Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
sul ricorso 13473/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che li rappresenta e difende
– controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6038/2019 depositata il 10/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata impugnata per cassazione la sopra riportata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo l’impugnazione della parte pubblica avverso il lodo arbitrale -che su istanza della RAGIONE_SOCIALE, già concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche, ne aveva pronunciato la condanna a tenere l’istante indenne dai danni sofferti in conseguenza dell’espansione del fenomeno delle scommesse clandestine, dell’ingresso sul mercato di operatori stranieri, nonché della mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate -ha proceduto a dichiarare la nullità del lodo sul presupposto, già in altrove enunciato, che la controversia, involgendo l’esercizio di poteri autoritativi, fosse attratta alla competenza esclusiva del giudice amministrativo e si sottraesse perciò all’area della libera compromettibilità, si ché, in ragione di quanto stabilito dall’art. 829, comma 4, n. 2, cod. proc. civ., andava dichiarata la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto.
Il ricorso odierno si vale di due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali hanno resistito con controricorso e memoria le amministrazioni intimate.
Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:
«Il ricorso appare improcedibile per il deposito tardivo nella Cancelleria della Corte di Cassazione solo in data 8.6.2020 e pertanto oltre il termine di 20 giorni previsto dall’art.369, comma 1, c.p.c.
La notificazione del ricorso è infatti avvenuta a mezzo p.e.c. in data 10.03.2020 e il deposito in Cassazione è stato eseguito solo
l’8.6.2020 e quindi tardivamente pur tenendo doverosamente conto della sospensione straordinaria dei termini prevista dalla legislazione emergenziale anticovid dal 9 marzo all’11 maggio 2020, disposta con i decreti legge 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni in legge 24.2.2020 n.27, e 8.4.2020 n.23, convertito con modificazioni in legge 5.6.2020 n.40.
Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ.».
La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata, quindi, fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa previamente di non poter aderire alla proposta di definizione. In dissenso da essa va infatti rimarcato, alla stregua dei documenti prodotti dalla ricorrente in allegato alla predetta istanza di decisione, che il ricorso è stato notificato, in applicazione della sospensione dei termini prevista dal d.l. richiamati nella proposta ( rectius , quanto al primo di essi, 24.4.2020), il 10.3.2020 ed è stato depositato a mezzo posta ex art. 134 disp. att. cod. proc. civ. con plico inoltrato il 26.5.20 e pervenuto il 29.5.2020 e dunque nel pieno rispetto del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
Ciò premesso stima il collegio che in applicazione del principio della ragione più liquida -in vista del quale la causa, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 9/01/2019, n. 363) -kil giudizio possa essere deciso in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Con esso si deduce l’illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la Corte d’Appello erroneamente accolto la censura dell’odierna parte resistente in punto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, in relazione alla quale non veniva in rilievo il potere della RAGIONE_SOCIALE a tutela di interessi generali.
Il motivo, scrutinabile da questa sezione, atteso che la questione è già stata esaminata dalle SS.UU. di questa Corte e che è perciò invocabile la riserva in tal caso prevista dall’art. 374, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. civ., è fondato e va pertanto accolto.
Come detto la questione sollevata con il motivo di ricorso in scrutinio è già stata definita in senso favorevole alla tesi ricorrente dalle SS.UU. con la sentenza 23418/2020 che ha enunciato, come si è ricordato ancora di recente (Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353), il condivisibile principio di diritto secondo cui «in tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri),
nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale».
Orbene, poiché, nel caso che ne occupa la controversia ha pacificamente ad oggetto diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è perciò compromettibile in arbitri, si impone la doverosa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche