Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
Oggetto: illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32432/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, n. 330/2020, depositata il 16 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
– la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, depositata il 16 ottobre 2020, di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva respinto la sua (all’epoca, RAGIONE_SOCIALE) domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE per illecita segnalazione del proprio nominativo presso la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE gestita dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia;
la Corte di appello ha dato atto che a sostegno della domanda l’odierna ricorrente aveva allegato che : aveva intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE rapporti di conto corrente e di affidamento che erano cessati a seguito del recesso operato dalla banca in data 31 maggio 1994; con tale atto la banca aveva chiesto il pagamento dei saldi dei predetti conti, indicati, rispettivamente, in lire 1.669.284.941 e lire 480.179.189; a seguito dell’esperimento dell’azione giudiziale volta all’accertamento della indebita annotazione di alcune poste per interessi passivi, il Tribunale adito aveva rideterminato il credito della banca in lire 129.502.745, con sentenza confermata in sede di appello; ciononostante la banca non aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione del nominativo della società ricorrente presso la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE gestita dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia , iscritto anche su segnalazione della RAGIONE_SOCIALE, impresa di cartolarizzazione dei crediti facente parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE e verosimile cessionaria del credito, nonostante plurime diffide ; l’illegittima segn alazione aveva causato danni alla società ricorrente per impossibilità di accedere ad altri finanziamenti e lesione dell’immagine;
– la Corte territoriale ha, poi, riferito che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda attorea in ragione della mancata dimostrazione dei danni lamentati e del la loro riconducibilità all’iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE e alla permanenza di tale iscrizione;
ha, quindi, respinto il gravame confermato la decisione del Tribunale;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resistono, con distinti controricorsi, sia la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), sia la RAGIONE_SOCIALE
la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2050 e 2059 cod. civ., 2 e 41 Cost., 132, quarto comma, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., con riferimento agli artt. 1.5 della Circolare della RAGIONE_SOCIALE d’Italia 1° febbraio 1991, n. 139, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la C orte di appello omesso di valutare l’esistenza di uno stato di insolvenza riferibile alla società segnalata, richiesto dalla normativa di settore per l’iscrizione a sofferenza del credito esistente nei confronti di quest’ultima, benché tale credito fosse stato contestato giudizialmente; -lamenta, altresì, l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità della segnalazione presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 cod. civ., 2 e 3 Cost., 185 e 595 cod. pen. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1218, 1226 e 2043 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso il dedotto danno reputazionale e all’immagine trascurando di esaminare le circostanze e gli argomenti di prova indicati dalla parte e non aver proceduto a una valutazione equitativa dello stesso;
con il terzo motivo critica la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 1218 cod. civ. e degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1218, 1226 e 2043 cod. civ., nella parte in cui ha escluso che le prove offerte fossero idonee a provare, anche attraverso il
ragionamento presuntivo, l’incidenza della segnalazione sui progetti di investimento della società segnalata e non ha proceduto a una valutazione equitativa del danno;
con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., per aver la Corte territoriale omesso una statuizione in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità della iscrizione a sofferenza nella RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e di cancellazione della stessa, pur avendo riconosciuto in motivazione l’illegittimità di tale segnalazione e, comunque, omesso una motivazione sul punto; -con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 91 e 132 secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., nella parte in cui ha condannato la società ricorrente alla rifusione per intero delle spese di entrambi i gradi di giudizio senza alcuna motivazione;
il primo e il quarto motivo vanno esaminati prioritariamente e sono fondati, nei limiti di cui in motivazione;
parte ricorrente ha dato atto di aver chiesto al giudice di primo grado l’accertamento della illiceità, sin dall’origine e retroattivamente, dell’iscrizione e della esposizione a sofferenza nella RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE eseguita nei suoi confronti su segnalazione della RAGIONE_SOCIALE e dell’obbligo di quest’ultima e della RAGIONE_SOCIALE di chiedere alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia la ca ncellazione di tali segnalazioni con decorrenza dalla prima segnalazione e di aver formulato motivo di appello con il quale aveva impugnato la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia in ordine a tali domande;
la Corte di appello, tuttavia, non si è espressamente pronunciata su tale motivo di appello e, dunque, sulle sottese domande proposte in primo grado, ritenendo che la mancata prova di danni, da lesione alla reputazione commerciale o patrimoniali, conseguenti alle dedotte segnalazioni non consentiva l’accoglimento dell a domanda risarcitoria
proposta;
ciò, benché abbia osservato nella parte motiva che «al RAGIONE_SOCIALE potrebbe al più imputarsi il mantenimento della segnalazione per l’intero importo, invece che per la minor somma, pagata dalla società RAGIONE_SOCIALE nel giugno 2004, per il periodo dalla data della pubblicazione della sentenza d’appello fino alla effettiva cancellazione, avvenuta il 31-12-2008, ovvero sia per quasi due anni, mentre alla società RAGIONE_SOCIALE potrebbe addebitarsi l’iscrizione della sofferenza in assenza del debito denunciato»;
da quanto precede consegue che deve escludersi che una pronuncia sulle domande di accertamento della illiceità della segnalazione sia stata implicitamente resa dalla Corte di appello, in quanto la impostazione logico-giuridica della pronuncia non risulta incompatibile con l’accoglimento delle domande avanzate e su cui manca una espressa pronuncia;
inammissibile è, invece, il primo motivo nella parte in cui si duole della omessa valutazione del l’esistenza d ello stato di insolvenza riferibile alla società segnalata e della circostanza che il credito segnalato era contestato giudizialmente;
infatti, tali circostanze risultano essere estranee alla ratio decidendi, fondata, come riferito, sull’assenza di danni conseguenti alle contestate iscrizioni nella RAGIONE_SOCIALE;
il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;
le doglianze si risolvono, nella sostanza, in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che è rimessa al suo potere discrezionale e non può essere sindacata in questa sede per motivi di violazione o falsa applicazione della legge (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
-all’accoglimento del primo motivo, nei sensi riferiti, e del quarto motivo segue l’accoglimento dell’ultimo motivo, concernenti il
regolamento delle spese processuali dei gradi di giudizio di merito, in quanto strettamente conseguenziale;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, nei limiti di cui in motivazione, e il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il terzo e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 29 novembre 2024.