SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 44 2026 – N. R.G. 00000640 2024 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere estensore Dott. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. e (C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Perugia, INDIRIZZO C.F. C.F.
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
Contro in qualità di titolare di omonima ditta individuale (C.F. ; P. IVA , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Spoleto (PG), INDIRIZZO C.F. P.
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
e nei confronti di
TABLE
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
Avente ad OGGETTO: ‘morte’ CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e hanno riassunto giudizio di appello a seguito dell’ordinanza di cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa
pagina 1 di 13
composizione, n. 23299/2024, emessa dalla terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, in data 04.04.2024, pubblicata in data 28.08.2024, nella causa iscritta al n. r. g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, con la quale la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, n. 398/2021, emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, in composizione collegiale, in data 07.05.2021, pubblicata in data 28.06.2021, nella causa iscritta al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO all’esito di precedente giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. su rinvio RAGIONE_SOCIALE terza sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 17057/2018, aveva già cassato la precedente sentenza n. 21/2016 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia, depositata in data 14.01.2016, che aveva confermato la sentenza impugnata, n. 156/2012, resa dal Tribunale civile di Spoleto, nel procedimento con n.r.g. 538/2004. Peculiarmente, con ordinanza n. 23299/2024, la Corte di legittimità ha richiamato quanto già dalla medesima statuito con ordinanza n. 17057/2018, evidenziando che la Corte di legittimità, investita del compito di stabilire se vi fosse stata violazione dell’art. 310 d.P.R. n. 495 del 1992 e, dunque, di stabilire se il giovane conducente, infraventunenne al momento del fatale sinistro, fosse abilitato alla guida del veicolo condotto ‘stigmatizzò la prima pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di Perugia per aver assunto la decisione ‘senza tener conto che, al fine di qualificare correttamente la tipologia del mezzo e di individuare il regime abilitativo applicabile, occorre far riferimento -in caso di contrastanti o non univoche risultanze amministrative -alle concrete caratteristiche del veicolo, onde ricondurlo ad una delle categorie generali previste dall’art. 54 CdS nello specifico la lett. f) o la lett. g) -e ad una delle tipologie indicate dall’art. 203 Reg. Cod. RAGIONE_SOCIALE Strada’, ma sempre nella prospettiva di valutare se fosse abilitato alla guida di quel mezzo, e ciò alla stregua dell’intero testo dell’art. 310 del d.P.R. n. 495 del 1992. Ciò premesso, la motivazione resa dal giudice del rinvio, dopo aver espressamente ritenuto necessario superare il dubbio emergente dal certificato del P.R.A. sulla base di un accertamento delle caratteristiche del veicolo (come gli era stato richiesto da questa Corte), con quanto enuncia nella seconda parte RAGIONE_SOCIALE pagina 9, non riscostruisce affatto il regime abilitativo del veicolo, ma si sofferma sulle fotografie in atti, dalle quali emergeva l’installazione di una pompa per il calcestruzzo, ciò che reputa sufficiente -ai sensi RAGIONE_SOCIALE lettera cc) del comma 2 dell’art. 203 del d.P.R. n. 495 del 1992, che identifica nelle ‘autopompe per calcestruzzo’
taluno dei veicoli ‘ad uso speciale’ per ritenere esaurito il thema decidendum’. Così facendo, però, la Corte territoriale ha eluso la più ampia verifica che -al di là del riferimento testuale ai soli artt. 56 cod. strada e 203 del relativo regolamento di esecuzione -le era stato demandato da questa Corte, con ciò violando il ‘dictum’ RAGIONE_SOCIALE pronuncia rescindente, come lamentato dal e dalla con il presente motivo di ricorso ‘ ed ha, dunque, accolto il secondo motivo di ricorso proposto dai medesimi e La terza sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione ha così statuito: ‘La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettando il ricorso per il resto, e cassa in relazione alla sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Perugia, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità’.
e hanno riassunto giudizio di appello mediante atto di citazione in riassunzione al quale si fa integrale rinvio, domandando accertarsi la responsabilità civile del convenuto, , in qualità di titolare di omonima ditta individuale, per aver affidato al lavoratore subordinato, all’epoca diciannovenne e munito di sola patente C conseguita da appena un mese, autoveicolo TARGA_VEICOLO del peso di 23,8 t – asseritamente da qualificarsi come autoveicolo per trasporti specifici ovvero come autocarro, che, ai sensi dell’art. 310 Reg. C.d.S., avrebbe imposto il conseguimento di ulteriore certificazione di abilitazione tecnica (CAP) KC, oltre al mero possesso RAGIONE_SOCIALE patente C, in quanto di peso superiore alle 7,5 t -, con ciò cagionando il decesso del giovane dipendente, figlio degli odierni riassumenti, a seguito di tragico sinistro stradale occorso in data 28.11.2000.
In data 26.03.2025 si Ł costituito mediante comparsa di costituzione e risposta in appello da intendersi in questa sede integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze degli appellanti e rappresentando segnatamente che il veicolo condotto da al momento del sinistro era un’autopompa per calcestruzzo, classificata come autoveicolo ad uso speciale ai sensi dell’art. 203 Reg. C.d.S. e, dunque, sottratta dall’elencazione tassativa dei veicoli sottoposti ad obbligo di certificazione CAP KC se di massa superiore a 7,5 t di cui all’art. 310 Reg. C.d.S. In subordine, l’appellato ha reiterato
domanda di garanzia avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa.
In data 27.03.2025 si Ł costituita mediante comparsa di costituzione e risposta in appello da intendersi qui integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze degli appellanti e riproponendo le eccezioni di inoperatività RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE in quanto estranea al rischio assicurato, di prescrizione ex art. 2952 c.c. e, in subordine, di copertura RAGIONE_SOCIALE entro il massimale di polizza convenzionalmente pattuito, già avanzate nel primo grado di giudizio.
Con ordinanza del 04.06.2025 il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie di parte appellante e con ordinanza del 18.12.2025 ha riservato la decisione al Collegio.
La domanda proposta in riassunzione da e Ł infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, quanto al rigetto delle istanze istruttorie avanzate dagli appellanti deve rilevarsi che la C.T.U. tecnica richiesta al fine di
verificare le caratteristiche in concreto dell’automezzo condotto dal giovane
risulta superflua. Le risultanze istruttorie e,
segnatamente, le Consulenze tecniche svolte, in sede penale, dall’Ing.
, e in sede di ATP, dal Rag. unitamente alla documentazione fotografica allegata alla prima ed alla documentazione amministrativa allegata al fascicolo di parte attrice consentono di accertare le concrete caratteristiche del mezzo e di classificarlo, avuto riguardo ai parametri di cui agli artt. 54 C.d.S. e 203 Reg. C.d.S. Le prove testimoniali richieste risultano, invece, superflue ovvero inammissibili in quanto valutative. Del pari, deve ritenersi l’inutilità del richiesto interrogatorio formale, trattandosi di circostanza sulla quale la parte ha già preso posizione, nonchØ del richiesto ordine di esibizione, in quanto assolutamente ultroneo rispetto al thema decidendum del presente giudizio.
Tanto premesso, con la pronuncia rescindente che ha occasionato il presente giudizio rescissorio, la Corte di legittimità ha espressamente incaricato il giudice del rinvio di qualificare correttamente la tipologia del mezzo condotto dal giovane al momento del tragico sinistro, verificatosi in data 28.11.2000, e di individuare il regime abilitativo applicabile, facendo riferimento alle concrete caratteristiche
del veicolo, anche in ragione delle contrastanti risultanze amministrative, onde ricondurlo ad una delle categorie generali previste dall’art. 54 C.d.S. -nello specifico la lett. f) o la lett. g) -e ad una delle tipologie indicate dall’art. 203 Reg. C.d.S., ‘ma sempre nella prospettiva di valutare se fosse abilitato alla guida di quel mezzo, e ciò alla stregua dell’intero testo dell’art. 310 del d.P.R. n. 495 del 1992’. Si impone, dunque, non solo l’analisi delle concrete caratteristiche del veicolo effettivamente condotto, al di là di quanto emergente dalle contrastanti risultanze amministrative, ma anche una corretta esegesi dell’art. 310 del Regolamento di attuazione del Codice RAGIONE_SOCIALE Strada (d.P.R. 495/1992), alla luce degli artt. 54, 115 e 116 Codice RAGIONE_SOCIALE Strada (d.lgs. n. 285/1992) nonché dell’art. 203 Reg. C.d.S., nella versione vigente ratione temporis , atta a verificare se, per essere posto alla guida del veicolo TARGA_VEICOLO dal datore di lavoro, il giovane all’epoca infraventunenne, dovesse essere munito RAGIONE_SOCIALE sola patente C, pacificamente posseduta, ovvero anche RAGIONE_SOCIALE certificazione di abilitazione professionale (CAP) KC. Tale esegesi normativa deve essere compiuta alla stregua dei criteri di cui all’art. 12 Preleggi, fermo il divieto di ricorso all ‘analogia legis ed all’ analogia iuris di cui all’art. 14 Preleggi in presenza di lacuna intenzionale del legislatore.
6.1 Occorre, dunque, preliminarmente qualificare il mezzo ed individuare il regime abilitativo applicabile. Il certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo all’autoveicolo FIAT TARGA_VEICOLO comprova, infatti, che, alla data RAGIONE_SOCIALE prima immatricolazione, avvenuta il 02.12.1977, l’autoveicolo è stato inizialmente classificato come ‘autocarro/privato trasporto cose’ ; che in data 26.03.1999 il veicolo ha subito una variazione delle caratteristiche tecniche ed Ł stato conseguentemente classificato come ‘autoveicolo/ privato uso trasporto specifico trasporto cementi’ ; che la carta di circolazione del veicolo Ł stata nuovamente aggiornata in data 15.09.2000 con nuova classificazione come ‘autoveicolo /privato uso speciale, spec. Pompa’. Acclarate, dunque, le contrastanti risultanze amministrative e, segnatamente, la differente classificazione, dapprima come autocarro, poi come autoveicolo per trasporti specifici ed, infine, come autoveicolo per uso speciale, secondo l’indicazione già espressa dalla Corte di legittimità con ordinanza n. 17057/2018 e nuovamente ribadita dalla medesima Corte con l’ordinanza che
ha originato il presente giudizio di rinvio, al fine di determinare la corretta classificazione del veicolo ai sensi dell’art. 54 C.d.S. e dell’art. 203 Reg. C.d.S., occorre avere riguardo alle concrete caratteristiche del veicolo condotto da al momento del sinistro. A tale riguardo, soccorre il compendio fotografico allegato alla perizia redatta dal Consulenze tecnico del Pubblico Ministero, Ing. (pagg. 13, 14, 15 RAGIONE_SOCIALE Perizia, allegata al fascicolo di parte attrice), dal quale si evince chiaramente che, al momento del sinistro, sull’autoveicolo era stata montata una pompa per il calcestruzzo con braccio meccanico e che il veicolo era, dunque, classificabile come autoveicolo per uso speciale ai sensi dell’art. 203 Reg. C.d.S., a norma del quale: ‘2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: cc) autopompe per calcestruzzo ‘. Tale classificazione trova conferma nella valutazione eseguita dal C.T.P.M., il quale ha chiarito che ‘l’autoveicolo in esame è un veicolo per uso speciale munito di montata su autotelaio FIAT 300, ed è targato TARGA_VEICOLO‘. Giova soggiungersi che il Consulente nominato in sede di ATP, Rag. -le cui conclusioni sono state sempre ritenute attendibili dagli appellanti – ha, inoltre, chiarito che ‘l’installazione RAGIONE_SOCIALE pompa era regolare, regolarmente inserita nella carta di circolazione e rientrante nella norma del codice RAGIONE_SOCIALE strada e del relativo regolamento’ . L’installazione di una pompa per il calcestruzzo con braccio meccanico consente, dunque, di escludere che, al momento del sinistro, il veicolo a motore potesse essere qualificato come autocarro ovvero come autoveicolo per trasporto specifico ed impone, al contrario, di qualificare l’autoveicolo come ad uso speciale. A norma dell’art. 54 C.d.S., infatti, entro la RAGIONE_SOCIALE categoria dei veicoli a motore, occorre distinguere: ‘ d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli Ł consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione
d’uso delle attrezzature stesse ‘. Mentre, dunque, per ‘autocarri’ devono intendersi i veicoli destinati al trasporto di cose e per ‘ autoveicoli per trasporti specifici’ devono intendersi i veicoli permanentemente destinati, attraverso l’installazione di speciali attrezzature, al trasporto di determinate cose, per ‘autoveicoli ad uso speciale’ devono intendersi dei veicoli permanentemente muniti di speciale attrezzatura e prevalentemente destinati al trasporto RAGIONE_SOCIALE medesima attrezzatura, qual era la pompa per calcestruzzo ed il braccio meccanico installati sul veicolo de quo. La conclusione risulta, peraltro, espressamente corroborata dall’art. 203 Reg. C.d.S. che, come detto, nell’elencare i veicoli a motore da classificarsi quali autoveicoli per trasporti specifici e quelli da qualificarsi come autoveicoli per uso speciale, prevedeva espressamente che ‘2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: cc) autopompe per calcestruzzo ‘. Al momento del tragico sinistro, il veicolo TARGA_VEICOLO condotto da costituiva, dunque, un’autopompa per calcestruzzo e doveva essere classificato come ‘autoveicolo ad uso speciale’ ai sensi degli artt. 54, comma 2, lett. g) C.d.S. e 203, comma 2, lett. cc), Reg. C.d.S.
6.2 Premessa, dunque, una corretta classificazione del veicolo concretamente condotto, occorre ulteriormente chiarire se, ai sensi degli artt. 115 e 116 C.d.S. e 310 Reg. C.d.S., all’epoca del sinistro diciannovenne, poteva legittimamente condurre l’autoveicolo ad uso speciale possedendo la sola patente C benché l’autoveicolo in questione avesse una massa ampiamente superiore alle 7,5 t (segnatamente di 23,8 t) ovvero se, come prospettato dai riassumenti, oltre alla patente di guida C, avrebbe dovuto anche possedere certificato di abilitazione professionale (CAP) KC. Ebbene, l’art. 115 C.d.S., nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che ‘ 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: d) anni diciotto per guidare: 1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2 la cui massa complessiva a pieno carico, compresa
la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purchØ munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3 RAGIONE_SOCIALE lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonchØ i mezzi adibiti ai servizi di emergenza’ . Segnatamente, in epoca notevolmente anteriore al sinistro, con d.lgs. n. 360/1993, art. 56, il legislatore aveva espunto le parole ‘autosnodati’ e ‘o ad uso speciale’ dall’elenco dei veicoli di cui all’art. 115, comma 1, lett. d), numero 2, per la cui guida non era sufficiente il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggiore età, se di massa superiore a 7,5 t, ma erano richiesti requisiti ulteriori, quali il raggiungimento dei 21 anni ovvero certificazione di abilitazione tecnica. Parallelamente, l’art. 116, comma 3, C.d.S., nella versione vigente ratione temporis , prevedeva che ‘ La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente RAGIONE_SOCIALE categoria D’, mentre il comma 8 prevedeva che ‘i titolari di patente di categoria C di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d ), numero 3, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento’. Coerentemente, l’art. 310 del Regolamento di esecuzione del Codice RAGIONE_SOCIALE Strada, prevedeva che ‘ 1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all’art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi: KC – per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t ‘.
Pertanto, la summenzionata normativa consentiva la guida di ‘ autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose’ con massa complessiva a pieno carico inferiore alle 7,5
t a coloro che avessero raggiunto la maggiore età (ex art. 115, comma 1, lett. d), numero 2, C.d.S.), previo conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente C (ex art. 116, comma 3, C.d.S.), mentre, in caso di ‘ autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose’ con massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t, richiedeva al conducente che non avesse ancora raggiunto i 21 anni di vita, l’ulteriore conseguimento, oltre alla patente di guida C, di certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE M.C.T.C. (CAP) KC, a norma dell’art. 310 Reg. C.d.S. (ex art. 115, comma 1, lett. d), numero 3), C.d.S.) ovvero che il conducente avesse compiuto gli anni ventuno, qualora non munito RAGIONE_SOCIALE suddetta certificazione di abilitazione professionale (ex art. 115, comma 1, lett. e) C.d.S.). Diversamente, l’art. 115, comma 1, lett. d), numero 1), C.d.S., consentiva la guida di ‘autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio’ al mero raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggiore età, previo conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente C a norma dell’art. 116, comma 3, C.d.S. Coerentemente, l’art. 116, comma 8, C.d.S. prevedeva l’obbligatorio conseguimento di certificato di abilitazione professionale CAP per i titolari di patente di categoria C di età inferiore agli anni ventuno ‘ per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d ), numero 3’, che a sua volta espressamente richiamava i veicoli di cui al punto 2 RAGIONE_SOCIALE lettera d) (‘ 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t’) e, non già, anche, per la guida di veicoli di cui al numero 1 RAGIONE_SOCIALE lettera d), in cui erano inclusi gli autoveicoli ad uso speciale. L’art. 310 del Regolamento di esecuzione del Codice RAGIONE_SOCIALE Strada, infine, richiedeva certificato di abilitazione professionale (CAP) KC ‘ per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t’, omettendo di richiamare espressamente nella suddetta elencazione gli autoveicoli per uso speciale.
6.3 Ebbene, l’elencazione deve ritenersi tassativa. Il summenzionato impianto normativo, infatti, espressamente distingueva autocarri ed autoveicoli per trasporto specifico da una parte – consentendone la guida al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggiore età ed al conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente C
solo se di massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 t ed imponendo, invece, il conseguimento di ulteriore certificazione amministrativa CAP KC ovvero il compimento dei ventuno anni di età in caso di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t-, ed autoveicoli ad uso speciale dall’altra – per i quali, senza alcuna distinzione in base alla massa, richiedeva il solo raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggiore età oltre al conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente C. Tanto comprova l’intenzionalità dell’omesso richiamo degli autoveicoli ad uso speciale nell’elencazione di cui all’art. 310 Reg. att. C.d.S. ed il conseguente divieto, a norma dell’art. 14 Preleggi, di estendere analogicamente l’obbligo di certificazione CAP TARGA_VEICOLO a tale ipotesi, pur in caso di guida di veicoli ad uso speciale con massa superiore alle 7, 5 t.
L’intenzionale esclusione dei veicoli ad uso speciale dall’elencazione di cui all’art. 310 Reg. C.d.S. risulta, peraltro, corroborata dalle modifiche legislative al Codice RAGIONE_SOCIALE Strada apportate in epoca ampiamente anteriore al tragico sinistro di cui Ł causa, con d.lgs. n. 360/1993. In particolare, a norma dell’art. 56, d.lgs. n. 360/1993, le parole ‘o ad uso speciale’ , dapprima contenute nell’ art. 115, comma 1, lett. d), numero 2, C.d.S. (che, dunque, comprendeva nella categoria di mezzi sottoposti ad ulteriore obbligo di certificazione di abilitazione professionale per soggetti di età inferiore ai ventuno anni anche i veicoli ad uso speciale, qualora di massa superiore alle 7,5 t) sono state espressamente espunte dal legislatore, con ciò rivelando la voluntas legis di escludere gli autoveicoli ad uso speciale dalla lista dei veicoli a motore, che, in caso di massa superiore alle 7,5 tonnellate, richiedevano il conseguimento di ulteriore certificazione di abilitazione professionale KC oltre alla patente di guida C ai guidatori di età inferiore ai ventuno anni. Per effetto di tale intervento, al momento del sinistro, i veicoli ad uso speciale risultavano, dunque, richiamati dal solo art. 115, comma 1, lett. d), numero 1, C.d.S. che, come chiarito, non richiedeva ulteriori requisiti oltre al conseguimento RAGIONE_SOCIALE maggiore età ed al possesso di patente di guida C. Sebbene la ratio dell’intervento normativo risulti scarsamente comprensibile, avendo irragionevolmente escluso l’obbligo di preventivo conseguimento di certificazione di abilitazione professionale (CAP) KC per guidatori infraventunenni muniti di sola patente C in caso di guida di veicoli a motore caratterizzati da elevatissima pericolosità intrinseca in ragione RAGIONE_SOCIALE massa superiore alle 7,5 t -quale quello del caso di specie
-sol perchØ classificabili come ‘autoveicoli per uso speciale’ a norma dell’art. 203 Reg. C.d.S. e, non già, come ‘ autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose’ , il complessivo impianto normativo non consente di ritenere l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE certificazione di abilitazione professionale nel singolo caso di specie, a norma dell’art. 310 Reg. C.d.S. Tale aporia legislativa Ł stata, peraltro, sanata solo mediante d.lgs. n. 81/2008 che, al precipuo fine di garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori subordinati e l’uso corretto di veicoli condotti da elevata pericolosità intrinseca, ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare che i dipendenti adibiti alla guida di autopompe per calcestruzzo, oltre che muniti di idonea patente di guida, seguano corsi di formazione obbligatoria.
6.4 Chiarita la tassatività dell’elencazione e l’intenzionalità RAGIONE_SOCIALE lacuna nella formulazione normativa all’epoca vigente, non può neppure ritenersi che il legislatore abbia omesso di richiamare gli autoveicoli ad uso speciale fra quelli che richiedevano certificazione di abilitazione CAP KC ai sensi dell’art. 310 Reg. C.d.S. in quanto già ricompresi nella categoria degli autocarri ovvero in quella degli autoveicoli per trasporto specifico, come asserito dagli appellanti. Come già chiarito, l’art. 54 C.d.S., infatti, espressamente distingue, nella RAGIONE_SOCIALE categoria dei veicoli a motore, ‘ d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli Ł consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse ‘ mentre l’art. 203 Reg. Att. C.d.S. elenca espressamente i veicoli a motore da classificarsi quali autoveicoli per trasporti specifici e quelli da qualificarsi come autoveicoli per uso speciale, prevedendo segnatamente che ‘2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: cc) autopompe per calcestruzzo ‘. Dalla rigida e tassativa classificazione normativa consegue
l’impossibilità di sussumere gli autoveicoli ad uso speciale, come l’autopompa per calcestruzzo de quo , entro le differenti categorie degli autocarri ovvero degli autoveicoli per trasporti specifici. 6.5 Conclusivamente, dunque, all’epoca del sinistro per cui è causa, diversamente dagli autocarri e dagli autoveicoli per trasporti specifici, gli autoveicoli ad uso speciale (qual era l’autopompa TARGA_VEICOLO condotta da affidatagli dal datore di lavoro, ), ancorché di massa superiore alle 7,5 t, erano esclusi dall’obbligo di conseguire certificato di abilitazione professionale KC per conducenti di età inferiore ai ventuno anni, essendo sufficiente il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE maggiore età ed il possesso RAGIONE_SOCIALE sola patente di guida C, requisiti soddisfatti dal giovane Non risulta, dunque, provata una condotta negligente del datore di lavoro, idonea a fondare l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile del medesimo. Ne consegue il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda degli appellanti in riassunzione, assorbite tutte le ulteriori domande avanzate in atti dalle altre parti. 7. La Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla presente Corte, anche con riguardo alle spese di lite. In ragione dell’esito vittorioso del giudizio di legittimità e RAGIONE_SOCIALE successiva soccombenza RAGIONE_SOCIALE medesima parte appellante nel presente grado di giudizio, sussistono le condizioni per la integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. -quater, d.P.R. 115/2002, il rigetto dell’appello giustifica l’accertamento dell’obbligo al pagamento di un
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 ulteriore importo pari al contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta le domande proposte da e
Compensa tra tutte le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio;
Dichiara che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l’obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di .
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 Il Consigliere est. Il Presidente