Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12055-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 480/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2023 R.G.N. 1347/2020;
Oggetto
COSTITUZIONE
RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza dell’8 febbraio 2023, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava per difetto di giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla sua assunzione quale dirigente di II fascia oltre che alla corresponsione del trattamento economico spettante ove avesse prestato servizio ed al risarcimento del danno non patrimoniale;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto estranea alla giurisdizione del giudice ordinario la pretesa azionata, per essere discrezionale il provvedimento con cui l’amministrazione si determina a non avvalersi, ai fini del reclutamento di personale, dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato ma ad indire un nuovo concorso, configurandosi pertanto la rivendicata assunzione per scorrimento quale mero interesse legittimo;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso proponendo anche ricorso incidentale per un unico motivo;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, deduce l’erroneità del difetto di giurisdizione del giudice ordinario dichiarato dalla Corte territoriale, assumendo che la controversia avrebbe potuto essere devoluta al giudice ammnistrativo solo a fronte di un provvedimento espresso con
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cui l’amministrazione avesse disposto di non avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso già espletato;
che, rilevato preliminarmente che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione la quale forma oggetto del presente giudizio in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10.9.2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, è a dirsi come il motivo debba ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 22566/2022 e Cass. n. 21607/2019) e, del resto, più volte richiamato nello stesso ricorso, stravolgendone, tuttavia il senso, secondo cui ‘ in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all’assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre , ove l’affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo ‘;
che il ricorso principale va, dunque, rigettato;
che, di conseguenza, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE nel quale, per il caso di accoglimento del ricorso principale, si ribadiva la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
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che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell ‘a dunanza camerale del 7 maggio 2024