Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5161 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5161 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16269/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALETORI DI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 155/2019, depositata il 18/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare la comproprietà pari a 1/3 di alcuni immobili, in quanto, istituita nel 1970 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la proprietà dei beni, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che l’aveva acquistata nel 1950, era stata ripartita tra le due Sezioni, appunto 1/3 a quella di RAGIONE_SOCIALE e 2/3 a quella di RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 687/2008, ha rigettato la domanda. Con la sentenza n. 247/2014, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato con opposizione di terzo la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 247/2014: l’opponente ha chiesto di revocare la sentenza impugnata e ‘di accertare che la RAGIONE_SOCIALE non è mai stata soggetto attivo del rapporto giuridico di proprietà fatto valere in giudizio e di rigettare la domanda per difetto di una condizione dell’azione e, comunque, per infondatezza’.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza 18 aprile 2019, n. 155, ha respinto l’opposizione.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE (o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) di RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Memoria è stata depositata dalla controricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
I. Preliminarmente, si rileva la mancata notificazione del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE, originaria attrice del processo deciso con la sentenza impugnata con l’opposizione di terzo, parte così si legge alla pag. 2 del ricorso -‘ non evocata in giudizio in quanto per essa si è formato il giudicato ‘. A prescindere da tale motivazione, si ricorda che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo impone, in presenza di una palese infondatezza del ricorso, di definire il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (così, ex multis , Cass. n. 11287/2018). Pertanto, essendo il ricorso in esame -come si vedrà infra -infondato, non vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Occorre inoltre rilevare l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE documentazione allegata al ricorso, non trattandosi -contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (pag. 3 del ricorso) -di documenti producibili nel giudizio di cassazione. Nel giudizio di cassazione, infatti, ‘è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio RAGIONE_SOCIALE revocazione
straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 3), c.p.c.’ (Cass. n. 4415/2020).
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riguardo al disposto degli artt. 113 e 116 c.p.c., 15 delle preleggi, 36 e segg. c.c., 86 e segg. del r.d. 2016/1939 e d.m. 13 ottobre 1949’, lamentando che la Corte d’appello non abbia considerato ‘tutta la normativa richiamata dall’atto di opposizione -che dopo gli anni ’20 del secolo scorso era stata emanata in ordine all’esercizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, in base alla quale andrebbe esclusa ogni possibilità ‘di immedesimazione organica, fusione e simili’ tra la RAGIONE_SOCIALE e ‘gli altri enti venatori’.
Il secondo motivo contesta ‘violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al disposto degli artt. 113 e 116 c.p.c.’. Il motivo è suddiviso nella censura 2.a), in cui si lamenta la lettura data dalla Corte d’appello a un verbale di riunione del 1946; nella censura 2.b) ove si sottolinea che da un contratto di locazione emerge che la ricorrente era già operativa circa un decennio prima del 2009,anno nel quale secondo la Corte d’appello sarebbe nata; nella censura 2.c) ove si evidenzia che la Corte parla di apposizione di un timbro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul verbale, manoscritto, del consiglio di amministrazione che autorizzò l’acquisto, ma nella copia dattiloscritta allegata al rogito il timbro non c’è, timbro che in ogni caso può solo significare che quella associazione era federata alla RAGIONE_SOCIALE; nella censura 2.d) si sottolinea che si è fatto valere di fronte alla Corte d’appello il giudicato rappresentato dalla affermazione presente nella pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 687/2008 ‘ il patrimonio immobiliare acquistato, come risulta dall’atto pubblico di compravendita dalla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEtori di RAGIONE_SOCIALE, che risulta ancora oggi l’esclusiva titolare dei beni in contestazione ‘.
3. Il terzo motivo fa valere ‘violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 113 c.p.c. e 2700 c.c.’: nell’atto di vendita il notaio ha affermato di conoscere i contraenti e ciò significa che questi sapeva ‘chi e cosa era tale parte direttamente acquirente, ossia nel caso una associazione non riconosciuta, operante nella provincia di RAGIONE_SOCIALE con quella denominazione’.
4. Il quarto motivo denuncia ‘violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 113, 116 e 324 c.p.c., nonché 2909 c.c.’. Il motivo è suddiviso nella censura 4.a) che contesta alla Corte d’appello di avere sottolineato come nell’atto di riassunzione di un altro processo la parte sia indicata come RAGIONE_SOCIALE e invece nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE Cassazione come RAGIONE_SOCIALE, violando in tale modo il giudicato; nella censura 4.b) che ha una sua rubrica ‘violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 359, 189 e 190 c.p.c.’ e, a quanto è dato di capire, spiega che con la domanda di opposizione la ricorrente aveva chiesto la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e poi aveva domandato di dichiarare la non opponibilità RAGIONE_SOCIALE medesima.
I motivi non possono essere accolti.
La Corte d’appello ha osservato come il terzo, la ricorrente, fondi la propria opposizione sulla circostanza che i beni oggetto del giudizio svoltosi tra le due Sezioni provinciali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quella di RAGIONE_SOCIALE e quella di RAGIONE_SOCIALE, non sono mai stati di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, bensì RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto i beni sarebbero stati acquistati dalla stessa con atto pubblico del 3 maggio 1950; la Corte ha quindi rilevato la necessità di stabilire, in base alla documentazione versata in atti, se la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE fossero all’epoca RAGIONE_SOCIALE stipula del rogito lo stesso soggetto, non essendo rilevante l’esistenza attuale di due soggetti
diversi; la Corte ha ritenuto che in svariati atti, e quindi anche nell’atto di vendita del 1950, venissero usati indifferentemente le espressioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per indicare lo stesso soggetto giuridico, né d’altro canto ha sottolineato la Corte -l’opponente ha fornito la prova RAGIONE_SOCIALE propria esistenza nel 1950, essendo unicamente stata provata l’esistenza di detta associazione a partire dall’aprile del 2009.
A fronte del ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, fondato su due accertamenti in fatto (l’uso di una pluralità di denominazioni per indicare lo stesso soggetto giuridico e la mancata prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel 1950), la ricorrente oppone con il primo motivo che, secondo la normativa all’epoca vigente, gli organi locali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 1939, erano normativamente disciplinati, ragionamento ‘in astratto’, che nulla prova in relazione al caso concreto.
Il secondo motivo si limita a proporre una propria lettura di un verbale di riunione (2.a); a dedurre che la ricorrente era operativa nel 2009 (2.b), circostanza irrilevante rispetto all’essere esistita nel DATA_NASCITA; ancora a dedurre la mancanza del timbro in una copia del verbale allegata all’atto di acquisto, circostanza senza dubbio non decisiva (2.c); a fare infine leva (2.d) su una affermazione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nella sentenza n. 687/2008, poi confermata dalla sentenza impugnata con l’opposizione di terzo, che avrebbe a suo dire efficacia di giudicato (senza che ricorresse l’identità delle parti dei giudizi) , come se il Tribunale non si fosse limitato a indicare sinteticamente la convenuta (RAGIONE_SOCIALE), ma avesse invece voluto indicare la ricorrente, con la paradossale conseguenza che la ricorrente -come essa stessa riconosce (pag. 13 del ricorso) –
avrebbe impugnato per revocazione una sentenza che la riconosce proprietaria dei beni controversi.
Il terzo motivo propone RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del notaio – di conoscere i contraenti – una lettura del tutto opinabile e basata sul presupposto, indimostrato, che la vendita fosse avvenuta da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Venendo al quarto motivo, infondato è il richiamo (4.a) al giudicato in relazione alla pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 687/08 , che si è limitata ad affermare l’ammissibilità dell’intervento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in un altro processo tra altre parti (tra la RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE), pronuncia che la sentenza impugnata ha citato unicamente come esempio di utilizzo di più denominazioni per indicare la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, mentre nella censura 4.b) non pare ravvisabile, come già detto supra , una critica alla sentenza impugnata.
III. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE