SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14800 2024 – N. R.G. 00043112 2021 DEL 02 10 2024 PUBBLICATA IL 02 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. NOME COGNOME
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 43112 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2021, posta in deliberazione all’udienza del 7 maggio 2024 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Roma, INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., Sigelettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con gli Avv.ti NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in atti
CONVENUTA
Nonché
in persona del legale rappRAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Frosinone, INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Immissioni acustiche
CONCLUSIONI
All’udienza del 7 maggio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.
e
riassumevano innanzi al Tribunale l’atto di citazione introduttivo del giudizio RG 28692/20, innanzi al Giudice di Pace di Roma, che si era dichiarato incompetente per valore con sentenza in data 8 aprile 2021.
Richiamavano gli attori le deduzioni svolte nell’atto introduttivo del giudizio poi riassunto, evidenziando di essere proprietari e/o residenti presso l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO e deducendo che nel settembre 2018, presso i locali di proprietà della società siti in INDIRIZZO, era stata installata un’attività di cocktail bar e somministrazione al pubblico di bevande alcoliche gestita dalla che aveva procurato grave disturbo acustico, dalla sera e fino alle due di notte e oltre.
La perizia fonometrica commissionata dagli attori aveva poi accertato che l’attività svolta nei locali in oggetto non rispettava i valori della classe IV, con necessità di opere di mitigazione acustica, ma, nonostante richieste in tal senso, nulla era stato realizzato.
Evidenziavano pertanto il superamento della normale tollerabilità delle emissioni acustiche prodotte dall’esercizio dell’attività commerciale, oltre che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e concludevano richiedendo ordinarsi alla l’adozione delle opere di insonorizzazione acustica idonee, con inibizione dell’attività oltre le ore 24.00, oltre che la condanna di entrambe le convenute in via solidale al risarcimento del danno patito.
Si costituiva in giudizio la che evidenziava di aver condotto la propria attività nel pieno rispetto delle regole e di aver redatto un’accurata valutazione previsionale di impatto acustico dell’unità immobiliare; eccepiva l’inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata dalla Sig.ra la cui richiesta nell’atto di riassunzione non corrispondeva a quella formulata originariamente innanzi al Giudice di Pace.
Nel merito, contestava le deduzioni di controparte e concludeva, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata dalla Sig.ra richiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio la che deduceva l’infondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti, attesa anche la propria carenza di legittimazione passiva, e concludeva richiedendo il rigetto delle richieste formulate da controparte.
Disposta ed espletata CTU volta a determinare la sussistenza, o meno, delle immissioni acustiche lamentate e, in caso positivo, le modalità di svolgimento dell’attività di parte convenuta con i limiti di tolleranza acustica previsti ex lege, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 7 maggio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha innanzi tutto richiesto, previo accertamento dell’intollerabilità delle emissioni da rumore prodotte dall’esercizio dell’attività di cocktail bar e somministrazione di bevande alcoliche condotta dalla , ordinarsi alla stessa l’adozione delle opere di insonorizzazione acustica ritenute idonee, con inibitoria dell’esercizio dell’attività oltre le ore 24,00, giusta previsione del Regolamento del Condominio di
Ora, la disposta CTU, espletata in primo luogo al fine di accertare la sussistenza, o meno, delle lamentate immissioni acustiche e dell’eventuale superamento dei limiti di legge, ha dato atto di aver svolto la campagna di misura in ricettori di tipologia residenziale e di struttura ad uso ricettivo, risultando poi le condizioni di misura corrispondenti all’attuale condizione di esercizio del locale, sia in riferimento all’impiego contemporaneo delle sorgenti rumorose oggetto di indagine sia alla variabilità delle altre sorgenti che contribuiscono a determinare il clima acustico dell’area in esame, come il contributo antropico, il traffico indotto, gli impianti di condizionamento aria e di riproduzione sonora.
Inoltre, ha precisato il CTU che i rilievi dei valori limite assoluti di immissione sono stati effettuati con tecnica di campionamento e, per la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale, i rilievi hanno riguardato sia il rumore ambientale che quello residuo; tutte le misure di livello di rumore residuo hanno avuto durata di 10 minuti, per un tempo identico a quello impiegato per la misura del rumore ambientale, con esclusione di eventi sonori atipici.
All’esito delle indagine condotte, il CTU ha pertanto concluso che in tre siti di misura su quattro, l’attività del locale risulta essere acusticamente conforme ai limiti della normativa di settore; solo all’interno della stanza con pareti verdi della proprietà int. 3, è stato invece accertato che le immissioni trovano riscontro fattuale in riferimento ai limiti di legge, che risultano superati in orario notturno.
In particolare, sul punto, il consulente evidenzia come il superamento riscontrato risulta determinato dall’attività antropica interna al locale, peraltro rilevando di aver escluso dai rilievi gli eventi cd anomali o transienti, così garantendo la veridicità dell’elemento acustico disturbante.
Ritiene il Giudice che le conclusioni raggiunte dal CTU siano condivisibili in quanto fondate su un’attenta e completa disamina degli atti e dei luoghi di causa e su indagini condotte con corretta metodologia; inoltre il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni pervenute dai CTP.
Da ciò discende pertanto che i limiti di immissione acustica debbano ritenersi superati unicamente presso l’interno 3 dell’abitazione di INDIRIZZO di proprietà dell’attrice avendo infatti il CTU ivi riscontrato un’eccedenza dei 3db di valore differenziale previsto dalla normativa.
In ordine poi alle misure necessarie per ricondurre le immissioni al livello di tollerabilità, evidenzia il consulente come occorre espletare un intervento di mitigazione acustica, da effettuare nelle superfici sia del solaio del locale che nei vari posti sonori, unito ad un’opera di fono-assorbimento, e ciò attraverso uno studio progettuale di insonorizzazione con indicazione dei valori attuali, livelli e frequenze, con verifica preliminare in corso d’opera e verifica finale, per come meglio specificato alla pag. 18 dell’elaborato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la
in quanto società esercente l’attività svolta nei locali in oggetto, in considerazione dell’avvenuto superamento del limite di tollerabilità nei limiti indicati nella consulenza, deve essere condannata all’esecuzione dell’intervento di insonorizzazione e di fonoassorbimento per come specificato dal CTU nella relazione.
In ordine poi alla richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, occorre in primo luogo evidenziare, in riferimento alla posizione dei Sigg. e che il danno subito non può ritenersi provato sulla sola base delle prodotte recensioni negative, per come tempestivamente depositate, e che nessun capitolo di prova dell’atto di citazione risulta articolato al fine di dimostrare il lamentato pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.
A ciò deve aggiungersi, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione ed in relazione alla richiesta di condanna in favore dell’attrice del rimborso per le perizie fonometriche, come non risultino introdotti idonei elementi di prova, al fine di ritenere dimostrato il richiamato esborso di euro 600,00, da parte della Sig.ra
per le perizie in questione, le quali, peraltro, risultano indicare quale committente la RAGIONE_SOCIALE San Martino View ai Monti, in persona del legale rappresentante
A ciò consegue come la domanda risarcitoria dei detti attori debba essere rigettata, come anche, attese le conclusioni del CTU, quella formulata dagli attori e risultando peraltro le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Sul punto deve in ogni caso evidenziarsi, in riferimento alla formulata eccezione di inammissibilità della richiesta risarcitoria avanzata dall’attrice come da giurisprudenza della Suprema Corte, che l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell’istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purchè sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. (C.C. 15753/14).
Nel caso di specie, l’attrice per come dedotto dalla convenuta aveva ridotto, nell’atto di riassunzione, l’importo della domanda risarcitoria avanzata, eliminando ogni richiesta relativa ai pregiudizi occorsi ai propri familiari; avuto riguardo ai citati principi giurisprudenziali, e quindi alla possibilità di introduzione, in sede di riassunzione, di domande nuove in aggiunte a quelle originarie, l’avanzata censura non deve comunque essere condivisa, avendo la detta attrice unicamente ridotto le proprie pretese risarcitorie.
Peraltro, sul punto, deve essere accolta l’avanzata eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta
nei confronti della quale risulta unicamente formulata domanda di risarcimento del danno subito, tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in
locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività (C.C. 4908/18).
Nel caso di specie, nulla risulta provato in tal senso da parte attrice, rilevandosi ulteriormente come nel contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo in data 1 novembre 2017 nulla di specifico risulta emergere in ordine alla concreta attività svolta all’interno del locale da parte della conduttrice individuandosi la stessa unicamente in termini di attività di somministrazione aperta al pubblico di tipo enoteca/cocktail bar/lounge bar.
Né in ultimo deve essere accolta la richiesta attorea di inibitoria dell’esercizio dell’attività oltre le ore 24, giusta previsione del Regolamento di Condominio di INDIRIZZO tenuto conto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che la previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, va ricondotta alla categoria delle servitù atipiche e non delle obbligazioni “propter rem”, difettando il presupposto dell'”agere necesse” nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio; ne consegue che l’opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l’indicazione, nella nota di trascrizione, delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma
1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale. (C.C. 21024/16).
Nel caso di specie, nulla di specifico è stato sul punto provato da parte attrice, anche in riferimento all’avvenuta trascrizione delle clausole limitative, con conseguente rigetto della domanda avanzata in tal senso.
Le spese di lite, avuto riguardo al complesso delle ragioni della decisione, alle conclusioni raggiunte e in ogni caso alla particolarità della presente fattispecie, vengono interamente compensate fra tutte le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta
nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Condanna la convenuta all’esecuzione dell’intervento di insonorizzazione e fono assorbimento per come meglio descritti nell’espletata CTU, a pag. 18 della relazione;
II) Rigetta per il resto le domande attoree;
III) Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
IV) Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2024
IL GIUDICE