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Gravi difetti costruttivi: muffa e condensa?

La Cassazione ha stabilito che fenomeni di muffa e condensa, se di modesta entità e limitati a specifiche aree, non costituiscono gravi difetti costruttivi ai sensi dell’art. 1669 c.c. Il caso riguardava la richiesta di risarcimento da parte degli acquirenti di un immobile. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che tali vizi, non pregiudicando significativamente la fruibilità del bene, rientrano nella garanzia per vizi della compravendita, soggetta a termini di prescrizione più brevi.

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Gravi Difetti Costruttivi: Quando Muffa e Condensa Attivano la Garanzia Decennale?

L’acquisto di un immobile è un passo importante, ma cosa succede se dopo poco tempo compaiono problemi come muffa e condensa? È possibile far valere la garanzia per gravi difetti costruttivi? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla questione, tracciando un confine netto tra i vizi che rientrano nella garanzia decennale dell’appaltatore e quelli coperti dalla più breve garanzia per vizi della compravendita.

I Fatti di Causa

Tre acquirenti, di cui due nudi proprietari e una usufruttuaria, acquistavano un appartamento nel novembre 2003. Successivamente, riscontravano la presenza di muffa e condensa in alcuni vani dell’abitazione. Nel 2006, decidevano di citare in giudizio la società venditrice per ottenere il risarcimento necessario alla rimozione di tali vizi.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento di circa 5.800 euro. Tuttavia, la Corte di Appello ribaltava la decisione, respingendo la richiesta degli acquirenti. Secondo i giudici di secondo grado, i difetti non erano così gravi da rientrare nella speciale garanzia decennale prevista dall’art. 1669 del Codice Civile, e l’azione basata sulla normale garanzia per vizi della vendita era ormai prescritta. Gli acquirenti hanno quindi proposto ricorso in Cassazione.

L’Analisi della Corte sui Gravi Difetti Costruttivi

Il cuore della controversia ruota attorno alla corretta qualificazione dei difetti riscontrati. Gli acquirenti sostenevano che muffa e condensa fossero la manifestazione di gravi difetti costruttivi, tali da attivare la tutela dell’art. 1669 c.c., che prevede una responsabilità del costruttore (estesa dalla giurisprudenza anche al venditore-costruttore) per un periodo di dieci anni.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha confermato la valutazione della Corte di Appello. Per rientrare nella nozione di “grave difetto”, il vizio deve incidere in modo significativo sul godimento del bene. I giudici hanno sottolineato come, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, i fenomeni di condensa e muffa fossero:

* Di portata limitata: interessavano solo alcune zone specifiche dell’appartamento (bagno e ripostiglio).
* Di natura superficiale: non compromettevano la struttura dell’edificio.
* Di modesta entità: non pregiudicavano in maniera apprezzabile la fruibilità complessiva dell’immobile.

La Differenza tra le Garanzie

La Cassazione ha ribadito la distinzione tra le due principali forme di tutela:
1. Garanzia per vizi della vendita (art. 1490 e 1495 c.c.): Ha natura contrattuale, copre qualsiasi vizio che renda la cosa inidonea all’uso o ne diminuisca il valore, e ha termini molto stretti (denuncia entro 8 giorni dalla scoperta e prescrizione dell’azione in un anno dalla consegna).
2. Garanzia per gravi difetti (art. 1669 c.c.): Ha natura extracontrattuale, si applica a vizi che compromettono la funzionalità e la durata dell’opera, e ha termini più ampi (prescrizione di un anno dalla denuncia, da farsi entro un anno dalla scoperta, ma entro il limite decennale dal compimento dell’opera).

Sebbene le due azioni possano concorrere, la loro differenza risiede proprio nell’entità del vizio. Solo i difetti che incidono sugli elementi essenziali dell’opera rientrano nell’ambito dell’art. 1669 c.c.

Le Motivazioni

La Corte Suprema ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, spiegando che la Corte di Appello non ha commesso errori di diritto. La valutazione sulla gravità del difetto è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, che in questo caso è stato compiuto in modo logico e coerente. La Corte ha ritenuto che i vizi lamentati non avessero la gravità necessaria per integrare la fattispecie dei gravi difetti costruttivi. Il fatto stesso che i rimedi proposti dal consulente tecnico (disinfestazione, ritinteggiatura e installazione di sistemi di ventilazione) fossero risolutivi e di costo contenuto (circa 5.700 euro) confermava la limitata entità del problema.
Inoltre, la Corte ha confermato che, una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 1669 c.c., l’azione doveva essere inquadrata nella garanzia della vendita. Essendo l’immobile stato consegnato nel 2003 e l’azione legale intrapresa solo nel 2006, il termine annuale di prescrizione era ampiamente decorso.

Le Conclusioni

L’ordinanza chiarisce un punto fondamentale per chi acquista un immobile: non tutti i difetti, per quanto fastidiosi, possono essere classificati come “gravi”. Per invocare la più ampia tutela decennale, è necessario dimostrare che il vizio compromette in modo serio e apprezzabile la funzionalità dell’immobile. Fenomeni circoscritti di muffa o condensa, seppur da non sottovalutare, potrebbero non essere sufficienti. Per gli acquirenti, è quindi cruciale agire con tempestività e denunciare qualsiasi vizio entro i brevi termini previsti dalla garanzia per la compravendita, per non rischiare di perdere ogni forma di tutela.

Quando fenomeni come muffa e condensa in un immobile sono considerati “gravi difetti costruttivi”?
Secondo la sentenza, muffa e condensa sono considerati “gravi difetti costruttivi” solo quando incidono in modo significativo sul godimento del bene, pregiudicandone la funzionalità in maniera rilevante. Se i fenomeni sono di modesta entità, limitati a poche zone (es. bagno e ripostiglio) e di natura superficiale, non rientrano in questa categoria.

Qual è la differenza principale tra la garanzia per vizi nella compravendita e quella per gravi difetti dell’appaltatore?
La garanzia per vizi nella compravendita (art. 1490 c.c.) ha natura contrattuale e termini brevi (prescrizione di un anno dalla consegna). La garanzia per gravi difetti (art. 1669 c.c.), pur applicabile anche al venditore-costruttore, ha natura extracontrattuale, copre un periodo di dieci anni dal compimento dell’opera e riguarda solo vizi che compromettono la stabilità o la funzionalità dell’edificio.

Perché la domanda degli acquirenti è stata ritenuta tardiva?
La Corte di Appello, con una valutazione confermata in Cassazione, ha ritenuto che i difetti lamentati (muffa e condensa) non fossero abbastanza gravi da rientrare nella garanzia decennale dell’art. 1669 c.c. Di conseguenza, l’azione avrebbe dovuto essere inquadrata nella garanzia per i vizi della vendita, i cui termini annuali di prescrizione erano già decorsi al momento dell’introduzione della causa (acquisto nel 2003, citazione nel 2006).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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