Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7304 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7304 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17975/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 993/2021 depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Firenze NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali aveva concluso in
data 31.3.2015 un contratto di compravendita avente ad oggetto due unità immobiliari in Bagno a Ripoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati da diversi difetti riscontrati sui beni acquistati. I convenuti si erano costituiti eccependo la decadenza e prescrizione dall’azione proposta e, comunque, contestando nel merito le pretese della controparte.
Il Tribunale di Firenze aveva accolto in parte la domanda proposta, quanto ai difetti riscontrati sulla rampa d’accesso, riqualificati come vizio rilevante ex art.1669 c.c. tempestivamente denunciato, e quanto alla zincatura della ringhiera della terrazza, riqualificata come vizio rilevante ex art.1667 c.c. tempestivamente denunciato, riconoscendo danni risarcibili nella misura di € 2.900,00 oltre IVA e regolando le spese processuali.
Avevano proposto impugnazione sia NOME COGNOME e NOME COGNOME, che , in via incidentale, NOME COGNOME. La Corte d’Appello di Firenze aveva respinto sia l’appello principale che quello incidentale rilevando, per quanto ancora interessa, quanto segue: -per quel che riguardava la rampa di accesso, con pendenza irregolare dell11%, a fronte del massimo legislativamente previsto dell’8%, era corretta la riqualificazione della domanda relativa nell’ambito del disposto dell’art.1669 c.c., essendo il giudice sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi della norma richiamata, o contrattuale di adempimento o di riduzione del prezzo, ai sensi dell’art.1667 c.c.; in relazione al difetto rilevato non era maturata alcuna decadenza; -quanto alla zincatura della ringhiera del terrazzo, eseguita a freddo invece che a caldo, la riqualificazione della relativa pretesa risarcitoria ad opera del Tribunale nell’ambito del disposto dell’art.1667 c.c. non aveva travalicato i limiti di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; il riconoscimento esplicito dei venditori-costruttori di aver effettuato la zincatura a freddo invece che a caldo rendeva
superflua la verifica di tempestività della denuncia, ai sensi del secondo comma della norma richiamata.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, opposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto la decisione del ricorso: è stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, prima della quale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È opportuno precisare che, a séguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere Delegato, proponente ex art. 380-bis cod. proc. civ., come componente del Collegio che definisce il giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
Con il primo motivo NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano la <>
Quanto alla rampa di accesso, la riqualificazione della domanda da aliud pro alio a grave vizio rientrante nell’ambito di operatività dell’art.1669 c.c., operata dal Tribunale e assentita dalla Corte di merito, sarebbe ingiustificata perché, a differenza dell’ipotesi regolata dall’art.1669 c.c., l’aliud pro alio postulerebbe non un difetto ma l’assenza di elementi essenziali del bene, tali da renderlo inidoneo all’uso. Inoltre, le specifiche caratteristiche del vizio costruttivo della rampa, rappresentato dalla pendenza in funzione della valutazione della sua gravità, avrebbero potuto rientrare nell’ambito dell’art.1669 c.c. ma, non essendo stata dedotta dalla controparte tale fattispecie, la domanda avrebbe dovuto essere vagliata solo in relazione al dedotto aliud pro alio e avrebbe dovuto
essere respinta. Discorso analogo varrebbe anche per il difetto lamentato per la zincatura dato che la previsione dell’art.1669 c.c., che era stata posta a fondamento della domanda dalla controparte, è inconciliabile con quella dell’art.1667 c.c. e la seconda non si applica alla vendita. In sostanza, valorizzando la ‘gravità’ della pendenza della rampa (dell’11% invece che del limite normativo dell’8%), la Corte -e, prima, il Tribunaleavrebbe fondato la decisione su fatti costitutivi della fattispecie ex art.1669 c.c. non allegati. Aggiungono i ricorrenti che <>.
Il motivo è infondato.
Dalla stessa ricostruzione dei fatti e dello svolgimento del giudizio effettuati dai ricorrenti emerge che, fin dal ricorso ex art.702 bis c.p.c., NOME COGNOME aveva lamentato la pendenza della rampa di accesso, dell’11% a fronte di un massimo previsto normativamente dell’8% -riscontrata all’esito dell’accertamento tecnico preventivo sulle cui risultanze le parti si erano confrontate-: quanto alla rampa, pertanto, non si pone una questione -sollevata dai ricorrenti solo per detto manufatto- di utilizzo di fatti non introdotti dalle parti nel processo ma una ben diversa questione della valorizzazione di detti fatti nell’ambito dell’interpretazione e qualificazione della domanda, di pertinenza propria del giudice a prescindere dalle indicazioni normative effettuate dagli interessati.
Emerge dalla sentenza impugnata -e dal contenuto del ricorso- che il Tribunale aveva ritenuto di interpretare la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME inquadrandola nell’ambito di operatività degli art.1667/1669 c.c. -sostanzialmente assimilando, quanto alla rampa
d’accesso, il rilievo secondo cui essa avrebbe costituito un ipotesi di aliud pro alio nell’ambito di operatività dell’art.1669 c.c., quale prospettazione di un difetto, costituito dalla pendenza superiore al limite massimo previsto normativamente tale da renderla carente sotto il profilo funzionale.
Il Giudice del merito, in definitiva, ha reputato trovare applicazione l’art. 1669 cod. civ. presupponendo che si versi in un caso di venditore costruttore (fra le tante, Cass. n. 20877/2020).
Non essendo stato allegata in appello un’alternativa ricostruzione in fatto la doglianza non è scrutinabile in questa sede.
Quanto ai rapporti tra le fattispecie regolate dall’art.1669 c.c. e quelle rientranti nell’ambito di operatività dell’art.1667 c.c., si rileva che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, richiamato anche nella sentenza d’appello, le garanzie previste dalle due norme concorrono nell’ottica del rafforzamento della tutela del committente; ne consegue che, ove a fondamento della domanda siano dedotti difetti della costruzione tali da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, compromettendone la durata e conservazione e/o la funzionalità e comportanti una menomazione del suo godimento, il giudice è sempre tenuto, ove le circostanze lo richiedano, a qualificare la domanda, in termini di risarcimento per responsabilità extracontrattuale (art. 1669 c.c.), ovvero contrattuale di adempimento o riduzione del prezzo e risoluzione (art. 1667 c.c.) -cfr. Cass. n.20184/2019, Cass. n.815/2016, Cass.3301/1996).
In conclusione, dalle considerazioni svolte consegue che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze non può essere censurata per alcuno dei profili evidenziati dai ricorrenti con il motivo di ricorso in esame, che prospetta come ipotesi di nullità rilevanti ex art.360 n.4 c.p.c. quanto costituisce invece l’attività di interpretazione e qualificazione della domanda, di pertinenza del giudice di merito ed effettuata, in concreto,
secondo un percorso motivazionale esistente, chiaro e non contraddittorio -supportato altresì da valutazioni conformi in primo e in secondo grado-.
Con il secondo motivo di critica i ricorrenti lamentano la <>.
Rilevano i ricorrenti che l’art.1669 c.c. ha natura extracontrattuale e, facendo riferimento ad esso, la Corte avrebbe violato la norma almeno sotto due profili: la disposizione riguarda solo i gravi difetti, e non l’aliud pro alio, e la gravità dei difetti deve essere oggettivamente riscontrabile e giammai riferibile a situazioni soggettive. La Corte di merito avrebbe invece valorizzato la sola situazione soggettiva di NOME COGNOME, affetto da grave disabilità motoria, e avrebbe valorizzato una pretesa natura occulta del vizio, in quanto non facilmente riconoscibile da un soggetto privo di competenze tecniche, mai rilevata da alcuno e comunque inconsistente, trattandosi di vizio riconoscibile.
Il motivo è palesemente infondato.
Richiamate le considerazioni svolte a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso, si osserva che la gravità del difetto della rampa, che non ne compromette in assoluto l’uso , ma incide significativamente sulla sua normale fruibilità, non è stata affermata dalla Corte di merito a cagione della situazione soggettiva di NOME COGNOME, ma per decisiva, oggettiva ragione che la pendenza della rampa non è a norma -a fronte di una pendenza effettiva dell’11% il massimo previsto è dell’8% -, proprio perché rende quando mai difficoltosa la salita e la discesa: la situazione soggettiva di NOME COGNOME aumenta la disfunzionalità di utilizzo della rampa ma non concorre a delineare la gravità del vizio riscontrato, derivante dalla violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative inerenti alle sue specifiche tecniche -non superabili nemmeno ove fosse vero che la conformazione della rampa sia derivata dalla scelta non dei ricorrenti ma della controparte-.
Il rilievo in ordine al fatto che il vizio non sarebbe occulto ma palese è da una parte conseguenza di valutazioni attinenti al merito, precluse in sede di legittimità, dall’altra non è support ato da una chiara manifestazione di interesse in ordine alle diverse conseguenze che giuridicamente sarebbero derivate, in concreto, dall’essere il vizio di pendenza della rampa palese invece che occulto.
Con il terzo motivo di ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME rilevano l’omissione dell’esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 c.p.c., primo comma n.5, e la violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma n.4 c.p.c.
Ancora in relazione alla pendenza della rampa di accesso osservano i ricorrenti che si affermerebbe nella sentenza trattarsi di vizio occulto, tale da compromettere la funzionalità dell’opera <>. Così valutando, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto che <>. Il fatto omesso era stato dedotto dai ricorrenti fin dal giudizio di primo grado con la memoria difensiva in data 17.7.2018, senza contestazioni ad opera della controparte se non attraverso l’affermazione, solo nella comparsa di costituzione di appello, dell’utilizzo della rampa solo con l’ausilio di terzi, e sarebbe stato, secondo i ricorrenti, decisivo.
Il motivo è inammissibile.
In presenza di ‘doppia conforme’ – è appena il caso di precisare che sui fatti vi è esatta conformità fra le due pronunce, che si discostano solo in punto di quantificazione monetaria del pregiudizio , sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare
l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
In disparte, val la pena chiarire che l’eventuale utilizzo del manufatto non è certo elemento di per sé idoneo ad escluderne la carenza strutturale riscontrata per eccessiva pendenza, poiché ai sensi dell’art.1669 c.c. rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile -cfr., al riguardo, Cass. n.24230/2018-.
Inammissibile è pure il riferimento dei ricorrenti ad una pretesa violazione del disposto dell’art.115 c.p.c. che, come violazione di legge, è configurabile solo ove il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c -cfr. Cass. a S.U. n.20867/2020, ai cui principi di diritto si sono attenute le pronunce successive: nel caso di specie l’utilizzo distorto dei poteri officiosi del Giudice con fruizione per la decisione di prove non introdotte dalle parti non è stato nemmeno allegato.
In sostanza, attraverso la prospettazione della violazione dell’art.115 c.p.c. i ricorrenti vorrebbero indirettamente ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio acquisito agli atti, inammissibile in sede di legittimità al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. -non praticabile per quanto sopra detto- o della motivazione totalmente assente o apparente o
intrinsecamente contraddittoria -nessuna RAGIONE_SOCIALE quali è stata prospettata e ricorre nel caso di specie-.
Con il quarto motivo di ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno evidenziato l’intervenuta <>.
Rilevano i ricorrenti che la duplice veste di venditori e costruttori dell’immobile compravenduto non conferisce loro anche la veste di appaltatori nei confronti dell’acquirente che, conseguentemente, non ha acquistato, nei loro confronti, la veste di committente. Da ciò conseguirebbe che, rispetto alla zincatura della ringhiera, la fattispecie sarebbe stata erroneamente sussunta dai Giudici di merito nell’ambito dell’art.1667 c.c. La sentenza d’appello sarebbe in ogni caso da considerare errata, anche ove si ritenesse correttamente qualificata l’azione ex art.1667 c.c.: la Corte di merito avrebbe dovuto infatti dichiarare l’intervenuta decadenza, perché il riconoscimento del vizio ad opera dell’appaltatore per essere utile ad evitare il maturare della decadenza avrebbe dovuto essere precedente alla lite.
Il motivo è inammissibile.
Per le ragioni esposte a riguardo del primo motivo la questione sollevata deve reputarsi nuova: non avendo essa formato oggetto di esame da parte della sentenza impugnata, sarebbe stato onere dei ricorrenti individuare con sufficiente puntualità dove essa sia stata sottoposta all’esame del giudice di secondo grado, non potendo il ricorso per cassazione investire ‘territori’ non previamente sottoposti al vaglio del giudice d’appello (fra le tante, da ultimo Cass. n. 18018/2024).
Quanto alla prospettata decadenza dalla garanzia, che non sarebbe stata rilevata dai Giudici di merito valorizzando un presupposto erroneo, e cioè l’intervenuto riconoscimento del vizio, la doglianza non è specifica (nulla è detto, infatti, nell’articolazione del motivo -e nel ricorso- sul
termine che dovrebbe fare da riferimento iniziale e sul contenuto della lettera di messa in mora del 21.9.2016, richiamata nel motivo senza alcuna indicazione ulteriore, che sarebbe stata da loro ricevuta solo a metà ottobre 2016).
In ogni caso, la Corte di merito ha valorizzato l’avvenuto riconoscimento della difformità (che ben può intervenire nell’ambito RAGIONE_SOCIALE difese svolte in giudizio) da parte degli odierni ricorrenti, nel contesto di una motivata valutazione di merito che non può essere rivista in sede di legittimità.
In disparte si osserva che il profilo appena esaminato escluderebbe anche l’interesse dei ricorrenti all’inquadramento della fattispecie nell’ambito del disposto dell’art.1495 c.c .: la previsione di un termine inferiore entro il quale la prima norma richiede sia effettuata la denuncia dei vizi e difetti del bene compravenduto rimane infatti superata dalla previsione, anche nella vendita, della non necessità della denuncia nel caso di riconoscimento dei vizi, intervenuto nel caso di specie-.
In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complesso respinto.
Nulla deve essere disposto in punto spese, essendo rimasto NOME COGNOME intimato.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. -per manifesta infondatezza-, va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto (cfr. S.U. n. 27195/2023).
P. Q. M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 24 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME