Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36607 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.14322/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, difensori di sé medesimi;
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ex soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE;
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5839/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, coniugi condomini di un immobile a Roma in INDIRIZZO, dopo aver ottenuto il 10 ottobre 2009 dal Tribunale di Roma ordinanza ex articolo 700 c.p.c. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE che imponeva di disattivare nell’unità immobiliare da essa condotta in locazione macchinari producenti intollerabili immissioni acustiche e di calore, conveniva davanti al medesimo Tribunale RAGIONE_SOCIALE e la sua locatrice RAGIONE_SOCIALE per ottenerne, in base a titolo contrattuale (condominiale) ed extracontrattuale (articoli 2051 e 2053 c.c.), il risarcimento dei danni.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo, mentre COGNOME rimaneva contumace.
Il Tribunale, con sentenza del 10 dicembre 2013, in accoglimento parziale, condannava solidalmente le convenute a risarcire il danno non patrimoniale nella misura di euro 20.000 oltre interessi e spese processuali.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano COGNOME e COGNOME, NOME restando contumace.
La C orte d’appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2019, accogliendo parzialmente il gravame, annullava la condanna dell’appellante a risarcire il
danno non patrimoniale in solido con COGNOME e altresì la sua condanna alle spese processuali in solido con COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato ricorso, illustrato anche con memoria; RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso; sono stati intimati pure ex soci della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo stata questa cancellata dal registro delle imprese.
Considerato che:
1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1364, 1365 e 1367 c.c. in relazione all’articolo 6 del regolamento condominiale.
Il giudice d’appello, per escludere la responsabilità contrattuale di RAGIONE_SOCIALE, motiva che l’articolo 6 del regolamento condominiale ‘non vieta … espressamente l’esercizio dell’attività di ristorazione e ballo, non indicando specifiche attività int erdette’, per cui non si doveva reputare vietata l’attività della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I ricorrenti argomentano ampiamente (pagine 9-15 del ricorso) per dimostrare che il giudice d’appello a vrebbe violato le invocate norme ermeneutiche, così male interpretando il suddetto articolo 6.
1.2 Va premesso che nella seconda metà della terza pagina della sentenza -ovvero dove si spiega perché si ritiene ‘fondata’ la seconda doglianza del gravame il giudice d’appello effettua una interpretazione ben strutturata e comprensibile, che non si ravvisa riconducibile ad alcuna violazione di legge.
Peraltro le argomentazioni che costituiscono il motivo possono intendersi o come una generale evocazione del contenuto delle norme ermeneutiche, senza un rapporto specifico alle modalità motivazionali adottate dalla corte territoriale, o come una vera e propria ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Sotto entrambi i profili si giunge così all’inammissibilità.
Il secondo motivo lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo: si sostiene che la sentenza ‘si fonda anche sul presupposto, errato, che gli odierni
ricorrenti non avrebbero mai espressamente contestato alla RAGIONE_SOCIALE la violazione dell’art. 6 del regolamento di condominio’.
Questo motivo, ictu oculi , viene assorbito dalla precedente censura, relativa all’esame da parte del giudice d’appello proprio dell’articolo 6, e quindi pone come oggetto della sua violazione una delle doglianze avanzate dagli attuali ricorrenti quando erano attori.
3.1 Il terzo motivo lamenta omessa pronuncia su domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c.: sussisterebbe violazione dell’articolo 112 c.p.c.
il giudice d’appello nell’accogliere il gravame ha ritenuta infondata la domanda risarcitoria contrattuale; avrebbe tuttavia omesso di decidere sulla domanda risarcitoria extracontrattuale ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c. proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in solido con COGNOME, domanda che non sarebbe mai stata oggetto di rinuncia, e sarebbe stata ‘domanda alternativa esclusa dal Giudice di primo grado avendo il Tribunale … ritenuto più aderente la violazione contr attuale del regolamento di condominio’. Gli attuali ricorrenti, ‘non sussistendo il presupposto per un appello incidentale’ , essendo la loro domanda risarcitoria stata accolta interamente, l’ avrebbero comunque richiamata nella loro comparsa d’appello, a pagina 19, come segue: ‘In ogni caso richiamiamo tutte le argomentazioni di diritto formulate nell’atto introduttivo e nei successivi scritti di primo grado anche in tema di danno non patrimoniale per responsabilità extracontrattuale’ ; e lo stesso richiamo sarebbe presente nella successiva pagina 20.
Il motivo svolge poi, nella parte conclusiva, argomentazioni relative alla sussistenza della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE ex articoli 2051 e 2053 c.c.
3.2 Gli stessi ricorrenti, come si è visto, ammettono che il Tribunale aveva accolto interamente la loro domanda risarcitoria, il che già fa venir meno l’attuale censura, conducendo a escludere loro uno spazio di doglianza in appello.
Anche qualora, tuttavia, si potesse superare ciò, il risultato non diverge.
Se fosse stata disattesa dal primo giudice la domanda extracontrattuale, qualora gli attuali ricorrenti avessero voluto ‘portar la ‘ in devoluzione a l giudice d’appello non avrebbero dovuto, in effetti, proporre espressamente appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale di controparte, essendo sufficiente riproporre la domanda di risarcimento extracontrattuale in una delle difese di secondo grado. Permane però l’esigenza che la riproposizione sia chiara e precisa, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia che scaturisce dall’ articolo 346 c.p.c. (cfr., per es., Cass. 24182/2004).
Nel caso de quo , quel che è stato indicato come riproponente domanda extracontrattuale non può affatto dirsi chiaro in tal senso, essendo un richiamo a mere ‘argomentazioni di diritto’ , piuttosto che a specifiche pretese: il motivo allora, anche per questa via, non merita accoglimento.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. La divergenza degli esiti dei giudizi di merito giustifica nel presente caso la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023
Il Presidente
NOME COGNOME