Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23137 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 23137 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21154/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende -ricorrente-
DOMINIO COLLETTIVO DELL’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
REGIONE LAZIO
-intimata- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 10/2023 pendente dinanzi al RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, il quale conclude chiedendo che la Corte voglia affermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
1. -In relazione a terreni siti in territorio del Comune di San RAGIONE_SOCIALE -sui quali insistono le strade INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO -il RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del n. 287/2021 -ha accertato e dichiarato ‘ che i terreni su cui insistono le strade denominate INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO hanno natura allodiale; 2) che i terreni siti in località Quarto RAGIONE_SOCIALEa Pallavicina su cui insistono le strade denominate INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e quelli siti in località Quarto del Brigante e Campo Gillaro su cui insistono le strade denominate INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO costituiscono proprietà collettiva’.
La sentenza citata, per mero errore formale, ha riconosciuto la proprietà collettiva RAGIONE_SOCIALEe aree sulle quali insistono le strade citate in capo ai ‘naturali di San RAGIONE_SOCIALE‘ anziché a quelli di RAGIONE_SOCIALE, rappresentati in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE. Tale errore formale, su istanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, è stato corretto con ordinanza del 7 febbraio 2022.
2. -Con delibera n. 20 del 28 aprile 2022, il RAGIONE_SOCIALE ha classificato come ‘strade vicinali comunali’ le medesime strade oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di proprietà collettiva di cui alla citata sentenza commissariale, ravvisando i presupposti RAGIONE_SOCIALEa c.d. dicatio ad patriam .
Con successiva delibera n. 57 del 12.4.2023 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE ha adottato ‘linee di indirizzo per la nomina di un perito demaniale circa la procedura di acquisizione al patrimonio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe strade vicinali riconosciute con la delibera di c.c. n. 20 del 20.4.2022′.
Avverso le due delibere sopra indicate l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento.
Nello stesso tempo, il RAGIONE_SOCIALE ha adito nuovamente il RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici di RAGIONE_SOCIALE (r.g. 10/2023), rassegnando la seguenti conclusioni: « preso atto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di codesto Commissariato n. 287/2021 e RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa CTU Alebardi del 29 aprile 2021, di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione al presente procedimento, accertare e dichiarare che le strade site in località ‘Quarto RAGIONE_SOCIALEa Pallavicina’ nel Comune di San RAGIONE_SOCIALE denominate INDIRIZZO Bagnatore, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e quelle site in località ‘Quarto del Brigante’ e ‘Campo Gillaro’ nel Comune di San RAGIONE_SOCIALE denominate INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO costituiscono proprietà collettiva dei naturali di RAGIONE_SOCIALE, rappresentati dall’RAGIONE_SOCIALE per i motivi di cui sopra, e, per l’effetto, disapplicare in parte qua la delibera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE n. 20/2022 e la delibera di
giunta RAGIONE_SOCIALE n. 57/2023 in quanto illegittime e/o nulle e/o inefficaci per tutte le ragioni sopra esposte, con ogni conseguenza di legge».
3. -Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2023 il Comune di San RAGIONE_SOCIALE, già costituito nel giudizio commissariale, ha chiesto alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione di dichiarare il difetto di giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici adito.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il complessivo motivo del ricorso il ricorrente deduce: a) che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe chiesto al RAGIONE_SOCIALE l’attivazione di un procedimento giurisdizionale su terre sulle quali la giurisdizione speciale commissariale si è già esaurita con la citata sentenza n. 287/2021, passata in giudicato sui già menzionati punti; b) che il principio, invocato dal RAGIONE_SOCIALE, secondo cui le contestazioni RAGIONE_SOCIALEa qualitas soli giustificano la giurisdizione commissariale suppone che la qualitas soli non sia stata già accertata con sentenza passata in giudicato, com’è invece avvenuto nella fattispecie; c) che qualora si intenda contestare la legittimità di una deliberazione RAGIONE_SOCIALE, in quanto contrastante con un precedente giudicato sulla qualitas soli , la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo, peraltro anch’esso adito dal RAGIONE_SOCIALE, mentre non può invocarsene la disapplicazione dinanzi al Giudice Commissariale; d) che il potere di disapplicazione sussiste in capo a quest’ultimo Giudice solo in quanto sia funzionale all’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali così come delineati dall’art. 29, 2° comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927; e) che tali poteri nella
fattispecie sono venuti meno in seguito al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEe statuizioni relative all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa qualitas soli.
Nel controricorso, il RAGIONE_SOCIALE ha replicato che le due delibere, essendo in radicale contrasto con il regime giuridico dei beni collettivi e con quanto riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici con la sentenza n. 287/2021, importano contestazione sia RAGIONE_SOCIALEa qualitas sia RAGIONE_SOCIALEa appartenenza RAGIONE_SOCIALEe strade già riconosciuta con la precedente sentenza, giustificandosi pertanto nuovamente la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici, tenuto conto che questa comprende anche il potere di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi che incidano direttamente sulla qualitas soli . Il RAGIONE_SOCIALE ha aggiunto che, seppure si ritenesse che le delibere non comportassero una simile contestazione, la classificazione RAGIONE_SOCIALEe dette strade come ‘vicinali comunali’ imporrebbe comunque di accertare nuovamente la qualitas e l’appartenenza RAGIONE_SOCIALEe strade medesime, sussistendo di conseguenza, anche sotto tale ulteriore profilo, la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per gli usi civici.
-Sussiste la giurisdizione amministrativa e non quella del commissario.
E’ noto, infatti, che la giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici riguarda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 RAGIONE_SOCIALEa L. 16 giugno 1927, n. 1766, le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione circa l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico (Cass., S.U., n. 19399/2017). Tale giurisdizione sussiste quando sia contestata la qualità demaniale del suolo o comunque quando venga in evidenza nella controversia una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un’esplicita contestazione RAGIONE_SOCIALEa qualitas soli , di un accertamento preliminare
sull’esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Cass., S.U., n. 17878/2016). Sono escluse le domande che postulano un già intervenuto definitivo accertamento RAGIONE_SOCIALEa qualitas soli (Cass., S.U., n. 20183/2019). Appartiene alla giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la liquidazione degli usi civici anche la cognizione sulle opposizioni eventualmente proposte dalle parti avverso l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe decisioni commissariali adottate in sede giurisdizionale (Cass., S.U., n. 23112/2015). La giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE si esaurisce, con l’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza irrevocabile (Cass., S.U., n. 503/2000).
3. -Nel caso di specie, deve in primo luogo escludersi che il RAGIONE_SOCIALE, nel proporre la domanda dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, abbia instaurato una controversia attinente alla concreta attuazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni del RAGIONE_SOCIALE medesimo. Il petitum RAGIONE_SOCIALEa domanda non ha nulla di ‘esecutivo’, esaurendosi nella richiesta, rivolta al RAGIONE_SOCIALE, di reiterare il già compiuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa qualitas soli , e ciò in quanto il Comune avrebbe assunto provvedimenti amministrativi in conflitto con esso. In questi termini, però, è evidente, in presenza del giudicato commissariale, che la qualitas soli è dedotta quale oggetto di accertamento solo formalmente, essendo l’autentica finalità RAGIONE_SOCIALEa domanda quella di negare la legittimità dei due provvedimenti: il che porta la controversia fuori dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE. Alla controricorrente non giova richiamare il principio, pacifico nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, secondo il quale il RAGIONE_SOCIALE regionale per la liquidazione degli usi civici, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi. Infatti, la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi è consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, purché
sussista un rapporto di strumentalità tra l’esercizio di tale potere e la decisione dovuta (Cass., S.U, n. 24714/2014). In altre parole, la disapplicazione costituisce esercizio di un potere collegato alle esigenze RAGIONE_SOCIALEa pronuncia richiesta principaliter al giudice adito, «così da porsi, rispetto alla decisione dovuta, in un rapporto di strumentalità che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa detta giurisdizione, non sussiste allorché la pronuncia commissariale abbia ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza o meno di usi civici su determinati terreni, ed il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa cui disapplicazione si tratta sia una deliberazione RAGIONE_SOCIALE di variante del piano regolare generale, nella parte relativa a tali terreni» (Cass. S.U., n. 12157/1994).
Ora nel caso di specie, nella prospettiva del RAGIONE_SOCIALE, non è la disapplicazione a essere in funzione strumentale rispetto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa qualitas soli , ma, all’inverso, è la qualitas soli , in quanto già accertata in via definitiva, che dovrebbe imporre la disapplicazione dei due provvedimenti. Ma, in questo modo, la disapplicazione, in contrasto con la natura RAGIONE_SOCIALE‘istituto, è concepita quale oggetto principale RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, così chiamato, oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, a verificare in via diretta la legittimità dei due provvedimenti comunali, del resto già impugnati dal RAGIONE_SOCIALE dinanzi al T.A.R. del Lazio.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale le parti vanno rimesse e che regolerà anche le spese di questo giudizio. Non trattandosi di impugnazione, non v’è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale rimette le parti anche che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente regolamento di giurisdizione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024