Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15773 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 481/2021 R.G. proposto da:
NOME, nonché RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-ricorrente-
contro
SV RAGIONE_SOCIALE GEBAUDEVERSICHERUNG RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica dei quali è domiciliata per legge; -controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e
Questione di giurisdizione per causa su polizza RAGIONE_SOCIALE accessoria a mutuo.
Ad. CC 22 maggio 2024
COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di PERUGIA n. 166/2020 depositata il 04/03/2020;
udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Nel 2011 NOME COGNOME e NOME COGNOME contraevano con la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, la società RAGIONE_SOCIALE) un mutuo, con annessa polizza RAGIONE_SOCIALE danni da incendio con la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, la società RAGIONE_SOCIALE), per l’acquisto della palazzina denominata “Apotheke”, sita in Hechingen, Repubblica Federale Tedesca.
Nel febbraio 2012 tale palazzina, di circa 1500 mq, sede operativa della società RAGIONE_SOCIALE, andava distrutta in seguito ad un incendio, come pure andavano distrutti beni e strumenti di proprietà di tale società.
Nel 2014, al fine di ottenere la liquidazione del sinistro, NOME COGNOME, in qualità di assicurato, firmatario del contratto di acquisto della palazzina, chiedeva al Tribunale di Terni un decreto ingiuntivo europeo, contro la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per un importo di 806.000 euro, oltre interessi.
Il Tribunale, riconosciuta la giurisdizione italiana, emetteva il richiesto decreto ingiuntivo, che diveniva definitivo, in quanto opposto tardivamente dalla RAGIONE_SOCIALE, ma non veniva mai adempiuto da quest’ultima, né mai veniva portato in compensazione legale da parte della società RAGIONE_SOCIALE erogatrice del mutuo, che iniziava delle azioni esecutive nei confronti dei COGNOME, sottoponendo a pignoramento tre loro immobili.
NOME NOME, NOME (figlio di NOME) e NOME (nuora di NOME e moglie di NOME), nonché la loro società RAGIONE_SOCIALE convenivano in giudizio anche la banca-assicuratore KSK presso il Tribunale di Terni, chiedendo accertarsi la giurisdizione italiana.
Le due società convenute, nel costituirsi, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestavano in fatto e in diritto la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE, fin dal suo primo atto difensivo, dichiarava di non essere società RAGIONE_SOCIALE e di non rappresentare la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 336/2017, negava la giurisdizione italiana nei confronti delle due società convenute, come pure negava la risarcibilità dei danni a NOME (moglie di NOME COGNOME) ed alla società RAGIONE_SOCIALE (di cui i COGNOME erano soci), che erano intervenuti nella lite.
A seguito di impugnazione, la Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 166/2020 riconosceva la giurisdizione italiana per le domande proposte dai COGNOME, ma confermava il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le domande proposte dai terzi danneggiati (RAGIONE_SOCIALE e società RAGIONE_SOCIALE).
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso detti terzi danneggiati, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato: <>.
Hanno premesso che, ai sensi dell’art. 6 n. 2 del Regolamento di Bruxelles (Reg UE n 1215/2012), <>, mentre, ai sensi dell’art. 8 n. 2 dello stesso Regolamento <>.
Hanno sostenuto che, alla luce della suddetta normativa, la giurisdizione italiana avrebbe dovuto essere affermata anche per le domande risarcitorie da essi formulate, quali terzi danneggiati dall’incendio.
Hanno dedotto che essi, in considerazione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva (dal lato passivo), ai sensi degli artt. 105 e 106 cod. proc. civ., avevano la facoltà di intervenire e di prendere posizione nella lite principale contro la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il risarcimento dei danni diretti dell’incendio nonché dei danni riflessi dovuti all’inadempimento contrattuale (pienamente tutelati dall’ordinamento tedesco).
Hanno aggiunto che nel diritto tedesco il mezzo principale per interrompere la prescrizione è proprio l’intervento litisconsortile, da essi attuato nel giudizio di merito.
In definitiva, secondo i ricorrenti, la corte territoriale ha errato: da un lato, perché ha applicato il diritto tedesco ai due assicurati COGNOME, mentre non ha applicato il diritto tedesco ad essi ricorrenti, danneggiati di riflesso, pur trattandosi della medesima situazione; e, dall’altro, perché ha ignorato che, applicando il diritto tedesco, si avrebbe avuto un litisconsorzio necessario con diritto di intervento da parte dei terzi danneggiati di riflesso dall’inadempimento assicurativo.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato: <> nella parte in cui la corte territoriale ha applicato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la legge tedesca, e, in particolare, l’Art 61 VVG della legge contrattuale tedesca (responsabilità da contatto sociale qualificata in ambito RAGIONE_SOCIALE, in
tedesco semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘contratto di consulenza’), mentre ha affermato il loro difetto di legittimazione attiva per i danni riflessi, che essi avevano subito a causa del ritardo nell’adempimento, così non applicando nei loro confronti il diritto tedesco.
Hanno ribadito che nel diritto tedesco il mezzo principale per interrompere la prescrizione è proprio l’intervento litisconsortile, da essi attuato nel giudizio di merito.
3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato: <>.
Hanno sottolineato che RAGIONE_SOCIALE (broker assicurativo iscritto alla RAGIONE_SOCIALE commercio come rappresentante assicurativo) ha dichiarato di non essere una società RAGIONE_SOCIALE e di non rappresentare l’assicuratore NOME, ma, poiché detta dichiarata circostanza è falsa, ha violato le denunciate disposizioni del codice civile tedesco.
Hanno osservato che, per il diritto tedesco, la sanzione per il mendacio è la nullità assoluta di qualsiasi sentenza in cui sia stato utilizzato ii mendacio, mentre nel caso di specie le società convenute hanno addirittura ottenuto il favore della compensazione delle spese processuali con i COGNOME ed il favore della vittoria delle spese nei loro confronti.
Hanno resistito con distinti controricorsi sia la società RAGIONE_SOCIALE che la società RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre i Difensori di entrambe le parti resistenti hanno depositato entrambi memorie con le quali hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive ragioni.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi 60 giorni.
Il ricorso va rimesso alla Prima Presidente della Corte per le proprie determinazioni in ordine alla trasmissione alle Sezioni Unite di questa Corte, affinché si pronuncino sulla questione proposta dai ricorrenti, che chiedono dichiararsi nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice italiano anche per le domande risarcitorie da essi formulate, quali terzi danneggiati dall’incendio: e non operando, in difetto di risoluzione negli esatti termini della relativa questione da parte delle Sezioni Unite, la deroga alla riserva a quelle della cognizione di essa, prevista dall’art. 374 cod. proc. civ..
P. Q. M.
La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente della Corte per le proprie determinazioni in ordine all’assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio