SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14800 2024 – N. R.G. 00043112 2021 DEL 02 10 2024 PUBBLICATA IL 02 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. NOME COGNOME
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo contenzioso generale AVV_NOTAIO‘anno 2021, posta in deliberazione all’udienza del 7 maggio 2024 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., Sigelettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per procura in atti Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. , elettivamente domiciliata in Frosinone, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura in atti Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTA
OGGETTO: Immissioni acustiche
CONCLUSIONI
All’udienza del 7 maggio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. Parte_4
Parte_5
e
Parte_3
Parte_2
riassumevano innanzi al Tribunale l’atto di citazione introduttivo del giudizio RG 28692/20, innanzi al Giudice di Pace di Roma, che si era dichiarato incompetente per valore con sentenza in data 8 aprile 2021. Parte_1
Richiamavano gli attori le deduzioni svolte nell’atto introduttivo del giudizio poi riassunto, evidenziando di essere proprietari e/o residenti presso l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO e deducendo che nel settembre 2018, presso i locali di proprietà AVV_NOTAIOa società siti in INDIRIZZO, era stata installata un’attività di cocktail bar e somministrazione al pubblico di bevande alcoliche gestita dalla che aveva procurato grave disturbo acustico, dalla sera e fino alle due di notte e oltre. Controparte_3 Controparte_1
La perizia fonometrica commissionata dagli attori aveva poi accertato che l’attività svolta nei locali in oggetto non rispettava i valori AVV_NOTAIOa classe IV, con necessità di opere di mitigazione acustica, ma, nonostante richieste in tal senso, nulla era stato realizzato.
Evidenziavano pertanto il superamento AVV_NOTAIOa normale tollerabilità AVV_NOTAIOe emissioni acustiche prodotte dall’esercizio AVV_NOTAIO‘attività commerciale, oltre che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e concludevano richiedendo ordinarsi alla l’adozione AVV_NOTAIOe opere di insonorizzazione acustica idonee, con inibizione AVV_NOTAIO‘attività oltre le ore 24.00, oltre che la condanna di entrambe le convenute in via solidale al risarcimento del danno patito. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la che evidenziava di aver condotto la propria attività nel pieno rispetto AVV_NOTAIOe regole e di aver redatto un’accurata valutazione previsionale di impatto acustico AVV_NOTAIO‘unità immobiliare; eccepiva l’inammissibilità AVV_NOTAIOa domanda di risarcimento avanzata dalla Sig.ra la cui richiesta nell’atto di riassunzione non corrispondeva a quella formulata originariamente innanzi al Giudice di Pace. Controparte_1 Parte_3
Nel merito, contestava le deduzioni di controparte e concludeva, previa declaratoria di inammissibilità AVV_NOTAIOa domanda di risarcimento avanzata dalla Sig.ra richiedendo il rigetto AVV_NOTAIOe domande attoree. Parte_3
Si costituiva in giudizio la che deduceva l’infondatezza AVV_NOTAIOa domanda avanzata nei suoi confronti, attesa anche la propria carenza di legittimazione passiva, e concludeva richiedendo il rigetto AVV_NOTAIOe richieste formulate da controparte. Controparte_3
Disposta ed espletata CTU volta a determinare la sussistenza, o meno, AVV_NOTAIOe immissioni acustiche lamentate e, in caso positivo, le modalità di svolgimento AVV_NOTAIO‘attività di parte convenuta con i limiti di tolleranza acustica previsti ex lege, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 7 maggio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha innanzi tutto richiesto, previo accertamento AVV_NOTAIO‘intollerabilità AVV_NOTAIOe emissioni da rumore prodotte dall’esercizio AVV_NOTAIO‘attività di cocktail bar e somministrazione di bevande alcoliche condotta dalla , ordinarsi alla stessa l’adozione AVV_NOTAIOe opere di insonorizzazione acustica ritenute idonee, con inibitoria AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIO‘attività oltre le ore 24,00, giusta previsione del Regolamento del Condominio di CP_1 Parte_6
[…]
Ora, la disposta CTU, espletata in primo luogo al fine di accertare la sussistenza, o meno, AVV_NOTAIOe lamentate immissioni acustiche e AVV_NOTAIO‘eventuale superamento dei limiti di legge, ha dato atto di aver svolto la campagna di misura in ricettori di tipologia residenziale e di struttura ad uso ricettivo, risultando poi le condizioni di misura corrispondenti all’attuale condizione di esercizio del locale, sia in riferimento all’impiego contemporaneo AVV_NOTAIOe sorgenti rumorose oggetto di indagine sia alla variabilità AVV_NOTAIOe altre sorgenti che contribuiscono a determinare il clima acustico AVV_NOTAIO‘area in esame, come il contributo antropico, il traffico indotto, gli impianti di condizionamento aria e di riproduzione sonora.
Inoltre, ha precisato il CTU che i rilievi dei valori limite assoluti di immissione sono stati effettuati con tecnica di campionamento e, per la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale, i rilievi hanno riguardato sia il rumore ambientale che quello residuo; tutte le misure di livello di rumore residuo hanno avuto durata di 10 minuti, per un tempo identico a quello impiegato per la misura del rumore ambientale, con esclusione di eventi sonori atipici.
All’esito AVV_NOTAIOe indagine condotte, il CTU ha pertanto concluso che in tre siti di misura su quattro, l’attività del locale risulta essere acusticamente conforme ai limiti AVV_NOTAIOa normativa di settore; solo all’interno AVV_NOTAIOa stanza con pareti verdi AVV_NOTAIOa proprietà int. 3, è stato invece accertato che le immissioni trovano riscontro fattuale in riferimento ai limiti di legge, che risultano superati in orario notturno. CP_1 Pt_4
In particolare, sul punto, il consulente evidenzia come il superamento riscontrato risulta determinato dall’attività antropica interna al locale, peraltro rilevando di aver escluso dai rilievi gli eventi cd anomali o transienti, così garantendo la veridicità AVV_NOTAIO‘elemento acustico disturbante.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal CTU siano condivisibili in quanto fondate su un’attenta e completa disamina degli atti e dei luoghi di causa e su indagini condotte con corretta metodologia; inoltre il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni pervenute dai CTP.
Da ciò discende pertanto che i limiti di immissione acustica debbano ritenersi superati unicamente presso l’interno 3 AVV_NOTAIO‘abitazione di INDIRIZZO, di proprietà AVV_NOTAIO‘attrice avendo infatti il CTU ivi riscontrato un’eccedenza dei 3db di valore differenziale previsto dalla normativa. Pt_4
In ordine poi alle misure necessarie per ricondurre le immissioni al livello di tollerabilità, evidenzia il consulente come occorre espletare un intervento di mitigazione acustica, da effettuare nelle superfici sia del solaio del locale che nei vari posti sonori, unito ad un’opera di fono-assorbimento, e ciò attraverso uno studio progettuale di insonorizzazione con indicazione dei valori attuali, livelli e frequenze, con verifica preliminare in corso d’opera e verifica finale, per come meglio specificato alla pag. 18 AVV_NOTAIO‘elaborato.
Alla luce AVV_NOTAIOe considerazioni che precedono, pertanto, la CP_1
in quanto società esercente l’attività svolta nei locali in oggetto, in considerazione AVV_NOTAIO‘avvenuto superamento del limite di tollerabilità nei limiti indicati nella consulenza, deve essere condannata all’esecuzione AVV_NOTAIO‘intervento di insonorizzazione e di fonoassorbimento per come specificato dal CTU nella relazione. […]
In ordine poi alla richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, occorre in primo luogo evidenziare, in riferimento alla posizione dei Sigg. e che il danno subito non può ritenersi provato sulla sola base AVV_NOTAIOe prodotte recensioni negative, per come tempestivamente depositate, e che nessun capitolo di prova AVV_NOTAIO‘atto di citazione risulta articolato al fine di dimostrare il lamentato pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. Pt_4 Parte_5
A ciò deve aggiungersi, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione ed in relazione alla richiesta di condanna in favore AVV_NOTAIO‘attrice del rimborso per le perizie fonometriche, come non risultino introdotti idonei elementi di prova, al fine di ritenere dimostrato il richiamato esborso di euro 600,00, da parte AVV_NOTAIOa Sig.ra NOME
per le perizie in questione, le quali, peraltro, risultano indicare quale committente la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante Pt_4 Parte_5
A ciò consegue come la domanda risarcitoria dei detti attori debba essere rigettata, come anche, attese le conclusioni del CTU, quella formulata dagli attori e risultando peraltro le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto. Pt_3 Pt_1 Pt_1
Sul punto deve in ogni caso evidenziarsi, in riferimento alla formulata eccezione di inammissibilità AVV_NOTAIOa richiesta risarcitoria avanzata dall’attrice come da giurisprudenza AVV_NOTAIOa Suprema Corte, che l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione AVV_NOTAIO‘istituto AVV_NOTAIOa riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali AVV_NOTAIOa litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio AVV_NOTAIOa ragionevole durata del processo. (C.C. 15753/14). Pt_3
Nel caso di specie, l’attrice per come dedotto dalla convenuta aveva ridotto, nell’atto di riassunzione, l’importo AVV_NOTAIOa domanda risarcitoria avanzata, eliminando ogni richiesta relativa ai pregiudizi occorsi ai propri familiari; avuto riguardo ai citati principi giurisprudenziali, e quindi alla possibilità di introduzione, in sede di riassunzione, di domande nuove in aggiunte a quelle originarie, l’avanzata censura non deve comunque essere condivisa, avendo la detta attrice unicamente ridotto le proprie pretese risarcitorie. Pt_3 Controparte_1
Peraltro, sul punto, deve essere accolta l’avanzata eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta CP_3
nei confronti AVV_NOTAIOa quale risulta unicamente formulata domanda di risarcimento del danno subito, tenuto conto, come da giurisprudenza AVV_NOTAIOa Suprema Corte, che in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in […]
locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento AVV_NOTAIOa stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (C.C. 4908/18).
Nel caso di specie, nulla risulta provato in tal senso da parte attrice, rilevandosi ulteriormente come nel contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo in data 1 novembre 2017 nulla di specifico risulta emergere in ordine alla concreta attività svolta all’interno del locale da parte AVV_NOTAIOa conduttrice individuandosi la stessa unicamente in termini di attività di somministrazione aperta al pubblico di tipo enoteca/cocktail bar/lounge bar. Controparte_1
Né in ultimo deve essere accolta la richiesta attorea di inibitoria AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIO‘attività oltre le ore 24, giusta previsione del Regolamento di Condominio di INDIRIZZO, tenuto conto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, per come chiarito dalla giurisprudenza AVV_NOTAIOa Suprema Corte, che la previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, di limiti alla destinazione AVV_NOTAIOe proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, va ricondotta alla categoria AVV_NOTAIOe servitù atipiche e non AVV_NOTAIOe obbligazioni “propter rem”, difettando il presupposto AVV_NOTAIO‘”agere necesse” nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio; ne consegue che l’opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie AVV_NOTAIOe servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l’indicazione, nella nota di trascrizione, AVV_NOTAIOe specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma
1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale. (C.C. 21024/16).
Nel caso di specie, nulla di specifico è stato sul punto provato da parte attrice, anche in riferimento all’avvenuta trascrizione AVV_NOTAIOe clausole limitative, con conseguente rigetto AVV_NOTAIOa domanda avanzata in tal senso.
Le spese di lite, avuto riguardo al complesso AVV_NOTAIOe ragioni AVV_NOTAIOa decisione, alle conclusioni raggiunte e in ogni caso alla particolarità AVV_NOTAIOa presente fattispecie, vengono interamente compensate fra tutte le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta CP_1
nella misura del 50% ciascuna. […]
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio AVV_NOTAIOe parti, così provvede:
Condanna la convenuta all’esecuzione AVV_NOTAIO‘intervento di insonorizzazione e fono assorbimento per come meglio descritti nell’espletata CTU, a pag. 18 AVV_NOTAIOa relazione; Controparte_1
II) Rigetta per il resto le domande attoree;
III) Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
IV) Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna. Controparte_1
Così deciso in Roma il 30 settembre 2024
IL GIUDICE