come del tutto correttamente la corte territoriale abbia trascurato l’influenza della pretesa mancata contestazione, da parte del COGNOME, delle allegazioni e delle prove offerte dai ricorrenti con riguardo alla natura e all’entità danni commerciali subiti dai ricorrenti, trattandosi di circostanze di fatto da detto convenuto legittimamente ignorati (siccome riferibili alla sfera di esclusiva pertinenza degli attori), con la conseguente decisiva incidenza, al riguardo, del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti
noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 -01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 – 01), avuto altresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, dell’effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, delle circostanze assunte come incontroverse;
con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 96, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilità del comportamento processuale del COGNOME al paradigma di cui all’art. 96 c.p.c., a partire dalla fase cautelare ante causam e per tutto lo svolgimento del primo grado di giudizio, con particolare riguardo all’avvenuta resistenza in giudizio del COGNOME con malafede o colpa grave;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’ accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv. 664188 -01; Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010, Rv. 610816 – 01);
nella specie, la corte territoriale ha specificamente considerato e apprezzato le ragioni sufficienti a escludere una responsabilità ex art. 96 c.p.c. del COGNOME, tanto nella fase ante causam (per la legittimità della critica i risultati tecnici acquisito nel corso del giudizio),
quanto in tutto il corso del procedimento; e tanto, sulla base di argomentazioni pienamente coerenti e corrette sul piano logico-giuridico;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione