Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10539 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20745/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti-
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di ROMA n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1923/2016, dichiarava l’inefficacia nei confronti di NOME COGNOME dell’atto istitutivo del trust Madeinit e la nullità l’atto costitutivo del trust GeRAGIONE_SOCIALE. del 26 settembre 2012.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022, ha rigettato il gravame proposto dal COGNOME ed ha confermato la pronuncia del tribunale.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando otto motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato con memoria.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano <>.
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja 1/7/1985, degli artt. 1, 9 e 11 L. Jersey, dell’art. 23 del Regolamento europeo n. 44/2001, in riferimento all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5).
Premesso che <>, i ricorrenti ritengono che nel caso di specie vi sia una riserva legale esclusiva a favore dell’RAGIONE_SOCIALE del Jersey dal contenuto precettivo, avente efficacia erga omnes , non sottoponibile alla discrezionalità delle parti.
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 102 cod.proc.civ.
Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e falsa applicazione dell’art. 107 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 269, 3° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli art. 164 e 156 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja 1/7/1985 in relazione agli art. 1901 e 2740 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Con l’ottavo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.
Atteso che il secondo motivo pone una questione di giurisdizione che, non rinvenendosi precedenti specifici, non può essere decisa da questa Sezione, il ricorso, ai sensi dell’art. 374, 1° comma, cod.proc.civ., va rimesso alle Sezioni Unite.
PQM
La Corte rimette la causa alle Sezioni Unite.